Durante la propria vita lavorativa può capitare di essere iscritti a due o più enti previdenziali.
Pertanto si versano contributi pensionistici in maniera separata e quindi con la impossibilità di avere conteggiato un unico percorso lavorativo ai fini pensionistici.
Come può essere calcolata la pensione in questi casi?
Secondo tre metodi: ricongiunzione, totalizzazione e cumulo gratuito.

  1. RICONGIUNZIONE

L’operazione di unificazione dei contributi versati presso diversi gestione previdenziali, allo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati, è denominata “ricongiunzione”.
Tale operazione ha assunto negli ultimi anni particolare importanza, dovuta sia alla mobilità dei lavoratori dal settore privato a quello pubblico, e viceversa, sia alla maggior frequenza dei casi in cui, nel corso della carriera lavorativa, coesistono periodi di lavoro dipendente con attività di lavoro autonomo o professionale.
Il complesso sistema previdenziale italiano si basa su numerosi trattamenti differenti tra loro, gestiti da un notevole numero di enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di assicurati, il cui universo può essere suddiviso in quattro grandi settori: a) dipendenti privati;
b) dipendenti pubblici;
c) lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti);
d) liberi professionisti (categorie dotate di una propria Cassa di previdenza).
All’origine, ciascun fondo era separato: non comunicava con gli altri perché vigeva una sorta di impermeabilità tra le varie categorie professionali. Le conseguenze, per coloro che seguivano esperienze di lavoro diverse, erano ovviamente negative. In pratica, gli “spezzoni” contributivi versati nei vari enti davano diritto a pensioni di importo modesto, quando non si perdevano del tutto. A mano a mano che la mobilità del lavoro ha preso piede si è consolidato il principio della ricongiunzione, che può essere gratuita o onerosaLa ricongiunzione dei contributi è possibile farla presso l’ultimo ente a cui si è iscritti.
Tale modalità di calcolo può essere onerosa o gratuita.

È onerosa se, ad esempio, si ricongiungono a una gestione che prevede una contribuzione pari al 33% del reddito anni in cui si è versato solo il 20% (es: da lavoratori autonomi a dipendenti); in questo caso, bisognerà allora versare la differenza.
Essa è disciplinata da due diverse normative:
– Legge n. 29/1979 che consente la ricongiunzione nel fondo lavoratori dipendenti Inps dell’eventuale contribuzione versata in qualità di coltivatore diretto, artigiano e commerciante. È, però, necessario che il richiedente possa vantare, nel periodo antecedente la domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in una o più gestioni obbligatorie per lavoratori dipendenti. La stessa normativa consente ai dipendenti pubblici e agli iscritti a fondi speciali di previdenza di ricongiungere presso il proprio fondo di appartenenza l’eventuale quota versata nel regime generale Inps;
– Legge n. 45/1990 che consente la ricongiunzione presso l’Inps della contribuzione versata in una Cassa o in un fondo libero professionale e viceversa. La destinazione (direzione) dei contributi ricongiunti è stabilita dall’iscrizione al momento della domanda.

È gratuita se si ricongiungono periodi con le medesime percentuali di contribuzione.
Per determinare il diritto e la misura della pensione possono essere utilizzati anche i contributi versati in fondi di previdenza diversi da quello cui si è iscritti.
Essa riguarda:
– tutti i dipendenti pubblici (statali, dipendenti degli enti locali);
– gli iscritti ai fondi speciali Inps, che cessano dal servizio senza diritto alla pensione del fondo di provenienza. In questo caso il trasferimento dei vari spezzoni contributivi avviene presso il regime generale Inps;
– artigiani, commercianti e coltivatori diretti: non esiste alcuna condizione per la ricongiunzione con il regime generale Inps e, quindi, il conseguente cumulo con la contribuzione da lavoro dipendente.

La ricongiunzione nel sistema contributivo – Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 in poi, coloro che percepiranno la pensione esclusivamente con il nuovo sistema contributivo, il problema ricongiunzione non si pone concretamente. A loro infatti è data la possibilità di utilizzare, cumulandoli, i diversi periodi maturati presso diverse forme di assicurazione obbligatoria. Praticamente, ognuno dei singoli fondi di previdenza calcola la pensione secondo le proprie regole e paga la quota di sua competenza, sulla base cioè della contribuzione accumulata.


2. TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione è il sistema attraverso il quale si sommano tra loro i periodi contributivi maturati presso enti diversi per raggiungere o i 40 anni di contribuzione oppure almeno 20 anni se la pensione matura dopo i 65 anni.
In questo modo, nel caso ad esempio di iscrizione presso tre enti diversi, i primi due verseranno all’ultimo ente a cui è iscritto il lavoratore la loro quota di pensione che, sommata con le altre, costituirà la pensione totalizzata.
A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione è sempre gratuita.
Un’alternativa alla ricongiunzione onerosa è offerta dalla cosiddetta “totalizzazione” che dal 1° gennaio 2006, in attuazione della legge-delega sulla riforma Maroni (legge 243/2004), consente di cumulare, senza alcun onere a carico del beneficiario, tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche. La recente riforma Monti-Fornero è intervenuta anche su questo fronte eliminando la precedente condizione, ossia il periodo minimo di 3 anni di contributi, che consentiva sino al 2011 l’utilizzo di questo meccanismo.
Con la totalizzazione chi è stato iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti e la Gestione Separata Inps, quella dei cosiddetti parasubordinati) può utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione:
a) di vecchiaia, a condizione che abbia compiuto l’età pensionabile (quella fissata per gli uomini, anche per le donne) e che possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione;
b) anticipata, a condizione che possa far valere i previsti contributivi di volta in volta richiesti, indipendentemente dall’età anagrafica (40 anni e 7 mesi nel triennio 2016-2018);
c) di inabilità e indiretta.
La totalizzazione (la cui richiesta esclude il ricorso alla ricongiunzione), riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle diverse gestioni.
Per ottenere la totalizzazione dei periodi contributivi occorre presentare un’apposita domanda all’ente presso cui interessato è (o è stato) iscritto.
Il calcolo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione viene effettuato applicando esclusivamente il criterio contributivo, il più penalizzante.
In particolare, per le Casse professionali è previsto che il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo sia pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa, con un minimo annuo garantito dell’1,5%.
E per mettere i conti previdenziali al riparo dalle oscillazioni dei mercati, è prevista la possibilità, nel caso che il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello relativo alla variazione della media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo), di applicare quest’ultimo parametro.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di cui sopra. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Il pagamento della pensione “totalizzata”, la somma degli importi liquidati dalle singole gestioni, è effettuato sempre dall’Inps, anche nel caso in cui non sia interessata contribuzione Inps.
IMPORTANTE! La pensione di vecchiaia maturata a seguito della totalizzazione, decorre dal primo giorno del 19° mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti. La pensione anticipata decorre dal 22° mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti.

 

3. CUMULO GRATUITO

Reso operativo dalla pubblicazione della Circolare Inps n.140/2017, il cumulo gratuito dei contributi rappresenta, insieme a totalizzazione e ricongiunzione, una delle tre soluzioni che consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni. Più precisamente, grazie al cumulo, è quindi possibile per il lavoratore che abbia versato contributi a enti previdenziali diversi di sfruttare per intero il proprio patrimonio contributivo, senza tuttavia sborsare le somme (a volte notevoli) previste per la ricongiunzione, o dover attendere un anno e mezzo per intascare l’assegno, come previsto invece per la totalizzazione.

Il ricorso all’istituto del cumulo gratuito (esteso dalla Legge di Bilancio 2017 anche ai liberi professionisti), consente di sommare – per l’appunto, gratuitamente – i periodi di iscrizione a enti diversi per avere un’unica pensione, anche nei casi in cui non siano stati effettivamente maturati i requisiti contributivi richiesti per le singole gestioni.
Più precisamente, il cumulo gratuito consente di accedere al pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero: l’importo della pensione sarà però corrisposto in due fasi con l’Inps a precedere la Cassa professionale che, viceversa, provvederà all’erogazione della pensione di sua competenza solo nel momento in cui vengano effettivamente  soddisfatti i prerequisiti necessari, da ordinamento, al conseguimento del trattamento pensionistico.
Il nuovo cumulo, quindi, sarà utilizzabile per sommare tutti gli “spezzoni” contributivi (altrimenti persi), presenti in altre gestioni previdenziali diverse da quella di appartenenza. I quali, da una parte, concorreranno a far maturare in anticipo il diritto alla pensione (vecchiaia, anzianità ecc.); dall’altra, contribuiranno a elevare l’importo della prestazione. La pensione si potrà ottenere una volta raggiunti i previsti requisiti di età e di contribuzione e avrà decorrenza dal mese successivo.

Che cos’è: la “storia” del cumulo gratuito – Si tratta della riedizione del cumulo contributivo già operativo dal 2013, introdotto dalla legge di Stabilità di quell’anno (n.228/2012). Cumulo del quale potevano fruire tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla Gestione Separata, con l’unica eccezione dei professionisti iscritti alle Casse private.  Due le modifiche previste, entrambe in vigore a partire dal 2017: abrogazione della condizione della “assenza del requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia” per avvalersi del cumulo; possibilità di utilizzare il cumulo, anche in caso di pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia, come previsto prima) al raggiungimento dei previsti requisiti stabiliti dalla riforma Fornero, ossia 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018 (requisiti da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti).
Principale novità datata 2017 è poi di fatto l’estensione del cumulo gratuito anche alle libere professioni.
Due, in particolare, gli interventi dell’Istituto nazionale di Previdenza Sociale a riguardo: il primo, la circolare n.60/2017, con il quale prendeva atto della novità limitandosi a dettare le istruzioni applicative valide per tutti fondi previdenziali, con l’esclusione delle Casse professionali. Un rinvio attribuito proprio alle perplessità suscitate proprio dagli enti privatizzati, i quali avevano chiesto che venisse innanzitutto quantificato l’impatto che la nuova formula potesse avere sui singoli bilanci –  che, va ricordato, devono garantire l’equilibrio per almeno 30 anni, con proiezioni a 50 anni – per evitare che l’uscita anticipata degli iscritti, nella ipotesi di numerosi soggetti richiedenti, potesse rivedere i calcoli attuariali delle singole Casse al punto di costringerle a intervenire aumentando i contributi o l’età pensionabile.
Una questione non di poco conto, ma fondamentale per comprendere il modello che Inps ha scelto di applicare con la sua seconda circolare.
Calcolo pro-quota – Per superare i “timori” della Casse,  l’Inps ha infatti individuato una soluzione pro-rata simile a quella utilizzata per la totalizzazione dei periodi lavorati all’estero in regime di convenzione. Di fatto, la soluzione individuata dà la possibilità di utilizzare subito il cumulo per il diritto alla pensione.
Per quanto riguarda però l’importo della stessa, si deve tenere conto del fatto che l’INPS versa (subito) la quota di sua competenza, mentre quella correlata ai contributi versati alla Cassa professionale sarà pagata al raggiungimento dei relativi requisiti. L’assegno corrisposto dall’Istituto sarà dunque tecnicamente un anticipo della pensione che, in quanto tale, non prevede il riconoscimento di integrazioni (come, ad esempio, la quattordicesima mensilità) e di maggiorazioni sociali.
La domanda – L’avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell’interessato presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione. La pensione liquidata sarà “unica”, e cioè pagata dall’Inps con un solo assegno (anche nei casi in cui l’Istituto non sia direttamente interessato al pagamento di alcuna quota di pensione, in virtù di specifiche convenzioni stipulate con la singola Cassa di riferimento).
L’importo del trattamento sarà invece derivante dalla somma dei diversi spezzoni di pensione ciascuno determinato, secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo, in rapporto ai rispettivi periodi d’iscrizione maturati sulla base alle rispettive regole di calcolo (contribuivo/retributivo). Il trattamento viene versato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (in presenza del sussistere dei requisiti).

Nessun problema per chi avesse già fatto richiesta di ricongiunzione a pagamento o totalizzazione. Nel primo caso, se il cumulo risultasse più conveniente, sarebbe possibile chiedere, entro il primo gennaio 2018, il rimborso di quanto versato.
Chi, invece, avesse già fatto domanda di totalizzazione (senza che il procedimento si sia ancora concluso), ha facoltà di revocarla e presentare quella di cumulo.

Pubblici dipendenti – Anche i lavoratori pubblici (statali e parastatali) possono avvalersi del cumulo gratuito.  Attenzione però, perché la stessa Legge di Bilancio precisa che la liquidazione della pensione in regime di cumulo, non sposta i termini stabiliti  (12 mesi) per il pagamento dell’indennità di fine servizio. Sarà pertanto necessario attendere comunque i dodici mesi per ottenere la “liquidazione”.

Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo gratuito a confronto