La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017  ha affermato il principio secondo il quale per avere diritto alla riduzione della tariffa TARSU è sufficiente che “il servizio di raccolta, sebbene debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente”.

In buona sostanza, il diritto  alla riduzione tariffaria esula da ogni valutazione sulla responsabilità o meno del Comune, essendo sufficiente che vi sia un disservizio nella raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che esso sia imputabile o meno alla responsabilità della Amministrazione comunale.  
Tale diritto deve essere accertato dal giudice del merito, con onere della prova a carico del contribuente.

La vicenda: Il Comune di Napoli notificava ad un albergo, attraverso l’agente di riscossione Equitalia Polis Spa, un avviso di pagamento per TARSU relativa all’annualità 2008.
Il ricorso  di impugnazione dell’avviso veniva accolto dai dai giudici di primo grado.
I giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno ritenuto invece legittimo l’avviso di pagamento emesso dal Comune.
Il contribuente adiva pertanto la Cassazione lamentando:
1) l’applicazione regolamentare di tariffe Tarsu differenziate tra stabili alberghieri e case di civile abitazione;
2) il mancato riconoscimento del diritto alla riduzione del tributo in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli.

La Cassazione esprimendosi sui due motivi del ricorso ha sentenziato di non accogliere il primo motivo di ricorso: In tema di TARSU, afferma la Suprema Corte, “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5.2.1997 n.22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente”.

Tuttavia ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del diritto alla riduzione del tributo (dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa), in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli.
Tali disfunzioni non deriverebbero da imprevedibili impedimenti organizzativi, né sarebbero giustificabili alla luce del regolamento comunale per l’applicazione della Tarsu (secondo il quale il diritto alla riduzione non spetta qualora Il disservizio sia determinato “da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento del rifiuti solidi urbani”).
Nella sentenza di accoglimento del secondo motivo, la Corte si è  richiamata all’art. 59, comma 4, del D.Lgs 507/1993, il quale prevede che se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2″. 
Tale secondo periodo afferma testualmente che “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.
Per la Cassazione, quindi,  la riduzione tariffaria spetta ogni qual volta il  servizio di raccolta non sia svolto secondo le modalità regolamentari e in maniera tale da non consentire all’utente una sua ordinaria e agevole fruizione.

Per il testo della ordinanza:
http://studiomassimolotti.it/documenti/Cassazione_22531_2017_riduzione_tarsu.pdf