Categoria: Giurisprudenza amministrativa

IMU TERRENI: DAL TAR DEL LAZIO NUOVA SOSPENSIVA AL 04-02-2015

Come noto diverse Anci Regionali hanno impugnato il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014. All’esito del primo ricorso il TAR Lazio ha sospeso il decreto interministeriale fino all’udienza collegiale del 21 gennaio 2015, nella quale il collegio, con ordinanza n. 1117/2015 del 22 gennaio 2015, ha ritenuto di non confermare la sospensione e di fissare l’udienza di merito per il giorno 17 giugno 2015.

Va, tuttavia, rilevato che il TAR Lazio con decreto presidenziale n. 126 del 14 gennaio 2015 ha sospeso il decreto interministeriale fino al 4 febbraio 2015.

Stante questa situazione, si ritiene che la scadenza del 26 gennaio, fissata dall’art. 1, comma 692 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) sia sospesa, almeno fino al prossimo 4 febbraio, considerato che l’adempimento in questione è conseguente ai nuovi criteri individuati con il decreto interministeriale attualmente sospeso.

Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati Tar Campania – sentenza 16/07/2014 – 1383

Interessante pronuncia del Tar Campania Salerno, in tema di affidamento senza gara di Servizi Legali a professionisti esterni.

In via preliminare, il Collegio osserva che rientra nella giurisdizione amministrativa un ricorso con il quale si impugna una delibera di  conferimento di servizi legali ad alcuni professionisti privati senza una preventiva gara ad evidenza pubblica, atteso che in tal caso il petitum sostanziale fatto valere in giudizio non attiene alla pretesa del ricorrente di conseguire l’incarico bensì alla pretesa di legalità dell’azione amministrativa, ossia alla pretesa che l’Amministrazione, pur quando agisce secondo il diritto privato, pervenga alla selezione del contraente sulla base di procedure amministrativa trasparenti e non discriminatorie, aperte alla partecipazione di tutti gli aventi diritto.

oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si Esso, quindi, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, iter del giudizio, dalla non prede terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

E’ illegittima la delibera con la quale un comune ha affidato una serie di servizi legali a professionisti privati (nella specie si trattava  dell’affidamento dell’incarico annuale per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale in favore degli organi comunali) senza esperire una procedura comparativa di tipo concorsuale per la scelta del miglior contraente, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, potevano aspirare al conseguimento dell’incarico, in violazione di quanto previsto, in via generale, dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 32 del D.L. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, a mente del quale le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti esterni, potendo procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ed alle condizioni e con i presupposti specificatamente individuati 31/7/2014 Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati.

Ha osservato la sentenza in rassegna che, nella specie, l’incarico affidato ai legali esterni consisteva nella complessiva attività di assistenza e consulenza legale da espletarsi in favore del Comune, ovvero nella gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo, come specificato nello schema di convenzione, di attività di consultazioni orali, scritte, e di redazione di pareri.

In buona sostanza, non si trattava, nello specifico, dell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma, piuttosto, della organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.

E’ stato ricordato quanto espresso di recente dalla giurisprudenza contabile ( Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Basilicata, parere n. 8/09) e  all’autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale occorre distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo, caratterizzandosi il servizio legale per un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al singolo contratto d’opera intellettuale.

Mentre il patrocinio legale, infatti, costituendo il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, il Servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale.