“Un buon piano messo in pratica subito è decisamente migliore di un piano perfetto che verrà avviato la prossima settimana” (Generale George Smith Patton)
Commercialista, fiscalista, revisore
“Un buon piano messo in pratica subito è decisamente migliore di un piano perfetto che verrà avviato la prossima settimana” (Generale George Smith Patton)

Il lavoro configurabile come subordinato, anche se effettuato dal partner, non può essere considerato a titolo gratuito. La prestazione di un’attività lavorativa protratta per anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come lavoro subordinato, deve essere effettuata a titolo oneroso, a meno che le parti non provino il contrario ovvero.

COS’E’ NIDI?
Nidi è lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto per l’avvio di una nuova impresa con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. L’obiettivo di Nidi è quello di agevolare l’autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L’iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo S.p.A.

Rischio e rendimento sono due lati della stessa medaglia, ma quando si parla di rendimenti gli investitori spesso sembrano non vedere il rovescio della medaglia. In Italia gli investitori affermano di aver bisogno di rendimenti medi del 9,1% all’anno sopra l’inflazione, una cifra ben al di sopra dei rendimenti medi annuali dei mercati registrati negli ultimi cento anni. Questa elevata e storicamente non realistica aspettativa di guadagno è in netto contrasto con il comportamento degli italiani e la loro consolidata avversione al rischio. Solo il 52% degli investitori italiani afferma, infatti, di essere disposto ad assumersi più rischio rispetto a un anno fa e ben il 65% non ha obiettivi finanziari chiari.

Dal 2017 commercianti ed esercenti non saranno più obbligati ad emettere scontrini e ricevute fiscali, ma potranno optare per l’invio telematico degli incassi giornalieri alla Agenzia delle Entrate, così come già avviene per gli esercizi della grande distribuzione organizzata. Si tratta di una possibilità introdotta dall’articolo 2 dell’ultima versione dello schema di “Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica)” approvata dal Consiglio dei Ministri n. 74/2015.
E’ sempre possibile correggere qualsiasi errore contenuto in una dichiarazione fiscale resa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate: lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6665 dell’1 aprile 2015. Il caso affrontato è relativo a una controversiapromossa dal Fondo Assistenza Italiana Integrativa (FASI) contro il Fisco, in merito a una cartella di pagamento dell’IRPEF 2002 seguita a un controllo automatizzato della dichiarazione annuale volto a verificare il mancato versamento di ritenute alla fonte, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR e dell’anticipo d’imposta TFR.
La CTR, rigettando l’appello proposto dal FASI contro la Sentenza della CTP di Roma (n. 299/65/09) – che ne aveva respinto il ricorso -, ha affermato che gli errori nei quali il contribuente dichiarava di essere incorso andavano emendati attraverso unadichiarazione integrativa.
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal FASI, affermando l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione Fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante a oneri diversi e addirittura più gravosi di quelli che la legge definisce a suo carico, in conformità rispetto ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell’oggettiva correttezzadell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Il termine annuale (art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998) previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa, non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso e non manifesta alcun effetto sul procedimento contenzioso iniziato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria – sebbene fondata su elementi o dichiarazioni forniti dallo stesso: «Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comportano l’inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa. Oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.»
Fonte: www.pmi.it
La restituzione dei contributi inutilizzabili ha carattere eccezionale nel nostro ordinamento, come sottolineato dalla Corte Costituzionale con le pronunzia n. 404/2000 e 438/2005.
Al primo posto, fra le cose importanti della vita, i giovani pongono oggi il lavoro che – per la prima volta – supera con il 91% il primato duraturo della variabile “famiglia”; fra le priorità delle nuove generazioni: l’occupazione è ritenuta condizione ineludibile per la progettazione del futuro. Pesa, sempre di più, l’incertezza sull’avvenire: meno di un quarto dei giovani italiani si immagina tra 5 anni con un lavoro stabile e ben retribuito. Il 78% dei giovani è convinto che nel nostro Paese per entrare nel mondo del lavoro, più che la preparazione, serva soprattutto la rete di relazioni, “conoscere persone che contano”.
REQUISITI:
Non concorrono al computo dei 5.000,00 le somme dovute per:
AGEVOLAZIONI APPLICATE:
SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DI ACCESSO: 28/02/2015