Categoria: Economia

Lavoro tra partner: una pronuncia della Cassazione.

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Il lavoro configurabile come subordinato, anche se effettuato dal partner, non può essere considerato a titolo gratuito. La prestazione di un’attività lavorativa protratta per anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come lavoro subordinato, deve essere effettuata a titolo oneroso, a meno che le parti non provino il contrario ovvero.

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Risparmi: Tre idee per bilanciare rischio e rendimento.

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Rischio e rendimento sono due lati della stessa medaglia, ma quando si parla di rendimenti gli investitori spesso sembrano non vedere il rovescio della medaglia. In Italia gli investitori affermano di aver bisogno di rendimenti medi del 9,1% all’anno sopra l’inflazione, una cifra ben al di sopra dei rendimenti medi annuali dei mercati registrati negli ultimi cento anni. Questa elevata e storicamente non realistica aspettativa di guadagno è in netto contrasto con il comportamento degli italiani e la loro consolidata avversione al rischio. Solo il 52% degli investitori italiani afferma, infatti, di essere disposto ad assumersi più rischio rispetto a un anno fa e ben il 65% non ha obiettivi finanziari chiari.

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Scontrini: dal 2017 addio!

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Dal 2017 commercianti ed esercenti non saranno più obbligati ad emettere scontrini e ricevute fiscali, ma potranno optare per l’invio telematico degli incassi giornalieri alla Agenzia delle Entrate, così come già avviene per gli esercizi della grande distribuzione organizzata. Si tratta di una possibilità introdotta dall’articolo 2 dell’ultima versione dello schema di “Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica)” approvata dal Consiglio dei Ministri n. 74/2015.

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CASSAZIONE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI SEMPRE EMENDABILE

E’ sempre possibile correggere qualsiasi errore contenuto in una dichiarazione fiscale resa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate: lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6665 dell’1 aprile 2015. Il caso affrontato è relativo a una controversiapromossa dal Fondo Assistenza Italiana Integrativa (FASI) contro il Fisco, in merito a una cartella di pagamento dell’IRPEF 2002 seguita a un  controllo automatizzato della dichiarazione annuale volto a verificare il mancato versamento di ritenute alla fonte, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR e dell’anticipo d’imposta TFR.

Dichiarazione integrativa

La CTR, rigettando l’appello proposto dal FASI contro la Sentenza della CTP di Roma (n. 299/65/09) – che ne aveva respinto il ricorso -, ha affermato che gli errori nei quali il contribuente dichiarava di essere incorso andavano emendati attraverso unadichiarazione integrativa.

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal FASI, affermando l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione Fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante a oneri diversi e addirittura più gravosi di quelli che la legge definisce a suo carico, in conformità rispetto ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell’oggettiva correttezzadell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Scadenze

Il termine annuale (art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998) previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa, non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso e non manifesta alcun effetto sul procedimento contenzioso iniziato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria – sebbene fondata su elementi o dichiarazioni forniti dallo stesso:  «Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comportano l’inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa. Oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico

Fonte: www.pmi.it

Il futuro delle nuove generazioni: osservatorio Demopolis sui giovani italiani.

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Al primo posto, fra le cose importanti della vita, i giovani pongono oggi il lavoro che – per la prima volta – supera con il 91% il primato duraturo della variabile “famiglia”; fra le priorità delle nuove generazioni: l’occupazione è ritenuta condizione ineludibile per la progettazione del futuro. Pesa, sempre di più, l’incertezza sull’avvenire: meno di un quarto dei giovani italiani si immagina tra 5 anni con un lavoro stabile e ben retribuito. Il 78% dei giovani è convinto che nel nostro Paese per entrare nel mondo del lavoro, più che la preparazione, serva soprattutto la rete di relazioni, “conoscere persone che contano”.

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REGIME DEI MINIMI: REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FISCALE.

REQUISITI:

  • I ricavi e/o compensi non debbono superare determinate soglie stabilite in funzione della attività svolta:

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  • Spese per prestazioni di lavoro: Devono essere sostenute entro il limite di 5.000,00 annue e possono riguardare:
  1. Lavoro accessorio di cui all’art. 70 del d.lgs. 276/2003 (voucher)
  2. Reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)
  3. Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (c e c-bis dell’art. 50 TUIR)
  4. Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazione agli utili in caso di apporto di solo lavoro;
  5. Compensi erogati all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 TUIR)

Non concorrono al computo dei 5.000,00 le somme dovute per:

  1. Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazioni agli utili in caso di apporto di capitale o capitale e lavoro;
  2. Somme erogate per prestazioni occasionali (art. 67 TUIR)
  •  Il valore dei beni strumentali (posseduti a titolo di proprietà, leasing e/o comodato) al 31/12/2014 non deve essere superiore a 20.000,00 euro.
  •  Nell’anno precedente la entrata del regime dei minimi, la percezione di redditi di lavoro dipendente e/o di pensione non deve essere superiore a quelli di impresa o arte e professione. Tale regola è disapplicata quando la somma tra i redditi di impresa e/o arte e professione e quelli di dipendente e/o pensionato non sia superiore a 20.000,00 euro.

  

AGEVOLAZIONI APPLICATE:

  • CALCOLO DEL REDDITO: Il reddito imponibile si determina forfettariamente applicando ai ricavi e/compensi percepiti nel periodo di imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività:

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  •   RITENUTE D’ACCONTO: I contribuenti in regime dei minimi non operano come sostituti di imposta ma devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali e i relativi compensi dei percettori che, nel regime ordinario, sarebbero assoggettati a ritenuta d’acconto
  • IRAP: I contribuenti minimi sono esonerati dal pagamento dell’IRAP  e, pertanto, non devono presentare la relativa dichiarazione
  • DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: Non si applicano le detrazioni per carichi di famiglia ma il reddito percepito va considerato al fine di verificare se il soggetto può essere considerato fiscalmente a carico (reddito inferiore a 2.840,51 euro)
  • STUDI DI SETTORE: I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore
  • IVA sulle fatture: I contribuenti minimi non addebitano l’IVA nelle fatture emesse.
  • AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’: Riduzione di 1/3 del reddito determinato forfetariamente per i primi 3 anni di attività;
  • BONUS PREVIDENZIALE: I contribuenti in regime dei minimi hanno la facoltà di NON versare la contribuzione minima alle gestioni artigiani e commercianti e pertanto di calcolare i contributi dovuti in percentuale sul reddito dichiarato ai fini fiscali. Tale bonus previdenziale NON SI APPLICA ai professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.

 

SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DI ACCESSO: 28/02/2015