Categoria: Fisco

Scontrini: dal 2017 addio!

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Dal 2017 commercianti ed esercenti non saranno più obbligati ad emettere scontrini e ricevute fiscali, ma potranno optare per l’invio telematico degli incassi giornalieri alla Agenzia delle Entrate, così come già avviene per gli esercizi della grande distribuzione organizzata. Si tratta di una possibilità introdotta dall’articolo 2 dell’ultima versione dello schema di “Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica)” approvata dal Consiglio dei Ministri n. 74/2015.

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DEBITI TRIBUTARI: TERMINI DI PRESCRIZIONE

Superato un certo periodo di tempo i debiti fiscali si considerano annullati, ma quali sono itermini di prescrizione per i vari tributi? Vediamo quando è possibile considerare non più esigibile il pagamento delle cartelle esattoriali relative ai principali tributi, quali IRPEF, IRAP, IVA, IMU, TARI, TASI, canone RAI, multe e contributi previdenziali.

Decadenza e prescrizione

Prima di tutto bisogna distinguere tra decadenza della cartella di pagamento e termini di prescrizione. Il concetto giuridico di decadenza si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto. La prescrizione rappresenta invece una sanzione per l’Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.

In termini di riscossione delle cartelle di pagamento questo significa che l’Ente di riscossione, come Equitalia, decade dall’azione di riscossione relativamente ai termini di notifica della cartella se entro determinati termini non notifica alcun atto (avviso o cartella). In questo caso, tuttavia, se il diritto non è ancora prescritto, il credito può comunque essere preteso in via giudiziaria per mezzo di un’azione davanti al giudice. In sostanza, a decadere non è il diritto di credito ma il diritto di Equitalia ad agire mediante riscossione. Diversamente quando una cartella Equitalia cade in prescrizione, ad essere estinta non è solo l’azione, ma anche il diritto: un credito prescritto si considera estinto.

Prescrizione decennale

I termini di prescrizione sono di 10 anni nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Contributi

Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991 i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:

  • 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
  • 10 anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;
  • 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN etc) e quelli dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata cadono in prescrizione dopo 5 anni. Per le somme aggiuntive, ovvero per le sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione è di 10 anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 14152/2004 e n. 18148/2006.

IRPEF, IRAP, IVA

IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

IMU, TARI, TASI

Anche per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

Multe e bollo auto

Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981). Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Canone RAI

Il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432/ 2005).

Diritti Camera di Commercio

Anche per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dal’articolo 2946 del Codice Civile, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni,trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544/1/2010 e CTR Ferrara 523/2013). Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.

Fonte: www.pmi.it

CASSAZIONE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI SEMPRE EMENDABILE

E’ sempre possibile correggere qualsiasi errore contenuto in una dichiarazione fiscale resa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate: lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6665 dell’1 aprile 2015. Il caso affrontato è relativo a una controversiapromossa dal Fondo Assistenza Italiana Integrativa (FASI) contro il Fisco, in merito a una cartella di pagamento dell’IRPEF 2002 seguita a un  controllo automatizzato della dichiarazione annuale volto a verificare il mancato versamento di ritenute alla fonte, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR e dell’anticipo d’imposta TFR.

Dichiarazione integrativa

La CTR, rigettando l’appello proposto dal FASI contro la Sentenza della CTP di Roma (n. 299/65/09) – che ne aveva respinto il ricorso -, ha affermato che gli errori nei quali il contribuente dichiarava di essere incorso andavano emendati attraverso unadichiarazione integrativa.

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal FASI, affermando l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione Fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante a oneri diversi e addirittura più gravosi di quelli che la legge definisce a suo carico, in conformità rispetto ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell’oggettiva correttezzadell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Scadenze

Il termine annuale (art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998) previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa, non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso e non manifesta alcun effetto sul procedimento contenzioso iniziato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria – sebbene fondata su elementi o dichiarazioni forniti dallo stesso:  «Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comportano l’inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa. Oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.»

Fonte: www.pmi.it

CONTRIBUENTI MINIMI E CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI

La Agenzia delle Entrate (Circolare n. 5 del 19/02/2015) emana le sue precisazioni sul credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali previsto dal Decreto Competitività del 2014, utilizzabile: si tratta dell’articolo 18 del Dl 91 2014, relativo al credito d’imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali nuovi pari ad almeno 10mila euro, solo se in misura superiore alla media degli ultimi cinque anni.

Imprese aventi diritto al credito d’imposta

Il base alla definizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 18 del decreto Competitività, l’agevolazione è attribuita «ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO… destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato». Significa che hanno diritto al beneficio tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da natura giuridica, dimensione aziendale, settore di appartenenza, regime contabile adottato (quindi, ad esempio, ne hanno diritto anche coloro che rientrano nel Regime dei Minimi). L’unico vincolo è che la struttura a cui sono destinati gli investimenti sia in Italia. C’è poi un altro paletto, inserito nel comma 5, in base al quale per le attività industriali a rischio incidenti sul lavoro, per ottenere il beneficio è necessario documentare l’ademimento di tutti gli obblighi sulla sicurezza.

Attenzione: il successivo come 2 specifica che il credito d’imposta si applica anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (il 25 giugno 2014).

Investimenti agevolabili

I beni strumentali devono essere nuovi e compresi fra quelli della divisione 28 della tabella ATECO, reperibile attraverso il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pittosto che sul sito ISTAT o su quella dell’Agenzia delle Entrate (cliccando qui). La citata divisione 28 della tabella riguarda la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature rientranti nelle attività manifatturiere. Il codice di identificazione ATECO dei beni strumentali agevolabili, quindi, inizierà per 28.

Attenzione: se l’investimento riguarda un bene complesso, possono rilevare anche macchinari che non rientrano nella divisione 28 della tabella ATECO, ma che sono destinati al funzionamento di quelli che invece vi rientrano, a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale, oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28. Per esempio, è agevolabile un computer o un programma di software che serve a far funzionare un macchinario incluso nella divisione 28 della tabella ATECO.

Viceversa, i beni rientranti nella divisione 28 sono sempre agevolabili, anche se destinati a impianti più complessi già esistenti.

Altro requisito fondamentale è quello della strumentalità (nel senso che sono agevolabili solo i beni strumentali all’attività d’impresa). Quindi, il bene deve essere di uso durevole, e impiegato compe strumento di produzione. Sono esclusi i beni destinati alla vendita (i cosiddetti beni merce), e quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita.

Esclusi anche i materiali di consumo, anche se rientranti nella divisione 28 (esempio: i toner).

Infine, se il bene è in comodato d’uso a terzi, può essere agevolato se il comodatario lo utilizza nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.

Infine, i beni devono essere nuovi, quindi niente agevolazioni se sono stati a qualunque titolo già utilizzati. Eccezione. se l’utilizzo è stato limitato a soli fini dimostrativi (esempio: esposizione nello show room), il bene resta nuovo, ed è quindi agevolabile. Se il macchinario acquistato è complesso, il requisito della novità deve riguardare il bene nella sua versione finale: possono quindi esserci componenti usate, il cui costo però non deve essere prevalente rispetto a quello complessivamente sostenuto.

Importo minimo

Il tetto minimo di 10mila euro è da intendersi con riferimento al progetto di investimento, non ai singoli beni che lo compongono. Bisogna calcolare oltre al prezzo del bene, anche gli oneri accessori di diretta imputazine (esempio: trasporto e montaggio), l’eventuale IVA indetraibile.

 

Realizzazione investimento

Sono agevolabili beni acquistati da terzi, piuttosto che realizzati in economia o ancora mediante contratto in appalto, in locazione finaziaria con opzione di acquisto finale.

L’investimento deve essere effettuato dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014), fino al 30 giugno 2015.

 

L’agevolazione

Come detto, il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli ultimi cinque anni. In particolare, per il calcolo bisogna calcolare la media degli investimenti in beni strumentali «realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore». Per media, si intende la media aritmetica. Attenzione: i cinque anni vanno calcolati a partire dal periodo d’imposta dell’entrata in vigore del decreto, oppure a quello successivo, quindi:

se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare: per gli investimenti effettuati dal 25 giungo al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è 2009-2013, per quelli effettuati nel 2015, si considerano gli anni dal 2010 al 2014;
se il periodo di imposta non coincide con l’anno solare, si fa lo stesso calcolo inserendo l’investimento nel corretto periodo d’imposta.
Bisogna calcolare anche gli anni in cui gli investimenti non sono stati effettuati, che evidentemente abbasseranno la media.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è utilizzabile solo in compensazione. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, e conseguentemente la seconda quota è utilizzabile dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento e la terza quota a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d’imposta. Se la quota annuale non può essere utilizzata, può essere fruita nel successivo periodo d’imposta, sommarsi a quella di competenza del medesimo periodo.

Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato, e dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi successivi, fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

 

Nuove imprese

Per le imprese di recente costituzione o per le nuove imprese ci sono modalità differenti di calcolo del credito d’imposta. Se l’impresa è attiva da meno di cinque anni, bisogna calcolare tutti gli investimenti effettuati (sempre escludendo, eventualmente, il valore più alto). Se l’impresa è costituita dopo il 25 giugno 2014, il credito si applica in relazione al valore complessivo degli investimenti per ciascun periodo di imposta: in pratica, in entrambi i casi si applica l’agevolazione all’intero investimento. Se è il primo anno di attività, perché non c’è una media precedente su cui fare il raffronto, se è il secondo, perché interviene la possibilità di eliminare il valore più alto.

 

Rilevanza fiscale

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi. Infine, non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Fonte: www.pmi.it

IMU TERRENI AGRICOLI: NIENTE SANZIONI SE VERSATA ENTRO IL 31/03/2015

Niente multa per l’IMU agricola, ovvero quella relativa ai terreni agricoli, ma solo nel caso in cui il pagamento avvenga entro il 31 marzo 2015. A deciderlo è stata la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che ha approvato un apposito emendamento all’IMU agricola per i pagamenti avvenuti in ritardo rispetto alla scadenza del 10 febbraio.

Rimborso IMU
Rimane ancora ferma, invece, la questione del rimborso dell’IMU per i contribuenti che hanno già provveduto al versamento dell’imposta, ma che in virtù dei nuovi parametri apparterrebbero a qualche categoria agevolata. Sono tutti quei contribuenti per i quali è prevista una esenzione, anche parziale dell’imposta, che potrebbero ricevere indietro il denaro versato, oppure potrebbero compensare altri debiti tributari qualora il regolamento comunale lo prevedesse. È il caso di coloro che hanno versato l’IMU per il terreno agricolo in proprio possesso, risultato poi esente con l’approvazione da parte del Governo delle nuove norme sull’IMU agricola terreni montani (decreto legge numero 4/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 gennaio). In generale il rimborso va richiesto direttamente al Comune, presentando specifica istanza entro cinque anni dall’avvenuto versamento.

Collina svantaggiata
In attesa anche i terreni cosiddetti in “collina svantaggiata”, che attendono di sapere se è prevista un equiparazione con i terreni di pianura, che devono quindi essere previsti nel calcolo dell’IMU oppure no. Nel secondo caso si tornerebbe alle vecchie regole presenti nella circolare ministeriale del 1993, per quei Comuni prima esenti e poi considerati “non montani” in base alla classificazione ISTAT.

Copertura finanziaria
Per queste ultime due questioni la problematica che porta al ritardo decisionale deriva chiaramente da aspetti puramente economici e di copertura finanziaria. Il Ministero delle Finanze e la Ragioneria dello Stato stanno cercando in questi giorni di individuare le risorse necessarie, intorno ai 20 milioni di euro.

Fonte: www.pmi.it

MIGLIAIA DI CARTELLE EQUITALIA NEL MIRINO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ci siamo. Ormai è questione di poco. I giorni che verranno decideranno la sorte di migliaia di avvisi di pagamento inviati dall’Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, delle relative cartelle esattoriali emesse da Equitalia a seguito del mancato pagamento dei primi. Perché il famoso scandalo, evidenziato a tutti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5451/2013 del 18.11.2013 , secondo cui ben 767 funzionari (su un totale di 1.143: più della metà!) dell’Agenzia delle Entrate avrebbe acquisito la carica di dirigente senza un pubblico concorso, e quindi avrebbe firmato gli atti fiscali senza averne i poteri, è finalmente giunto al suo capitolo conclusivo: la sentenza della Corte Costituzionale da tutti tanto attesa per stabilire il destino di case, conti correnti, pensioni e stipendi.

Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo un anno e mezzo fa circa.

Detto in estrema sintesi, per supplire alla carenza di organico dirigenziale, l’Agenzia delle Entrate, qualche anno fa, aveva deciso di “promuovere” alla qualifica di dirigente ben 767 funzionari, senza prima averli sottoposti a un concorso pubblico, per come invece prescrive la nostra Costituzione (“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”(Art. 97 Cost).

Di tanto si erano accorti sia il Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) che la Commissione Tributaria di Messina (sent. n. 128/2013) che avevano bloccato le suddette nomine a dirigenti. Risultato: migliaia di atti firmati dai “falsi dirigenti” (o meglio, “non correttamente nominati”), e le conseguenti cartelle esattoriali di Equitalia, erano da considerarsi completamente nulli o, addirittura, inesistenti, avendo trovato il loro presupposto in un soggetto privo di qualsiasi potere. Un vero e proprio terremoto.

Per arginare la falla, il Governo è ricorso alla consueta arma che, in casi come questi, viene sfoderata d’urgenza: la sanatoria. Così, il decreto legge 16/2012 (convertito nella legge n. 44/2012) ha concesso, retroattivamente, all’Agenzia delle Entrate il potere di attribuire, a proprio piacimento ed in barba alla stessa Costituzione, incarichi dirigenziali ai propri funzionari (con contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso). Insomma, in attesa del maxi-concorso tutte le nomine dovevano ritenersi valide.

La cosa è puzzata fin troppo, sia alle associazioni di tutela dei consumatori che agli stessi colleghi dei “prescelti”. La pentola dello scandalo, del resto, era stata ormai scoperchiata. E così, la questione è finita al Consiglio di Stato che, sospettando la legge di sanatoria di incostituzionalità (appunto per violazione dell’obbligo del concorso pubblico) ha rinviato la patata bollente alla Corte Costituzionale con Ordinanza di rimessione n. 9/2014.
Corte costituzionale che ha discusso la causa, in pubblica udienza, qualche giorno fa.

La sentenza verrà resa nota a stretto giro. Ma, nel frattempo, è possibile fare qualche proiezione.

Certamente, se la Consulta riterrà che la questione di costituzionalità è infondata, non ci sarà più nulla da fare e i contribuenti che hanno ricevuto le cartelle di Equitalia e, ancora prima, gli atti dell’Agenzia delle Entrate firmati dai “falsi dirigenti” dovranno rassegnarsi a pagare.

Viceversa, se il decreto legge verrà dichiarato incostituzionale, la conseguenza è facilmente intuibile ed, anche, per certi versi, sconvolgente. Infatti, secondo il consolidato orientamento sposato dalla Cassazione e dai tribunali di tutta Italia, gli atti fiscali sono nulli (alcuni tribunali, addirittura, parlano di “inesistenza”) se firmati da chi non aveva il potere per farlo. E dunque, chi non ha ancora pagato potrà fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della richiesta di pagamento. Lo potrà fare anche chi ha chiesto o ha già avviato una rateazione. In passato abbiamo pubblicato anche la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella.

E se sono scaduti i termini per impugnare?
In verità, stando all’orientamento (maggioritario) che ritiene gli atti privi di firma “inesistenti”, questo non dovrebbe essere un problema, in quanto si tratterebbe di una nullità non sanabile neanche con il decorso dei termini. Ovviamente, però, ogni tribunale ha la sua interpretazione.

Come faccio a sapere se il mio atto è firmato da un falso dirigente?
Per evitare un ricorso “alla cieca” contro la cartella esattoriale, bisogna innanzitutto verificare che la stessa abbia come presupposto un pagamento chiesto dall’Agenzia delle Entrate e non da altre amministrazioni. Poi bisognerebbe avere la certezza che l’atto a monte sia stato notificato da uno dei falsi dirigenti. Tuttavia l’elenco dei dirigenti privi di potere non è mai stato diffuso ufficialmente. Il contribuente potrebbe tentare di superare l’ostacolo depositando una istanza di accesso agli atti amministrativi e chiedendo di verificare la documentazione inerente alla carriera del dirigente firmatario.

Fonte: www.laleggepertutti.it

AVVISO DI ACCERTAMENTO E CARTELLA ESATTORIALE: CASI DI NULLITA’

Se manca la firma del direttore dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento è nullo e, con esso, anche la conseguente cartella esattoriale emessa da Equitalia.

L’atto si salva dal vizio solo se, pur firmato da un sostituto del direttore, a quest’ultimo sia stata conferita l’esplicita delega del capo ufficio: delega che va prodotta al cittadino qualora (presentando una istanza di accesso agli atti) ne chieda l’esibizione.

Non è tutto. Fate ben attenzione a cosa vi viene mostrato. Infatti, deve trattarsi di una delega in senso stretto e non di atti simili. Non basta, per esempio, il semplice “ordine di servizio” a supplire alla delega. Esso non è una vera e propria delega e non rende valido l’atto.

A chiarirlo è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con la sentenza n. 636 del 07.01.2015 con cui è stato accolto il ricorso di una contribuente a cui è stato annullato l’atto impositivo notificatole dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo i giudici tributari, la sottoscrizione del direttore dell’ufficio territoriale è essenziale proprio ai fini dell’esistenza dell’atto di accertamento (trattandosi di atto di natura provvedimentale a carattere tributario dal contenuto decisorio).
Non qualsiasi firma apposta all’atto, può ritenersi sufficiente a integrare gli estremi della “sottoscrizione” e neanche il fatto che colui che abbia firmato l’atto sia incardinato all’interno dell’ufficio di provenienza, anche se con qualifica di dirigente. C’è invece bisogno della sottoscrizione del capo dell’ufficio o, in mancanza, della sua esplicita delega.

Se manca tale requisito, l’atto è inesistente.

E, per ovvie ragioni, inesistenti sono anche tutti gli altri atti emessi sulla scorta del primo. Quindi, anche le relative cartelle esattoriali di Equitalia.

Nel caso di specie, l’atto impugnato risulta firmato dal Capo Area Imprese autorizzato da atto di servizio del Direttore Provinciale, allegato alle controdeduzioni dell’Ufficio.
Nella sentenza si specifica che l’ordine di servizio non costituisce una valida delega proprio per via della diversa natura giuridica di questi due atti.
Infatti:   – da un lato, la delega ha la funzione di autorizzare specificamente l’esercizio dei poteri del delegante al delegato;   – dall’altro lato, l’ordine di servizio è, invece, una semplice disposizione interna diretta a disciplinare l’esplicazione dei servizi di istituto e a regolare la ripartizione dei compiti del personale dipendente.

Non è delega, in senso tecnico, la disposizione con cui il titolare di un ufficio ripartisce fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve svolgere: questa ripartizione interna di compiti, infatti, non comporta alcuna deroga esterna alla competenza, laddove la delega, invece, ha rilevanza esterna.

Risultato: non essendo l’ordine di servizio una delega, l’atto impositivo è nullo e, con esso, tutti i seguenti atti, anche le cartelle di Equitalia qualora il debito, non pagato, sia stato successivamente iscritto a ruolo.

Fonte: www.laleggepertutti.it

REGIME DEI MINIMI: REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FISCALE.

REQUISITI:

  • I ricavi e/o compensi non debbono superare determinate soglie stabilite in funzione della attività svolta:

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  • Spese per prestazioni di lavoro: Devono essere sostenute entro il limite di 5.000,00 annue e possono riguardare:
  1. Lavoro accessorio di cui all’art. 70 del d.lgs. 276/2003 (voucher)
  2. Reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)
  3. Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (c e c-bis dell’art. 50 TUIR)
  4. Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazione agli utili in caso di apporto di solo lavoro;
  5. Compensi erogati all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 TUIR)

Non concorrono al computo dei 5.000,00 le somme dovute per:

  1. Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazioni agli utili in caso di apporto di capitale o capitale e lavoro;
  2. Somme erogate per prestazioni occasionali (art. 67 TUIR)
  •  Il valore dei beni strumentali (posseduti a titolo di proprietà, leasing e/o comodato) al 31/12/2014 non deve essere superiore a 20.000,00 euro.
  •  Nell’anno precedente la entrata del regime dei minimi, la percezione di redditi di lavoro dipendente e/o di pensione non deve essere superiore a quelli di impresa o arte e professione. Tale regola è disapplicata quando la somma tra i redditi di impresa e/o arte e professione e quelli di dipendente e/o pensionato non sia superiore a 20.000,00 euro.

  

AGEVOLAZIONI APPLICATE:

  • CALCOLO DEL REDDITO: Il reddito imponibile si determina forfettariamente applicando ai ricavi e/compensi percepiti nel periodo di imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività:

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  •   RITENUTE D’ACCONTO: I contribuenti in regime dei minimi non operano come sostituti di imposta ma devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali e i relativi compensi dei percettori che, nel regime ordinario, sarebbero assoggettati a ritenuta d’acconto
  • IRAP: I contribuenti minimi sono esonerati dal pagamento dell’IRAP  e, pertanto, non devono presentare la relativa dichiarazione
  • DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: Non si applicano le detrazioni per carichi di famiglia ma il reddito percepito va considerato al fine di verificare se il soggetto può essere considerato fiscalmente a carico (reddito inferiore a 2.840,51 euro)
  • STUDI DI SETTORE: I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore
  • IVA sulle fatture: I contribuenti minimi non addebitano l’IVA nelle fatture emesse.
  • AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’: Riduzione di 1/3 del reddito determinato forfetariamente per i primi 3 anni di attività;
  • BONUS PREVIDENZIALE: I contribuenti in regime dei minimi hanno la facoltà di NON versare la contribuzione minima alle gestioni artigiani e commercianti e pertanto di calcolare i contributi dovuti in percentuale sul reddito dichiarato ai fini fiscali. Tale bonus previdenziale NON SI APPLICA ai professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.

 

SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DI ACCESSO: 28/02/2015

IMU TERRENI: DAL TAR DEL LAZIO NUOVA SOSPENSIVA AL 04-02-2015

Come noto diverse Anci Regionali hanno impugnato il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014. All’esito del primo ricorso il TAR Lazio ha sospeso il decreto interministeriale fino all’udienza collegiale del 21 gennaio 2015, nella quale il collegio, con ordinanza n. 1117/2015 del 22 gennaio 2015, ha ritenuto di non confermare la sospensione e di fissare l’udienza di merito per il giorno 17 giugno 2015.

Va, tuttavia, rilevato che il TAR Lazio con decreto presidenziale n. 126 del 14 gennaio 2015 ha sospeso il decreto interministeriale fino al 4 febbraio 2015.

Stante questa situazione, si ritiene che la scadenza del 26 gennaio, fissata dall’art. 1, comma 692 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) sia sospesa, almeno fino al prossimo 4 febbraio, considerato che l’adempimento in questione è conseguente ai nuovi criteri individuati con il decreto interministeriale attualmente sospeso.