Categoria: Fisco

CARTELLE EQUITALIA INEVASE: SALVI SOTTO I 300 EURO.

Per le vecchie cartelle Equitalia di importo inferiore ai 300 euro arriva lo stop ai controlli. Questo significa che le cartelle Equitalia non riscosse entro il limite di 3 anni verranno cancellate automaticamente, a patto che il loro importo non superi i 300 euro.

Vecchie cartelle Equitalia

Si tratta di una delle novità introdotte dalla Camera, con un emendamento alla Legge di Stabilità, al nuovo “piano di gestione” degli arretrati di Equitalia. Il provvedimento, per ora passato sotto silenzio, riguarda il 70% dei debiti ancora non saldati a livello di riscossione locale (anche se si tratta di una fetta minima del totale dei debiti maturati con l’Erario). Importante notare che non verrà considerata la sommatoria delle cartelle ricevute ma il singolo importo, ovvero l’articolo 2 comma 52 della Legge di Stabilità stabilisce il limite dei 300 euro di valore unitario sotto il quale le cartelle “non sono assoggettate al controllo“.

Calendario controlli

In sostanza oggi, ogni 3 anni, l’Agente di riscossione comunica agli Enti creditori (Erario, INPS, Comuni ed enti territoriali) i debiti che non è riuscito a riscuotere, quindi gli Enti dovranno procedere a cancellare l’entrata dal bilancio segnandola come “perdita”, ovviamente dopo aver verificato che Equitalia abbia effettivamente fatto il possibile per il recupero delle somme in questione. A tale controllo triennale sono tuttavia state concesse nel tempo numerose proroghe, rimandando una notevole quantità di verifiche di cartelle inesigibili: centinaia di milioni di cartelle esattoriali per un valore complessivo di 545 miliardi di euro. L’ultima proroga scadrà il  prossimo 31 dicembre 2014 così, a partire dal 1° gennaio 2015 gli Enti creditori saranno chiamati a verificare un innumerevole quantità di cartelle inesigibili, con il rischio di paralizzare le altre attività.

Il calendario di controlli approvato alla Camera ha quindi previsto di gestire prima i controlli sulle cartelle più recenti e poi quelle più vecchie: entro il 2017 Equitalia dovrebbe trasmettere a Erario, INPS ed Enti territoriali i ruoli nati nel 2014 per poi procedere con gli anni precedenti. La scelta di limitare i controlli ai debiti sotto i 300 euro nasce dunque dall’esigenza di dare maggiore respiro all’attività di verifica degli Enti. Perché il provvedimento diventi definitivo è tuttavia necessario il via libera del Senato.

 

Fonte: www.pmi.it

Il BONUS “NUOVI INVESTIMENTI” DEL DECRETO COMPETITIVITA’

Il D.L. 91/2014 (c.d. decreto “competitivita`”) in vigore dal 25 giugno 2014 (e convertito in Legge 116/2014) ripropone, con alcune novita`, l`incentivo per gli investimenti in beni strumentali realizzati da titolari di reddito di impresa (ex Tremonti-ter).
Soggetti beneficiari: l`incentivo e` riconosciuto a tutti i titolari di reddito d`impresa (ditte individuali, societa` di persone e di capitali, cooperative, stabili organizzazioni in Italia di imprese estere). I soggetti titolari di attività` industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del crediti dimposta solo se documentato ladempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal DL n. 334/99.

Investimenti agevolabili: rilevano tutte le acquisizioni (in proprieta` o in leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 (sono esclusi tutti gli immobili e i beni immateriali) destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015 (considerando i criteri imputazione temporale previsti dall`articolo 109 del Testo unico e quindi la data di consegna o spedizione dei beni, o la data di ultimazione delle prestazioni per gli investimenti realizzati in appalto).

L`incentivo: e` rappresentato da un credito d`imposta pari al 15% delle spese sostenute nel periodo in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei cinque periodi d`imposta precedenti. La media va calcolata escludendo dal computo il periodo d`imposta in cui l`investimento effettuato e` stato maggiore.
Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a 10mila euro.

Per i soggetti con periodo d`imposta coincidente con l`anno solare, per gli investimenti realizzati nel 2014, si calcolera` la media del periodo 2009-2013 (scartando l`anno con l`importo piu` elevato); per gli investimenti del primo semestre 2015, andra` calcolata la media sul quinquennio 2010-2014, sempre con esclusione dell`annualita` piu` elevata.
Le imprese che hanno iniziato la propria attivita`a meno di 5 anni, calcoleranno la media sulla base degli investimenti effettuati negli anni precedenti all`inizio dell`attivita` eliminando l`anno dell`investimento pi alto.

Start up. L`incentivo spetta anche alle imprese che inizieranno l`attivita` dopo il 25 giugno 2014; in questo caso l`intero importo degli investimenti in beni nuovi effettuati nei periodi agevolati (fino cioe` al 30 giugno 2015) sara` rilevante per il calcolo del credito di imposta del 15%.

Procedura. Il credito d`imposta potra` essere utilizzato in compensazione in F24, senza limitazioni, in tre rate annuali a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello dell`investimento; quindi il credito d`imposta relativo ad investimenti effettuati nel 2014 potra` essere utilizzato (in tra rate annuali) a decorrere dal 1 gennaio 2016 (1 gennaio 2017 per gli investimenti del primo semestre 2015).

Il credito di imposta andra` contabilizzato per competenza e non concorre a formare il reddito di impresa ne` l`imponibile IRAP.

L`agevolazione non spetta (ed il credito dimposta quindi revocato) se i beni da cui deriva risultino ceduti o destinati a finalita` extraimprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all`acquisto; per gli investimenti del 2014, dunque, il vincolo di possesso permane fino al 31 dicembre 2015. L`agevolazione e` inoltre revocata qualora i beni siano trasferiti, entro il termine per gli accertamenti (31 dicembre del quarto anno successivi a quello di presentazione del modello Unico), a strutture produttive oltrefrontiera; per gli investimenti del 2014, il termine arriva quindi al 31 dicembre 2019.

Fonte: www.ateneoweb.com

Arrivano le tasse retroattive

Alla faccia del divieto di retroattività della legge, previsto sia dalle disposizioni sulla legge in generale  che dallo Statuto del contribuente.

Un principio di carattere generale che, tuttavia, serve a ben poco quando, dall’altro lato, vi è l’esigenza del fisco di fare cassa.

E così, poiché una legge ordinaria può ben derogare ad un’altra legge ordinaria, la regola secondo cui “la legge non può che disciplinare situazioni future” (e non passate) è sempre più spesso calpestata.

Il record in termini di imposte retroattive si è avuto nel 2011, con la famigerata manovra “Salva-Italia” di Monti.

Negli ultimi tempi, invece, è aumentata la tendenza a chiedere ai contribuenti super acconti o anticipi su versamenti che, invece, dovrebbero essere spalmati su più anni.

La nuova Legge di Stabilità, in corso di approvazione e che dovrebbe diventare definitiva entro fine anno, fa il pieno di tasse retroattive: tasse, cioè, decise oggi, ma pagate per presupposti d’imposta già verificatisi ieri.

Si parte dall’aumento dall’11,5% al 20% della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione, i cui effetti fiscali risaliranno nel tempo già a partire dal 1° gennaio 2014, ma che porterà alle casse dello Stato ben 450 milioni di euro annui.

C’è poi l’incremento del prelievo sui dividendi incassati da fondazioni e trust.

Ed ancora ha carattere retroattivo il ritocco dell’aliquota base Irap.

Un intervento, quest’ultimo che, di fatto, cancella lo sconto deciso con il decreto sugli 80 euro.

Anche gli anticipi – come si diceva in apertura – hanno la loro parte. È recentissima, per esempio, la decisione di riscuotere nel 2014 tutti i 600 milioni di euro dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa che invece la legge spalmava su tre esercizi.

Il totale delle tasse retroattive sono ben 86, per un totale di 10 miliardi in più all’Erario. Di queste, solo 16 sono a favore del contribuente (come l’abbassamento al 10% dell’aliquota della cedolare secca).

 

Fonte: www.laleggepertutti.it

MOD. 730 PRECOMPILATO: UNA COLOSSALE FREGATURA PER 14 MILIONI DI ITALIANI

Una dichiarazione dei redditi semplificata per 20 milioni di contribuenti?
Non proprio, visto che – stimano preoccupati commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi e Caf – circa l’85% delle dichiarazioni che l’Agenzia delle Entrate (non) preparerà dovranno essere integrate.

E qui salta fuori il dubbio: l’innovazione della dichiarazione precompilata, fortemente voluta dal governo, quest’anno non prevederà tutta una serie di detrazioni e deduzioni che contribuiscono (al 19% delle spese sostenute), ad alleggerire il carico fiscale.

Ogni anno (dati relazione Vieri Ceriani sull’Erosione fiscale), ben 14.150mila contribuenti (circa uno su tre dei 40 milioni di contribuenti censiti), portano al commercialista, al consulente o ai Caf spese mediche e sanitarie. Ebbene quest’anno (2015, redditi 2014), queste spese non saranno calcolate dal fisco ai fini di conteggiare l’eventuale detrazione che spetta ad ognuno di noi.

In media ogni anno ciascun italiano – inserendo nella dichiarazione dei redditi scontrini di farmaci, visite mediche e fatture per prestazioni sanitarie – ottiene uno sconto di 166 euro. Un rimborso fiscale esiguo, certo, che però moltiplicato per 14 milioni e rotti di contribuenti fa la bellezza di oltre 2,3 miliardi che l’Erario non incassa (e che il sostituto d’imposta il luglio successivo deve restituire).

Il governo ha spiegato che quest’anno, visto che il 730 precompilato è stato lanciato con così poco preavviso, non saranno calcolate le eventuali detrazioni spettanti per spese mediche e sanitarie, spese funerarie e erogazioni a onlus e associazioni benefiche.

Il grande fratello fiscale, non sarebbe in grado di calcolare l’esatto ammontare delle detrazioni spettanti perché se è vero che conosce dalle farmacie (scontrino elettronico farmaceutico), i nostri acquisti con codice fiscale, non ha invece una banca dati delle altre spese sanitarie. Visite specialistiche, terapie odontoiatriche, presidi medici (occhiali o protesi), non vengono censiti anche se fatturate elettronicamente e quindi l’incrocio telematico di dati non è oggi possibile.

Se è vero che la fattura del cardiologo o del dentista non è quasi mai telematica, gli scontrini della farmacia però risultano all’Agenzia, che monitorizza (con Sogei), tramite il codice fiscale l’andamento della spesa, salvo poi tirarsi indietro quando si tratta calcolare e riconoscere automaticamente le detrazioni spettanti (19% di quanto speso), al contribuente.

Ma c’è dell’altro: l’introduzione della precompilata prevede che il contribuente che accetta, senza modificare o integrazioni, la dichiarazione abbia una sorta di immunità. Insomma, chi accetta quanto scrive l’Agenzia non verrà sottoposto a eventuali controlli e accertamenti ex post.

Chi invece volesse integrare la dichiarazione rientrerà nel potenziale bacino dei controlli automatici. Se invece si accetterà la dichiarazione ma si apporteranno delle modifiche «che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente non beneficierà dall’esclusione dai controlli».

Tradotto: se si accetta per buono la dichiarazione delle Entrate, si ha “l’immunità fiscale”. Se invece si integra, magari chiedendo la detrazione del 19% delle spese mediche sostenute, il fisco continuerà a controllare. Considerando il rimborso fiscale medio – 166 euro, stimato dal ministero dell’Economia – c’è da chiedersi quanti saranno gli italiani che per pochi spiccioli, rinunceranno a chiedere il rimborso pur di evitare di finire nel calderone dei controlli postumi.

Ogni anno l’Agenzia delle Entrate inviai ben 900mila richieste di chiarimento in merito alle dichiarazioni dei redditi consegnate da altrettanti contribuenti. La precompilata dovrebbe servire per abbattere questo carteggio. O meglio: le richieste di chiarimento giungerebbero solo ai professionisti e ai Centri di assistenza fiscale. Ma nel caso in cui non si accettasse la dichiarazione compilata dal fisco, allora resterebbe valida la facoltà di controllo.

Sorge il sospetto che escludere l’automatismo di calcolo per le spese mediche (così come per quelle funebri, le donazioni o le spese di istruzione), e introducendo contestualmente “l’immunità dai controlli” per chi accetta passivamente la dichiarazione preparata dall’Agenzia delle Entrate, sia un modo per contenere e ridurre le richieste di rimborso, vista anche l’esiguità degli importi. E così lo Stato eviterebbe di restituire – nel luglio dell’anno successivo – le eventuali maggiorazioni d’imposta già pagate. Il vantaggio per le casse dello Stato sarebbe più che simbolico. Milioni di contribuenti che non reclamano rimborsi, si traducono in miliardi di maggiore disponibilità per il bilancio pubblico.

Non è proprio un taglio delle detrazioni vigenti – come ipotizzato già nel 2013 – ma gli assomiglia molto…

Rischio “redditometro” anche nei prestiti tra familiari?

Tra familiari conviventi (coniugi, genitori, figli), ma anche tra parenti stretti (fratelli, sorelle, nonni, nipoti, ecc.) e` frequente il ricorso a prestiti infruttiferi per le necessita` piu` importanti (come per esempio l`acquisto di un`autovettura o di un fabbricato da destinare ad abitazione).
In considerazione del rapporto in essere tra le parti, questi prestiti non vengono spesso in alcun modo formalizzati rappresentando piu` che altro “impegni morali”.

Oggi pero`, i nuovi strumenti utilizzati dall`Amministrazione Finanziaria per la ricerca di redditi imponibili non dichiarati (uno su tutti, il REDDITOMETRO) non consentono piu` di affrontare questi eventi senza un riscontro anche formale (vale la pena ricordare che nel processo tributario non sono ammesse le testimonianze, e tantomeno quelle dei familiari).
E` quindi di fondamentale importanza poter documentare l`origine delle somme confluite nella disponibilita` del soggetto che poi ha sostenuto la spesa.

Una precisa e provata individuazione del tipo di rapporto acceso (prestito infruttifero) consente inoltre di escludere che l`elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi attivi (imponibili IRPEF).

Pertanto, onde evitare di incorrere in contenziosi tributari, è bene che i “prestiti tra familiari” avvengano SEMPRE con scrittura privata, datata e firmata da tutti i soggetti coinvolti.

Tale scrittura privata deve avere una “data certa” che può essere ottenuta con varie modalità:

  • registrando la scrittura privata presso l`Agenzia delle Entrate (e considerando l`assoggettazione all`imposta di registro) ;
  • con uno scambio di corrispondenza con raccomandata a.r. senza
  • tramite l`apposizione della data certa presso un ufficio postale, in autoprestazione
  • ricorrendo alla firma elettronica dell`atto (con marca temporale)

Inoltre, è bene prestare attenzione, sia nella fase di concessione che in quella di rimborso, al rispetto delle norme antiriciclaggio e in particolare al rispetto dei limiti previsti per l`utilizzo di contanti.
Il consiglio  è quello di ricorrere sempre e comunque a modalità di trasferimento fondi “con tracciabilità” (bonifico o assegni non trasferibili).

Fonte: www.ateneoweb.com

Nulla la Cartella esattoriale priva di motivazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013 interviene in materia di riscossione in particolare sull’emissione della cartella di pagamento in seguito alla comunicazione di cui all’art. 36 36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bis del dpr n.633/1972.

Gli Ermellini hanno statuito che “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzazione desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma < l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. N.11466/2011).”

Nel caso di specie si è avuto una contrapposizione tra l’Agenzia delle Entrate e una società sulla“carenza di motivazione” della cartella di pagamento, carenza rilevata dai giudici tributari, tanto da condurli a dichiarare “la nullità dell’atto”.

La carenza della motivazione, alla luce di quanto sopra scritto, viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerano acclarate le lacune nel “contenuto motivazionale della cartella”, evidenziandone il peso, in negativo per il Fisco. E questa omessa comunicazione non può essere resa meno rilevante da una presunta “conoscenza di fatto”, da parte del contribuente, degli elementi centrali della “cartella di pagamento”.

Cartella esattoriale anche senza comunicazione preventiva

La cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente sottoposto a controllo fiscale può essere valida anche se non è stata preceduta da comunicazione bonaria. Quest’ultima è obbligatoria solo se dal controllo emergono errori o irregolarità commesse, ma non nei casi di ritardato o omesso pagamento di tasse dirette o IVA. Lo stabilisce la Cassazione, confermando un principio altre volte stabilito (es.: sentenza 23 maggio 2012, n. 8137).

Cartella senza notifica

Il caso riguarda una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società per mancato versamento all’Agenzia delle Entrate di imposte IVA, IRPEG e IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale prima e Regionale poi, avevano in parte accolto il ricorso perché la mancanza di una comunicazione preventiva al contribuente prima di inviare una cartella esattoriale non consente di avvalersi della definizione agevolata.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia opposto ricorso in Cassazione e ha vinto: la Suprema Corte ha ribadito quanto già previsto con la sopra citata sentenza del 2012, ricordando che l’emissione della cartella di pagamento, con le modalità previste dagli articoli 36-bis, comma 3, del Dpr 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del Dpr 633 del 1972 (in materia di IVA), non è condizionata alla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente. A meno che dal controllo non emergano errori nella dichiarazione.

La motivazione

Le cartelle emesse sulla base di indicazioni fornite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi non necessitano di ulteriori, preventive, comunicazioni. In parole semplici, se il contribuente omette o ritarda pagamenti che lui stesso ha dichiarato di dover effettuare è evidentemente a conoscenza della pretesa tributaria a suo carico. E’ la cartella stessa, in questo caso, a rappresentare la comunicazione al contribuente, in applicazione dell’articolo 36 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 600/2973), in base al quale «gli uffici delle imposte procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti in base ad esse, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati».

Fonte: www.pmi.it

 

False Partite IVA: niente tasse con la denuncia

I contribuenti costretti dal datore di lavoro ad aprire false Partita IVA non devono pagare le tasse come se fossero effettivamente autonomi e l’Agenzia delle Entrate deve sempre controllare l’effettiva regolarità del contratto di collaborazione prima di avanzare richieste fiscali: una sentenza storica, quella della commissione tributaria di Viterbo, ha dato ragione a un operaio edile assunto a Partita Iva mentre in realtà svolgeva mansioni da dipendente. Una classica situazione da “falsa Partita IVA“, insomma.

=> False Partite IVA: gli impegni del Ministero del Lavoro

La sentenza

Il lavoratore con mansioni da subordinato e contratto da consulente si era rifiutato di pagare le tasse come autonomo (IRPEF, IVA e IRAP), presentando denuncia della propria situazione presso la CTP e chiedendo l’annullamento dell’imposizione fiscale. Risultato: il giudice gli ha dato ragione. Non solo: ha anche stabilito che l’Agenzia delle Entrate quando un contribuente apre Partita IVA effettui controlli per stabilire se si tratta effettivamente di un lavoratore autonomo. Non può considerarlo tale e avanzare le relative pretese tributarie solo perché ha aperto Partita IVA.

Per dirla in parole molto più semplici, un lavoratore che avrebbe diritto a un contratto da dipendente e in realtà viene costretto a figurare come autonomo non deve subire oltre al danno contrattuale la beffa fiscale.
Anzi, l’accertamento nei suoi confronti «non ha fondamento giuridico», mentre invece l’Agenzia delle Entrate, davanti all’apertura di una Partita IVA, deve verificare se esiste effettivamente l’inizio di un’attività per cui ricorrono i presupposti per l’applicazione del tributo.

La normativa

Contro le “false Partite IVA” oltre agli impegni ministeriali di effettuare maggiori controlli, un giro di vite è arrivato con la Riforma del Lavoro 2012, che impone paletti più rigidi.

Partite IVA: come applicare la Riforma del Lavoro

I rapporti di lavoro da dipendente mascherati da Partita IVA continuano a essere molto diffusi: ora, oltre alle leggi e agli impegni del ministero, per contrastarli c’è anche una sentenza che rappresenta un importante riferimento giuridico

 

Costi auto non strumentali 2014: deducibilità.

La Legge di Stabilita` per il 2013, modificando l`art. 164 comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilita` per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:
– per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilita` del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all`importo di euro 18.075,99);
– per gli autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilita` del costo scende al 70%;
– per gli agenti rimane invariato all`80% il limite di deducibilita` e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto

Le dichiarazioni dei redditi 2013 (da presentare nel 2014) saranno dunque le prime a confrontarsi con i nuovi limiti.