
In presenza di errori meramente formali il contribuente ha più tempo per emendare la dichiarazione fiscale. È quanto emerge dalla sentenza n. 20415/14, pubblicata il 26 settembre dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
I supremi giudici si sono occupati del caso di un contribuente che ha impugnato una cartella di pagamento conseguente alla liquidazione di IRPEF eIVA per l’anno 2000, operata dall’Ufficio ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72.
L’adita CTP di Milano ha mantenuto ferma la pretesa, avendo ritenuto tardiva la dichiarazione di rettifica del contribuente poiché presentata nel 2005 con la proposizione dell’impugnativa verso la cartella.
La CTR della Lombardia ha invece ritenuto tempestiva la dichiarazione in questione – limitatamente al reddito imponibile ai fini IRPEF -, con ciò accogliendo parzialmente l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di prime cure.
Approdata in Cassazione, la controversia si è chiusa a favore del Fisco.
Secondo gli Ermellini, in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, e anche oltre il termine previsto per l’integrazione della dichiarazione – fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall’art. 2, co. 8 bis, D.P.R. n. 322/98, come introdotto dall’art. 2 del D.P.R. n. 435/01 – solo nell’ipotesi in cui si tratti di correzione di “errori od omissioni” di carattere meramente formale, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito di imposta.
La scadenza prevista dalla disposizione succitata opera, invero, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale nella compilazione della dichiarazione in questione, come tale emendabile anche al di là del termine di cui al citato art. 2, co. 8 bis, D.P.R. 322/98.
Ebbene, ad avviso della S.C., la CTR ha giustamente constatato che la dichiarazione integrativa del contribuente – presentata solo in occasione dell’impugnazione della cartella – era finalizzata a un mutamento della base imponibile, ai fini di ridurre il reddito dichiarato per il 2000, e non a ovviare a meri errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al detto anno. Pertanto, alla stregua dei rilievi suesposti, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa, al più tardi, entro il 31 ottobre 2002, vale a dire entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (2001); ciò porta a concludere che “la rettifica proposta nell’anno 2005– si legge in sentenza – contrariamente all’assunto del giudice dell’appello, deve considerarsi tardiva”.
Il contribuente paga le spese. In conclusione, la sentenza della CTR Lombardia è stata cassata e la causa decisa nel merito dalla Sezione Tributaria del Palazzaccio, che ha respinto integralmente il ricorso introduttivo della lite con condanna del contribuente alle spese.
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