Categoria: Finanza

Se le assicurazioni finanziano le imprese

CREDITO ANCHE DALLE ASSICURAZIONI

Tra le materie toccate dal decreto competitività, recentemente convertito in legge (Dl 91/2014), uno spazio importante è riservato all’apertura del mercato del credito alle compagnie di assicurazione, soggetti che in passato non potevano partecipare direttamente all’intermediazione creditizia. Il Governo Renzi, con questo intervento, ha proseguito la strada inizialmente intrapresa dall’esecutivo di Mario Monti, e successivamente anche da quello di Enrico Letta, di offrire altre fonti di finanziamento per le imprese rispetto al canale bancario, soprattutto nell’attuale contesto di stretta creditizia (credit crunch). (1)
Come accade per quasi ogni legge emanata nel Bel paese, “il diavolo sta nei dettagli”, o meglio nei decreti e nei regolamenti attuativi. La norma, infatti, prevede che gli istituti di credito continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nelle operazioni di finanziamento, imponendo che la banca “trattenga un significativo interesse economico nell’operazione fino alla scadenza dell’operazione” (articolo 22, comma 4, lettera b). La questione che andrà ora chiarita sono le modalità attraverso cui il sistema bancario continuerà a “trattenere” l’interesse economico.

L’ESEMPIO DEI SUBPRIME

Se da un lato chiamare in causa gli istituti di credito in questa fase iniziale può rappresentare un’opportunità, data l’esigenza che nelle assicurazioni si formino quelle competenze necessarie a operare correttamente sul mercato del credito, dall’altro uno stabile coinvolgimento delle banche non appare auspicabile. (2) Il semplice mantenimento di parte del rischio in capo agli istituti di credito non è infatti sufficiente a limitare l’emergere di situazioni di azzardo morale.
Un chiaro esempio al riguardo è offerto da quanto avvenuto negli Stati Uniti sul mercato dei mutui subprime prima della sua implosione nell’agosto del 2007. Questi mutui ad altissimo rischio venivano erogati dal sistema bancario statunitense, ma poi venivano cartolarizzati e ceduti a società veicolo (special purpose vehicle, Spv), sempre riconducibili ai gruppi bancari, che successivamente li impacchettavano in un pool di crediti (cosiddetti collateralized debt obligation, o Cdo). (3) Il pacchetto di crediti così formato, che poteva includere anche migliaia di singoli mutui subprime, veniva quindi suddiviso in tre diverse tranche in base al rischio sottostante: i) la tranche equity, quella più rischiosa in quanto, in caso di insolvenza dei mutuatari, doveva coprire per intero le prime perdite subite fino al raggiungimento di una certa soglia (generalmente il 5 per cento); ii) la tranche mezzanino, che copriva le successive perdite fino a una soglia più alta (generalmente dal 5 al 25 per cento), e che quindi aveva un rischio medio; iii) la tranche senior, che veniva “aggredita” solo per la restante parte delle perdite, e quindi la meno rischiosa.
La tranche mezzanino e quella senior venivano poi cedute sul mercato, oppure riaccorpate in altri pool di Cdo. Generalmente le banche, soprattutto di maggiori dimensioni, tendevano a trattenere la tranque equity, quella più rischiosa, al fine di segnalare al mercato la fiducia circa la buona qualità dei titoli cartolarizzati.
Tutto questo meccanismo è però clamorosamente collassato e ciò è accaduto soprattutto per il fenomeno della selezione avversa. Un’evidenza empirica al riguardo ci è offerta da uno studio di Benjamin Keys, Tanmoy Mukherjee, Amit Seru e Vikrant Vig, che ha esaminato un ampio campione di mutui cartolarizzati secondo le regole standard previste dalle agenzie governative Fannie Mae e Freddie Mac. (4) Quelle regole, nello specifico, imponevano ai mutui una soglia minima di credit score per poter essere inclusi nei titoli cartolarizzati. In altri termini, i mutuatari con un merito creditizio troppo basso, e quindi con una più alta probabilità di default, non dovevano essere inclusi nei mutui cartolarizzati che poi avrebbero ricevuto la garanzia delle due agenzie. Keys, Mukherjee, Seru e Vig hanno riscontrato che i mutuatari con un giudizio prossimo alla soglia, ma in ogni caso superiore al livello minimo e quindi beneficiari della garanzia di Fannie Mae e Freddie Mac, hanno evidenziato ex-post un probabilità di default tra il 10 e il 25 per cento più alta rispetto a quella dei soggetti con uno score di poco inferiore alla soglia. Tale controsenso economico, per cui a un giudizio sul merito creditizio più elevato dovrebbe corrispondere una minore probabilità di mancato pagamento, viene spiegato dagli autori come evidenza del fatto che le banche si siano liberate, attraverso le cartolarizzazioni, dei finanziamenti più rischiosi, mantenendo invece quelli con una più alta probabilità di recupero, e nel fare ciò hanno sfruttato le informazioni qualitative (soft information) a loro disposizione.
Tornando al caso italiano, lasciare il “pallino” della selezione delle imprese meritevoli di essere finanziate alle banche potrebbe determinare anche nel nostro mercato l’emergere del fenomeno della selezione avversa, per cui gli istituti di credito manterrebbero le imprese migliori, scaricando sulle assicurazioni il peso maggiore delle aziende in cui la probabilità di insolvenza è più elevata.
Per liberalizzare efficacemente il mercato del credito, e prevenire distorsioni che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria, è quindi importante che alle compagnie di assicurazione vengano offerti adeguati spazi di manovra nella selezione delle imprese meritevoli di essere finanziate, evitando allo stesso tempo potenziali arbitraggi regolamentari, soprattutto nei gruppi misti bancario-assicurativi, come giustamente evidenziato da Giorgio Gobbi, capo del servizio di stabilità finanziaria della Banca d’Italia. (5)

(1) Al Governo Monti si deve il primo tentativo, non pienamente riuscito, di rivitalizzare il mercato dei cosiddetti mini-bond.
(2) Si veda al riguardo Stefano Corsaro, 2014, “Banche, obbligazioni, assicurazioni: quale futuro per i finanziamenti alle imprese?”, FinRiskAlert.it.
(3) I mutui subprime sono crediti finalizzati all’acquisto di abitazioni concessi a prenditori aventi uno scarso merito creditizio, ad esempio per il basso reddito e la contemporanea presenza di altri debiti.
(4) Keys Benjamin J, Tanmoy Mukherjee, Amit Seru, Vikrant Vig, 2010, “Did securitization lead to lax screening? Evidence from subprime loans”, The Quarterly Journal of Economics 125:1, 307-362.
(5) Gobbi G., 2014, Audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1541, concernente la conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, Banca d’Italia.

Fonte: www.lavoce.info

PENSIONI: A rischio la previdenza per i giovani

Anche l’attuale numero uno dell’Inps, il commissario Vittorio Conti, ritiene verosimile l’introduzione di criteri di flessibilità nell’uscita dal mondo del lavoro. Conti, intervenendo ad un seminario, si è detto convinto di come la struttura di riferimento del sistema previdenziale pubblico debba essere “più flessibile in merito a tempi e modi di uscita dal mercato del lavoro”.

Ciò significa, ha aggiunto, che non è più immaginabile stabilire una data di entrata in pensione uguale per tutti. In sostanza, ha spiegato, sarebbe opportuno concedere ai lavoratori la possibilità, raggiunta una certa quota di contributi, di decidere se e quando accedere all’erogazione dell’assegno previdenziale. Si rimuoverebbe, in definitiva, il criterio dell’anzianità anagrafica, preservando esclusivamente quello dell’età contributiva. Conti, facendo presente di condividere, in tal senso, le proposte del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha spiegato la ratio di un intervento del genere: non solo tutti i lavori non sono uguali – e un minatore, ad esempio, non può andare in pensione a 80 anni – ma vanno anche considerate le enormi differenze generate dalle congiunture economiche.

Chi si affaccia oggi sul mercato del lavoro, ove le previsioni di crescita di Pil si aggirano, sul medio-lungo termine, attorno allo 0,5 per cento, avrà una pensione inferiore anche del 20 per cento rispetto a chi opera in un contesto di crescita attorno all1,5 per cento.

Fonte: www.cgiamestre.com

 

Inail Innovazione Tecnologica

Il Bando ha l’obiettivo di sostenere le piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attrezzature mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI

Lo stanziamento ai fini del presente Bando, relativamente alla Regione Puglia, è pari a complessivi € 2.093.239 di cui:

€ 1.110.400 per il finanziamento dei progetti Settore Agricoltura;
€ 654.675 per il finanziamento dei progetti Settore Edilizia;
€ 328.164 per il finanziamento dei progetti Settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente al 65% dei costi, al netto dell’I.V.A., sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto.

Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non potrà superare l’importo di Euro 50.000. Il contributo minimo ammissibile è pari a Euro 1.000.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti destinatari del contributo sono le piccole e micro imprese operanti nel settore dell’agricoltura, nel settore dell’edilizia, nel settore dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, ubicate nel territorio della Regione Puglia iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

Settore Agricoltura

Il finanziamento è concesso per interventi di adeguamento di n.1 trattore agricolo o forestale di proprietà del soggetto richiedente.

Gli interventi possono essere richiesti dalle aziende che hanno almeno un codice ATECO 2007, principale o secondario, riferibile alle divisioni 01 o 02:

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.
Settore Edilizia

Il finanziamento è concesso per l’acquisto di macchine i cui requisiti tecnici consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili.

Gli interventi possono essere richiesti dalle aziende che hanno un codice ATECO 2007, principale o secondario, riferibile ai gruppi riportati nella tabella sottostante.

41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
42.1 Costruzione di strade e ferrovie;
42.2 Costruzione di opere di pubblica utilità;
42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile;
43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile;
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione;
43.3 Completamento e finitura di edifici;
43.9 Altri lavori specializzati di costruzione.
Settore dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei

Il finanziamento è concesso per i seguenti interventi che comportano un miglioramento delle condizioni di lavoro nelle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, con particolare riferimento ai rischi connessi all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale dei carichi:

acquisto di macchine fisse o mobili per aspirazione di polveri o per bagnatura/umidificazione;
acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o ad aria compressa;
acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre o inerti, con contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE.
La domanda può essere presentata per il finanziamento di più interventi fino a un massimo di tre.

Gli interventi possono essere richiesti dalle aziende che hanno un codice ATECO 2007, principale o secondario, riferibile alle divisioni 05, 07, 08 e al gruppo 23.7.

05 Estrazione di carbone (esclusa torba);
07 Estrazione di minerali metalliferi;
08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre.
ALCUNI REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione Bando, l’impresa deve soddisfare i requisiti:

essere iscritta nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle Imprese Artigiane;
avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto.
SPESE NON AMMESSE

Non sono ammesse le spese relative a:

– acquisto di beni usati;
– attività svolta dal personale dipendente dell’impresa richiedente;
– fatturazione e/o la vendita di beni oggetto del contributo da parte dei soci e/o componenti dei soggetti beneficiari;
– spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento;
– ogni altra spesa non riferita ai progetti.

Come calcolare il valore di riscatto di una polizza vita a premi periodici.

Il valore di riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita è il controvalore monetario della polizza al momento della richiesta di liquidazione anticipata da parte del Contraente. Per le polizze che prevedono pagamenti periodici da parte del cliente, spesso tale valore è molto più basso di quanto questi si aspetti, in quanto sono previste forti penalità per le liquidazioni richieste prima della scadenza naturale. Ora andremo a vedere come calcolare il valore di riscatto di un’assicurazione e quali sono gli eventuali premi.
Le polizze che prevedono pagamenti periodici (ad esempio annuali o mensili) sono liquidabili solo dopo 3 anni di contribuzione. Se il contraente paga per meno di 3 anni non avrà maturato alcuna liquidazione: il valore di riscatto del contratto sarà cioè pari a zero. Dopo i 3 anni, per calcolare il valore di riscatto occorre reperire l’ultimo estratto conto che la Compagnia ci ha inviato e andare a leggere la prestazione assicurata (quella che ci verrebbe liquidata a scadenza o in caso di morte).
Consideriamo il numero di annualità di premio pagate, rapportiamolo agli anni della durata del contratto e applichiamo questa proporzione alla prestazione assicurata: otteniamo il cosiddetto capitale assicurato ridotto. Ora dobbiamo applicare la penalità, quasi sempre individuata da un tasso di sconto. Tale tasso è indicato nelle condizioni di assicurazione, nel capitolo dedicato al riscatto, ma è comunque in genere pari a circa il 3,5%.
Calcoliamo ora il numero di anni che mancano alla scadenza: il capitale ridotto andrà diviso per un coefficiente pari al tasso di sconto più uno, il tutto elevato alla durata del contratto. Ad esempio se il capitale ridotto è di 10.000 Euro e mancano 5 anni alla scadenza, il valore di riscatto lordo potrà essere: 10.000 diviso (1 più 3,5%)
Al valore di riscatto così calcolato occorrerà sottrarre le imposte: esse saranno pari al 20% della differenza tra il valore di riscatto lordo e i premi pagati. Il risultato sarà il valore di riscatto netto, ossia quanto effettivamente verrà liquidato dalla Compagnia al Cliente. Facciamo un altro esempio: poniamo che:
1 – il tasso di rendimento di un determinato fondo sia pari a 5%
2 – il premio versato sia 10000,00
3 – i caricamenti (costi della polizza) siano quantificabili in 350,00 (talvolta una parte è fissa ed una in percentuale al premio versato)
4 – infine la cosa fondamentale è la RETROCESSIONE riconosciuta al cliente ovvero la percentuale del tasso (v. punto 1) che viene applicata al premio.

ESEMPIO:  tasso 5% – retrocessione 95%  = 4,75% che va applicato al premio: 10000 – 350 (punti 2 e 3) = 9650
perciò 9650 x 4,75% = 458,38 rendimento del primo anno!

Fonte: http://lavoroefinanza.soldionline.it

Nulla la Cartella esattoriale priva di motivazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013 interviene in materia di riscossione in particolare sull’emissione della cartella di pagamento in seguito alla comunicazione di cui all’art. 36 36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bis del dpr n.633/1972.

Gli Ermellini hanno statuito che “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzazione desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma < l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. N.11466/2011).”

Nel caso di specie si è avuto una contrapposizione tra l’Agenzia delle Entrate e una società sulla“carenza di motivazione” della cartella di pagamento, carenza rilevata dai giudici tributari, tanto da condurli a dichiarare “la nullità dell’atto”.

La carenza della motivazione, alla luce di quanto sopra scritto, viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerano acclarate le lacune nel “contenuto motivazionale della cartella”, evidenziandone il peso, in negativo per il Fisco. E questa omessa comunicazione non può essere resa meno rilevante da una presunta “conoscenza di fatto”, da parte del contribuente, degli elementi centrali della “cartella di pagamento”.

Risparmi: i clienti delle banche investono alla cieca

Che l’empowerment finanziario, ossia la responsabilità delle decisioni economiche, sia legato al ruolo che le banche occupano all’interno del mercato dei prodotti finanziari, lo conferma l’ultima indagine di ING condotta in 13 Paesi su un campione di 12.000 persone, secondo la quale 8 europei su 10 ritengono le decisioni di carattere finanziario una priorità.

Stando allo studio, infatti, a fronte di una media europea del 73% dei risparmiatori che riconosce tale responsabilità, sollevando così le banche dal ruolo di decisore, il massimo livello di empowerment si registra in Inghilterra (83%), seguita da Austria e Repubblica Ceca (82%), mentre agli ultimi posti si classificano la Turchia (63%), la Spagna (67%) e anche l’Italia (69%), paesi nei quali la figura della banca è più centrale rispetto alla media.

L’indagine, inoltre, conferma anche la crescita della propensione al risparmio con l’avanzare dell’età: il livello di responsabilità degli under 25 (66%) è inferiore rispetto a quello dei 55enni (77%) e sembra riflettere la tendenza agli investimenti.

Diversamente da coloro che affidano la responsabilità finanziaria dei propri risparmi alle banche, i cittadini europei con un alto livello di empowerment finanziario hanno una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel management delle finanze personali: solo il 20% dei più responsabili rischia di trovare il proprio conto bancario “in rosso”, contro il 32% di chi delega agli istituti bancari.
Dall’indagine, infine, emerge in maniera molto chiara come la gestione dei propri risparmi sia diventata negli ultimi dieci anni, complice anche la crisi finanziaria, complessa e difficoltosa per ben il 67% dei cittadini dell’Eurozona, italiani in testa con un 82% di persone disorientate, seguiti dai turchi (75%) e dai romeni (73%).

I motivi?
Su tutti, gli italiani indicano l’assenza di strumenti adeguati per un’amministrazione efficace del proprio bilancio.
Unica nota positiva, la figura del promotore finanziario italiano ed il mobile banking che si confermano i migliori strumenti per avere un maggiore controllo sul proprio denaro.

Lo dichiarano 8 risparmiatori europei su 10, con l’Italia posizionata sopra alla media (83%), che sostengono di avere migliorato la gestione delle proprie finanze grazie all’aiuto del promotore finanziario ed alla possibilità di accedere ai servizi bancari attraverso smartphone e tablet.
Risultati indagine ING

Fonte: www.eaprilia.it

Vendita polizze in banca

MILANO – Durissimo attacco alle banche italiane ed in particolare alle procedure di vendita di prodotti creditizi e assicurativi. L’inchiesta è di Altroconsumo e prende in considerazione 280 filiali di istituti di credito. I risultati sono davvero sconcertanti: più di una banca (o di una finanziaria) su tre obbligherebbe il cliente – che chiede un prestito o un mutuo – ad acquistare contestualmente anche una polizza assicurativa (conditio sine qua non per ottenere la linea di credito). I casi sono stati portati all’attenzione dell’Antitrust e dell’IVASS, della Banca d’Italia e dell’AGCM, affinché si attivino immediatamente per mettere fine – scrive Altroconsumo – “a questa pratica commerciale scorretta”.
In particolare, si è rilevato come sul fronte delle polizze obbligatorie, queste sarebbero vendute senza il necessario confronto: “nessuna banca e nessuna finanziaria – scrive in una nota Altroconsumo – che chiede una copertura assicurativa obbligatoria per rilasciare il prestito, ci ha consegnato i preventivi di altre due Compagnie con cui non ha legami, come vuole la legge proprio per garantire la migliore scelta al cliente”. La domanda che ci si pone è la seguente: come mai gli Organismi di Controllo non si sono mai accorti di tali pratiche bancarie fuori dai dettati normativi?

Fonte: www.snachannel.it

FONDO DI GARANZIA LIQUIDITA’ (L.662/96)

Il Fondo Centrale di Garanzia è lo strumento che lo Stato Italiano mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese per favorire l’accesso a finanziamenti bancari per investimenti e per liquidità purchè finalizzati all’attività di impresa. La copertura massima garantita dell’investimento è dell’80% per un importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di euro.

I settori ammissibili sono tutti i settori produttivi ad esclusione dei programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Agroindustria), della Siderurgia, della Cantieristica Navale, dell’Industria Carboniera e delle Fibre Sintetiche. òa novità del 14.02.2014 è che l’intervento del Fondo di Garanzia è stato esteso anche ai professionisti e agli studi professionali.

Le operazioni finanziarie ammissibili sono:

  1. Finanziamenti a medio e lungo termine a fronte di investimenti;
  2. Prestiti partecipatici a fronte di investimenti;
  3. Operazioni su capitali di rischio;
  4. Operazioni dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nonché operazioni di liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi;
  5. Anticipazioni di crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
  6. Consolidamenti di passività a breve;
  7. Finanziamenti per breve termine, consolidamento, fidejussioni, finanziamenti per liquidità in genere, etc;

Le procedure per la richiesta e l’ottenimento della garanzia sono particolarmente snelle, i tempi medi di risposta sono di 30 gg lavorativi a decorrere dalla data di richiesta.

COS’È LA GARANZIA PUBBLICA E COSA FARE PER OTTENERLA (Legge 662/96)

Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica a  fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all’estero. L’impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa  può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa quindi non ha un contributo in denaro ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che interviene fino al 60 (o all’80% in alcuni casi) del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro.

Il Fondo centrale di garanzia non interviene nel rapporto Banca/Impresa e quindi tassi di interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo ecc., sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese. La normativa relativa all’intervento del Fondo non detta, infatti,  alcuna indicazione in proposito.

Le operazioni di leasing rientrano tra le operazioni di finanziamento e pertanto possono accedere alla garanzia del Fondo.

QUALI IMPORTI GARANTISCE, COSA GARANTISCE  E CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA GARANZIA PUBBLICA

Ciascuna impresa può beneficiare complessivamente di un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro. Questa cifra si riferisce all’esposizione in essere alla data di presentazione della domanda, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate. Ciò significa che, per esempio, se un’impresa è stata garantita per un milione di euro, ma ne ha già rimborsato 400 mila, può ottenere un’altra garanzia fino ad un massimo di 900 mila euro. Per le sole imprese di trasporto merci su strada per conto terzi l’importo massimo garantito è di 750 mila euro.

COSA GARANTISCE

Le imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo per ogni tipo di esigenza finanziaria. Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, per esempio, finanziamenti a breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA GARANZIA PUBBLICA

Possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia  le PMI, comprese quelle artigiane, ubicate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero). I requisiti dimensionali, settoriali e territoriali  è che le PMI devono essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria in vigore. Sono ammissibili le Pmi appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione, ad oggi, dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera e della siderurgia (i cosiddetti settori “sensibili” esclusi dall’Unione Europea). Le imprese agricole possono però avvalersi della controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Da un punto di vista territoriale possono accedere alla garanzia le Pmi situate sul territorio nazionale.

VALUTAZIONE DEI DATI ECONOMICO FINANZIARI DELL’IMPRESA

Accertati i requisiti occorre verificare un’ulteriore condizione: il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato infatti alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Per le operazioni di consolidamento delle passività a breve e nel caso di acquisizione di partecipazione il Fondo acquisisce ulteriori informazioni relative alle singole operazioni di finanziamento. 

CONFIDI

Il Confidi è un consorzio italiano di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. 

COFIDI PUGLIA

E’ un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia (art.107 testo Unico Bancario) accreditato al Fondo Centrale di Garanzia. Conta 10.000 soci ed oltre 100.000.000 di garanzia in essere. Il Cofidi Puglia trae le sue origini dalla volontà di cinque Confidi del Sistema CNA Pugliese, per raggiungere forme più evolute nel rilascio della Garanzia. L’esperienza, la professionalità e la disponibilità del Sistema Confidi CNA, accumulati nel corso di tutti questi anni, hanno permesso di assistere e accompagnare migliaia di PMI nell’ottenimento di credito. Mission: essere cooperativa significa che le imprese socie si aiutano tra di loro attraverso le quote sociali versate esprimendo i valori di:

  • Mutualità
  • Socialità
  • Partecipazione
  • Condivisione
  • Vicinanza territoriale
COSVIG
 
La Confesercenti – Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi – e Commerfin –Società consortile per azioni – hanno costituito nel 2006 il Consorzio Cosvig – Consorzio nazionale di sostegno e sviluppo delle garanzie – per favorire l’accesso delle PMI al finanziamento bancario, attraverso la concessione – rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia – di una garanzia diretta, esplicita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile PMI associate a Confesercenti di qualsiasi settore (tranne le imprese agricole e quelle appartenenti ai settori esclusi dall’Unione Europea: cantieristica navale; industria automobilistica; ecc) che hanno sede nelle regioni Molise, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria (le PMI della Lombardia possono far riferimento unicamente ai Partner Confesercenti della Rete Creditpass) possono rivolgersi direttamente alle strutture territoriali Cosvig presso Confesercenti oppure ai Partner Confesercenti della Creditpass per avere un servizio di consulenza e assistenza qualificata.