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La MiFID II intende rafforzare il regime di trasparenza delle negoziazioni e i presidi di tutela degli investitori: su quest’ultimo tema ci soffermiamo in questo articolo.

Il processo di revisione della MiFID – la disciplina europea di riferimento per la prestazione dei servizi di investimento, oltre all’organizzazione e funzionamento delle trading venues, le sedi di negoziazione degli strumenti finanziari – era iniziato con la consultazione della Commissione Europea del 2010 e la successiva proposta dell’ottobre 2011, ma solo a inizio 2014 il Consiglio dell’Unione aveva raggiunto un accordo di massima con il Parlamento Europeo sui testi della direttiva e del regolamento. La nuova regolamentazione, costituita dalla Direttiva 2014/65/UE e dal Regolamento n.600/2014, è entrata in vigore a inizio luglio e, una volta emanate le misure di implementazione, verrà recepita dagli Stati membri entro metà 2016 e applicata a decorrere da inizio 2017 (Fig. 1).

La revisione della MiFID (nel seguito “MiFID II”) e del relativo regolamento si è resa necessaria in quanto gli sviluppi del mercato degli intermediari finanziari, a seguito della crisi, hanno dimostrato le debolezze di alcuni dei principi cardine della MiFID (struttura regolamentare incentrata sui mercati azionari regolamentati) e la presenza di aree che necessitavano di un rafforzamento delle regole, adattandole a un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un crescente ampliamento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading. La MiFID II interviene pertanto per disciplinare un più articolato universo di mercati di scambio, nonché i famigerati sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali passa ormai una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.

I principali interventi in tema di protezione degli investitori[1] mirano, in estrema sintesi, a una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, a una maggiore consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) e, infine, a un rafforzamento dei poteri sia ex-ante che ex post delle Autorità di vigilanza.

In attesa delle misure di implementazione che completeranno il quadro operativo, la MiFID II introduce 3 importanti innovazioni:

  1. per la prima volta sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari.Di particolare interesse sono le disposizioni di product governance, finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale. In particolare, le imprese di investimento devono realizzare prodotti concepiti per rispondere alle esigenze di un target ben definito di clientela e devono adottare una strategia distributiva compatibile con il target di clientela identificato e misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito al target identificato. Tali disposizioni si applicano sia alle imprese di investimento che emettono strumenti finanziari che a quelle che operano in qualità di distributori e tendono a garantire che ex ante ci sia coerenza tra prodotti emessi e/o collocati e determinati target di clientela.

Contestualmente, alle imprese di investimento è richiesto di garantire e dimostrare alle Autorità vigilanti che il personale addetto alla prestazione dei servizi di investimento abbia conoscenze e competenze adeguate. Inoltre, si impone alle imprese d’investimento di non adottare disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario qualora la stessa impresa possa offrire uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.

Sempre in tema di prodotti, viene ristretto l’insieme degli strumenti sui quali è possibile prestare il servizio di execution only. Già l’attuale legislazione precisa i casi in cui i clienti possono comprare e vendere strumenti finanziari senza l’applicazione dei principi di adeguatezza (suitability) e/o appropriatezza. La MiFID II restringe ulteriormente il campo di applicazione, definendo una lista dei prodotti per i quali si può applicare tale regime, che esclude in particolare i fondi comuni strutturati e, in taluni casi, i depositi strutturati.

Infine, sono introdotti poteri di product intervention, ovvero le Autorità nazionali, l’ESMA e l’EBA (per i depositi strutturati) possono proibire o restringere il marketing e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell’ordinato funzionamento dei mercati. Nel solco della MiFID II e, nello specifico, dei poteri di product intervention, si inserisce, in ambito italiano, la consultazione avviata dalla CONSOB il 28 maggio scorso sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail. Con essa si sottopone all’esame del mercato l’ipotesi di introdurre una serie di presidi per il rafforzamento della tutela del risparmio, che comprendono anche la raccomandazione agli intermediari di astenersi dal commercializzare agli investitori retail alcune tipologie di prodotti connotati da più alta complessità[2] e di distribuire prodotti a complessità comunque elevata[3] solo nell’ambito di servizi di consulenza cd “evoluta”.[4] Si richiede inoltre agli intermediari di tenere in debita considerazione nelle policy aziendali gli orientamenti dell’ESMA[5] in materia di distribuzione di prodotti complessi e in materia di product governance dei prodotti strutturati diretti al retail.

  1. si definiscono le caratteristiche del servizio di consulenza indipendente.Le imprese di investimento che offrono il servizio di consulenza devono comunicare al cliente se la consulenza è fornita su base indipendente oppure no e se forniranno al cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza (suitability) degli strumenti raccomandati.

Nel caso in cui la consulenza sia indipendente, l’impresa di investimento dovrà effettuare un’analisi di mercato ampia, dovrà disporre di una proposta di strumenti finanziari sufficientemente diversificata in relazione alla tipologia di strumento e agli emittenti e non potrà ricevere o pagare i cosiddetti incentivi o inducement (ovvero l’impresa potrà essere remunerata per il servizio solo dal cliente, non per esempio attraverso retrocessioni delle commissioni da parte delle case prodotto).[6] Andrà inoltre comunicato al cliente anche il costo della consulenza fornita.

  1. si rafforzano la normativa sulla valutazione di adeguatezza e gli obblighi di comunicazione alla clientela.Come noto, in base al dettato della MiFID, l’impresa di investimento che eroga il servizio di consulenza o di gestione del portafoglio è tenuta ad acquisire le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Con la MiFID II tale norma viene integrata. Innanzitutto, nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente, si fa esplicito riferimento alla necessità di individuare la capacità dello stesso di sopportare eventuali perdite e la sua tolleranza al rischio. In secondo luogo, se l’impresa raccomanda un pacchetto di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza va fatta sull’intero pacchetto. Infine, quando effettua consulenza agli investimenti, l’impresa, prima che la transazione sia conclusa, deve informare il cliente sulle motivazioni che hanno portato a ritenere l’operazione di investimento consigliata coerente con le sue caratteristiche.

Si rafforzano inoltre gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto. Le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in misura aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo e il suo effetto cumulato sul rendimento dell’investimento. Laddove possibile, tale informazione deve essere fornita almeno una volta all’anno durante la durata dell’investimento.

Saranno sufficienti queste regole per garantire un’adeguata protezione degli investitori, tema molto caro alle Autorità di Vigilanza e molto importante per ristabilire la fiducia degli investitori e il corretto funzionamento del sistema finanziario? A oggi è appena iniziato il processo che porterà all’applicazione della MiFID II nelle legislazioni nazionali, quindi è difficile prendere una posizione sul tema. Nel caso italiano, la CONSOB ha spesso richiamato l’attenzione, da ultimo nel Piano Strategico per il triennio 2013-2015, sul fatto che a suo avviso i modelli di business presenti nell’industria finanziaria italiana, spesso orientati alla “vendita del prodotto” più che alla “fornitura di un servizio”, hanno reso complessa l’adesione sostanziale ai principi della MiFID e amplificato i conflitti di interessi.[7] Vedremo se la “nuova” MiFID innescherà i cambiamenti auspicati dall’Autorità.

Riguardo alla possibile affermazione anche in Italia della consulenza indipendente, modello distributivo molto sviluppato sul mercato inglese, dove è soggetto già da inizio 2013 a un nuovo più stringente sistema di regolamentazione (Retail Distribution Review), la revisione della MiFID dovrà preliminarmente accompagnarsi al definitivo avvio della vigilanza sui consulenti indipendenti e, in particolare, alla nascita dell’Albo/Registro dei consulenti indipendenti (persone fisiche e società), che porti al tanto atteso e quanto mai auspicabile  “livellamento del campo di gioco”.

 

[1] Per maggiori dettagli, si veda Prometeia, Yellow Risparmi (giugno 2014). I principali interventi in tema di protezione degli investitori sono contenuti nei requisiti organizzativi e nelle regole di condotta.

[2] Nello specifico, l’Autorità di Vigilanza identificherebbe come prodotti complessi quelli derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities), prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale, prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi), prodotti finanziari, ad esclusione degli OICR, con leva maggiore di 2 o incorporanti quattro o più componenti derivative, strumenti finanziari derivati non negoziati in trading venues con finalità diverse da quella di copertura.

[3] Si tratterebbe di prodotti finanziari, ad esclusione degli OICR, incorporanti tre componenti derivative; prodotti finanziari con pay-off legati a indici che non rispettano gli Orientamenti Esma del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF; strumenti finanziari derivati diversi da quelli non negoziati in trading venues con finalità diverse da quelle di copertura; UCITS “strutturati” come definiti dall’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010; obbligazioni perpetue; prodotti finanziari, ad esclusione degli UCITS, con leva maggiore di 1 e fondi comuni d’investimento c.d. alternative (non UCITS) che investono in crediti e/o in operazioni di cartolarizzazione, o in titoli di società in crisi.

[4] Ovvero una consulenza di tipo indipendente che prevede la valutazione periodica dell’adeguatezza di portafoglio con controllo della concentrazione e con considerazione separata delle diverse caratteristiche dei prodotti e dei connessi rischi e delle diverse caratteristiche dei clienti (c.d. valutazione multivariata) e il rilascio di informativa scritta sulle motivazioni di ogni raccomandazione di investimento.

[5] “MiFID practices for firms selling complex products” di febbraio 2014 e “Good practices for product governance arrangements” di marzo 2014.

[6] Il divieto di pagare o ricevere inducement trova applicazione anche nel caso della gestione di portafogli.

[7] A parere della CONSOB, gli accertamenti effettuati nel triennio 2010-‘12 su intermediari rappresentativi dell’80% del mercato hanno evidenziato la presenza di modalità non adeguate per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per definire i profili degli investitori e delle procedure di verifica dell’adeguatezza.
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Fonte: http://www.prometeia.it