Categoria: Economia

MINI GUIDA ALLA NUOVA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

In attuazione della legge delega di Riforma del Lavoro, il Jobs Act, il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre ha approvato anche un decreto relativo alla riforma degliammortizzatori sociali, che introduce importanti novità in tema di ASpI. Nel dettaglio l’assicurazione per l’impiego introdotta dalla Legge Fornero dell’estate 2012 dal primo maggio 2015 si chiamerà NASpI – che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – mentre per i collaboratori coordinati e continuativi arriva un’indennità di disoccupazione chiamata DIS-COLL. I nuovi ammortizzatori  si rivolgono dunque a una platea più ampia di lavoratori, e sostituiscono da subito ASpI e mini-ASpI, e si applicano ai lavoratori dipendenti a partire dal prossimo mese di maggio e ai cocopro dal primo gennaio 2015.

Destinatari della nuova NASpI

Percepiranno la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego tutti i lavoratori dipendenti che perderanno il lavoro dal prossimo 1° maggio 2015, esclusi gli assunti a tempo indeterminato del pubblico impiego, e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. In tutti i casi, il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione: oltre a tutti i casi di licenziamento, è riconosciuta anche a chi si dimette per giusta causa e nelle risoluzione consensualidi rapporti di lavoro in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari (in base all’articolo 7 della legge 604/1966, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 92/2012. Altri requisiti:

  • stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c del Dlgs 181/2000: lavoratori che hanno perso l’impiego e siano immediatamente disponibili alla ricerca di un’attività lavorativa;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Destinatari della DIS COLL

In attesa dell’esercizio delle altre deleghe previste dalla Riforma del Lavoro, che prevedono il superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per tutto il 2015 ai cocopro e ai cococo iscritti alla gestione separata, non pensionati, e senza partita IVA, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, è riconosciuta un’indennità mensile chiamata DIS-COLL. Ulteriori requisiti:

  • stato di disoccupazione ai sensi dell‘articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 181/2000;
  • almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento;
  • nell’anno solare in cui inizia la disoccupazione, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese con un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Calcolo, misura e procedure NASpI

La NASpI è l’ammortizzatore destinato ai lavoratori dipendenti, è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33:

  • se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro, l’indennità è pari al 75% della retribuzione;
  • se lo stipendio è superiore, l’indennità è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% della differenza fra la retribuzione mensile e il tetto di 1195 euro.

In ogni caso, nel 2015, l’assegno non può superare i 1300 euro mensili. A partire dal quinto mese di fruizione, l’indennità è rdotta del 3% al mese. Dal prossimo 2016, la riduzione del 3% si applicherà a partire dal quarto mese. L’indennità è pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni. A partire dal 2017, la NASpI non potrà comunque essere percepita per più di 78 settimane.

La domanda va presentata all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI viene erogata fino a quanto permane lo stato di disoccupazione ed è condizionata anche alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Le modalità precise di attuazione verranno regolamentate da decreto ministeriale. Se il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro inferiore ai sei mesi mentre sta ancora percependo il sussidio, può interromperlo per un massimo di sei mesi. Se instaura un rapporto di lavoro con uno stipendio annuale inferiore al minimo per presentare la dichiarazione dei redditi, continuerà a percepire la NASpI, con un trattamento ridotto. Se infine intraprende un’attività autonoma, dovrà informare l’INPS entro un mese, dichiarare il reddito annuo previsto, e percepirà un’indennità ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.

NASpI anticipata

Come per l’ASpI, è previsto che il lavoratore possa chiedere l’anticipazione del sussidio in un’unica soluzione allo scopo di avviare iniziative imprenditoriali o professionali autonome. Il lavoratore in questo caso deve presentare domanda all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività. Se poi instaura un rapporto di lavoro dipendente, deve restituire l’anticipazione ottenuta.

Cause di decadenza

Cause di decadenza dall’indennità NASpI:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste all’INPS;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (in questo caso, è possibile scegliere la NASpI invece dell’assegno di invalidità, ma non cumularli);
  • violazione delle regole a cui è condizionato il trattamento.

La NASpI da diritto alla contribuzione figurativa, ed è riconosciuta anche ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato a tempo indeterminato.

Trattamento di disoccupazione ASDI

I lavoratori che quando finisce la NASpI non hanno ancora trovato lavoro e si trovano in una condizione economica di bisogno (misurata attraverso l’ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente), hanno diritto a un ulteriore sussidio, ASDI (assegno di disoccupazione), in via sperimentale per l’anno 2015. Inizialmente, questo sostegno è riconosciuto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina al pensionamento. In seguito, sarà valutata l’estensione della misura. Il sussidio dura al massimo sei mesi, è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita, viene aumentata a seconda dei carichi familiari.

Il sussidio è cumulabile con redditi da lavoro, in base a criteri e massimali che verranno stabiliti con apposito decreto attuativo, ed è previsto che vada accompagnato da un progetto personalizzato di reinserimento nel lavoro.

Calcolo, misura e procedura DIS-COLL

Il trattamento per i collaboratori è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e a quello precedente, diviso per i mesi di contribuzione. E’ pari al 75% del reddito se questo è pari o inferiore a 1195 euro mensili, mentre se il reddito è superiore al 75% si aggiunge il 25% della differenza fra quanto percepito e il massimale. L’assegno 2015, come per la NASpI, non può superare i 1300 euro al mese, è ridotto del 3% a partire dal quinto mese, è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. Dura al massimo sei mesi. Non prevede contributi figurativi. La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro. L’indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione e alle stesse altre caratteristiche della NASpI. È sospesa in caso di impiego subordinato, è ridotta per chi intraprende un’attività autonoma (con le stesse regole della NASpI).

LE COMPAGNIE TEDESCHE SONO LE PIU’ VULNERABILI

Sono le compagnie assicurative tedesche, specialmente quelle di piccole dimensioni, a risultare le più deboli d’Europa.

La vulnerabilità della Germania, evidenziata anche da altri rapporti interni, è da ricondurre soprattutto alla larga diffusione di polizze con un rendimento garantito. Nonostante ciò, a livello generale, il settore assicurativo ne esce comunque in maniera positiva: il 14% delle compagnie, che rappresentano però solamente il 3% del mercato totale, sembrano non essere ancora in linea con le regole che presto entreranno in vigore.

Questo è ciò che emerge dai risultati dei tanto attesi stress test, realizzati dall’Eiopa (l’organo internazionale di vigilanza e previdenza sulle assicurazioni) in vista della Solvency 2, sullecompagnie assicurative europee (28 totali a cui si è aggiunta la Norvegia), e resi noti alla fine del passato mese di novembre. Nello specifico l’esercizio in questione ha coinvolto attivamente il 55% del mercato europeo.

Tali test sono stati messi a punto con lo scopo di saggiare la robustezza e l’integrità del settore assicurativo cercando di evidenziarne anche eventuali vulnerabilità; non si tratta perciò di un’indagine tesa a valutare l’adeguatezza delle singole imprese ed è questa la ragione per cui non sono stati resi noti i dati dettagliati relativi ad ogni compagnia assicurativa.

Per ciò che riguarda l’Italia, le nostre compagnie ne escono pienamente promosse. Sono infatti le imprese del nostro Paese, con una partecipazione totale del 60% del mercato italiano assicurativo, a risultare migliori rispetto alla media internazionale in quanto tutti i soggetti coinvolti negli stress test soddisfano i requisiti futuri essenziali imposti dalla Solvency 2, contro un 86% del campione europeo.

Fonte: www.assicurazione.it

CARTELLE EQUITALIA INEVASE: SALVI SOTTO I 300 EURO.

Per le vecchie cartelle Equitalia di importo inferiore ai 300 euro arriva lo stop ai controlli. Questo significa che le cartelle Equitalia non riscosse entro il limite di 3 anni verranno cancellate automaticamente, a patto che il loro importo non superi i 300 euro.

Vecchie cartelle Equitalia

Si tratta di una delle novità introdotte dalla Camera, con un emendamento alla Legge di Stabilità, al nuovo “piano di gestione” degli arretrati di Equitalia. Il provvedimento, per ora passato sotto silenzio, riguarda il 70% dei debiti ancora non saldati a livello di riscossione locale (anche se si tratta di una fetta minima del totale dei debiti maturati con l’Erario). Importante notare che non verrà considerata la sommatoria delle cartelle ricevute ma il singolo importo, ovvero l’articolo 2 comma 52 della Legge di Stabilità stabilisce il limite dei 300 euro di valore unitario sotto il quale le cartelle “non sono assoggettate al controllo“.

Calendario controlli

In sostanza oggi, ogni 3 anni, l’Agente di riscossione comunica agli Enti creditori (Erario, INPS, Comuni ed enti territoriali) i debiti che non è riuscito a riscuotere, quindi gli Enti dovranno procedere a cancellare l’entrata dal bilancio segnandola come “perdita”, ovviamente dopo aver verificato che Equitalia abbia effettivamente fatto il possibile per il recupero delle somme in questione. A tale controllo triennale sono tuttavia state concesse nel tempo numerose proroghe, rimandando una notevole quantità di verifiche di cartelle inesigibili: centinaia di milioni di cartelle esattoriali per un valore complessivo di 545 miliardi di euro. L’ultima proroga scadrà il  prossimo 31 dicembre 2014 così, a partire dal 1° gennaio 2015 gli Enti creditori saranno chiamati a verificare un innumerevole quantità di cartelle inesigibili, con il rischio di paralizzare le altre attività.

Il calendario di controlli approvato alla Camera ha quindi previsto di gestire prima i controlli sulle cartelle più recenti e poi quelle più vecchie: entro il 2017 Equitalia dovrebbe trasmettere a Erario, INPS ed Enti territoriali i ruoli nati nel 2014 per poi procedere con gli anni precedenti. La scelta di limitare i controlli ai debiti sotto i 300 euro nasce dunque dall’esigenza di dare maggiore respiro all’attività di verifica degli Enti. Perché il provvedimento diventi definitivo è tuttavia necessario il via libera del Senato.

 

Fonte: www.pmi.it

Come calcolare la pensione

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L’Inps sta sperimentando la “busta arancione” cioè il sistema di calcolo che consentirà ai lavoratori di ottenere una proiezione della loro pensione futura. Che non sarà inviata per posta, ma potrà essere ottenuta direttamente online. L’obiettivo è far partire il sistema l’anno prossimo, dopo 19 anni di annunci e attese.

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Il BONUS “NUOVI INVESTIMENTI” DEL DECRETO COMPETITIVITA’

Il D.L. 91/2014 (c.d. decreto “competitivita`”) in vigore dal 25 giugno 2014 (e convertito in Legge 116/2014) ripropone, con alcune novita`, l`incentivo per gli investimenti in beni strumentali realizzati da titolari di reddito di impresa (ex Tremonti-ter).
Soggetti beneficiari: l`incentivo e` riconosciuto a tutti i titolari di reddito d`impresa (ditte individuali, societa` di persone e di capitali, cooperative, stabili organizzazioni in Italia di imprese estere). I soggetti titolari di attività` industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del crediti dimposta solo se documentato ladempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal DL n. 334/99.

Investimenti agevolabili: rilevano tutte le acquisizioni (in proprieta` o in leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 (sono esclusi tutti gli immobili e i beni immateriali) destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015 (considerando i criteri imputazione temporale previsti dall`articolo 109 del Testo unico e quindi la data di consegna o spedizione dei beni, o la data di ultimazione delle prestazioni per gli investimenti realizzati in appalto).

L`incentivo: e` rappresentato da un credito d`imposta pari al 15% delle spese sostenute nel periodo in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei cinque periodi d`imposta precedenti. La media va calcolata escludendo dal computo il periodo d`imposta in cui l`investimento effettuato e` stato maggiore.
Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a 10mila euro.

Per i soggetti con periodo d`imposta coincidente con l`anno solare, per gli investimenti realizzati nel 2014, si calcolera` la media del periodo 2009-2013 (scartando l`anno con l`importo piu` elevato); per gli investimenti del primo semestre 2015, andra` calcolata la media sul quinquennio 2010-2014, sempre con esclusione dell`annualita` piu` elevata.
Le imprese che hanno iniziato la propria attivita`a meno di 5 anni, calcoleranno la media sulla base degli investimenti effettuati negli anni precedenti all`inizio dell`attivita` eliminando l`anno dell`investimento pi alto.

Start up. L`incentivo spetta anche alle imprese che inizieranno l`attivita` dopo il 25 giugno 2014; in questo caso l`intero importo degli investimenti in beni nuovi effettuati nei periodi agevolati (fino cioe` al 30 giugno 2015) sara` rilevante per il calcolo del credito di imposta del 15%.

Procedura. Il credito d`imposta potra` essere utilizzato in compensazione in F24, senza limitazioni, in tre rate annuali a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello dell`investimento; quindi il credito d`imposta relativo ad investimenti effettuati nel 2014 potra` essere utilizzato (in tra rate annuali) a decorrere dal 1 gennaio 2016 (1 gennaio 2017 per gli investimenti del primo semestre 2015).

Il credito di imposta andra` contabilizzato per competenza e non concorre a formare il reddito di impresa ne` l`imponibile IRAP.

L`agevolazione non spetta (ed il credito dimposta quindi revocato) se i beni da cui deriva risultino ceduti o destinati a finalita` extraimprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all`acquisto; per gli investimenti del 2014, dunque, il vincolo di possesso permane fino al 31 dicembre 2015. L`agevolazione e` inoltre revocata qualora i beni siano trasferiti, entro il termine per gli accertamenti (31 dicembre del quarto anno successivi a quello di presentazione del modello Unico), a strutture produttive oltrefrontiera; per gli investimenti del 2014, il termine arriva quindi al 31 dicembre 2019.

Fonte: www.ateneoweb.com

RISCATTO DELLA LAUREA: QUANDO CONVIENE?

È una domanda che, chi ha conseguito un titolo di studio universitario, prima o poi si trova ad affrontare.
C’è da dire subito che è difficile dare una risposta univoca. I calcoli sono così strettamente legati alla propria storia lavorativa e alle aspettative, che ognuno dovrebbe prendere carta e penna (e commercialista) per fare due conti.

In generale, il riscatto dei periodi assicurativi consente al lavoratore di ottenere, a proprie spese, il riconoscimento contributivo per periodi previdenzialmente scoperti e di recuperare fiscalmente parte dell’onere sostenuto.

Chi chiede il riscatto della laurea, da una parte, si “porta a casa” qualche anno di anzianità contributiva, e dall’altra una maggiorazione dell’assegno pensionistico. D’altro canto, c’è da dire che i costi per il riscatto della laurea sono generalmente elevati. E alla luce delle novità della riforma previdenziale, non è così scontato che i benefici siano davvero appetibili.

Riscatto della laurea: come funziona

Il riscatto della laurea è ammesso se l’interessato ha conseguito il titolo di studio e solo per il periodo previsto dal corso legale: non valgono, in pratica, gli anni fuori corso.
Inoltre, se durante gli anni di studio, il richiedente lavorava ed era coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa, non può chiedere il riscatto per quei periodi.

Fatte salve queste condizioni, si possono riscattare:

  • i diplomi di laurea (4 o 6 anni al massimo);
  • i diplomi universitari (2 o 3 anni al massimo);
  • i diplomi di specializzazione conseguiti dopo la laurea non inferiore a 2 anni;
  • i dottorati di ricerca;
  • i titoli accademici introdotti dal 1999 in poi: Laurea (L) corso di studi triennale, Laurea specialistica (LS) alla quale si accede dopo il corso di laurea triennale e si consegue al termine di ulteriori 2 anni

Non si possono riscattare:

  • i periodi fuori corso;
  • i periodi già coperti da contributi di qualsiasi tipo.

Arriviamo al costo: quanto costa riscattare gli anni di studio?

L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo e varia a seconda di quando è stato conseguito il titolo.Visto che si tratta di determinare i contributi, in pratica, le regole di calcolo seguono l’andamento di quelle per il calcolo della pensione.

Il contributo può essere versato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

LAUREA PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1995

Senza entrare troppo in tecnicismi, per chi ha conseguito una laurea prima del 31 dicembre 1995, il calcolo del riscatto della laurea è quantificato da particolari tabelle che tengono conto dell’età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei periodi da riscattare.
Vale questo metodo di calcolo anche per chi chiede di riscattare anni di studio dopo il 1995, ma che, entro quella data, abbia maturato un’anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni.

Attraverso la combinazione di tutte le variabili viene individuata la quantità di denaro da versare, che deve essere sufficiente perché la cassa di previdenza possa poi pagare la pensione tenendo conto anche di questi anni contribuivi (riserva matematica).

Quanto si deve pagare? L’Inps fa qualche esempio partendo da casi reali.
Una donna di 40 anni, con 11 anni di anzianità contributiva, che nel 2011 abbia chiesto di riscattare 4 anni di studio risalenti a prima del 31 dicembre 1995, con un reddito delle ultime 52 settimane di 35.949,39 dovrà versare 65.304,85 euro.
Un uomo, con le stesse condizioni anagrafiche e di studio, con un reddito di 52378,46 dovrà versare 59.750,60 euro.

LAUREA DOPO IL 31 DICEMBRE 1995

Se si tratta del riscattare anni di laurea dall’1 gennaio 1996, il calcolo segue le regole del sistema di calcolo contributivo.
Il costo è determinato sulla base dell’aliquota contributiva (per i dipendenti è pari al 33%) applicata alla retribuzione lorda dell’ultimo anno, moltiplicata per il numero degli anni di cui si chiede il riscatto.

Esempio. Un dipendente che vuole riscattare 4 anni di laurea, con un reddito di 32.170 euro, dovrà applicare l’aliquota del 33%: viene fuori che per riscattare 4 anni deve pagare 42.464,44 euro, 10.616 euro all’anno.

In questi casi, poiché l’onere è una percentuale del reddito, quanto più quest’ultimo è alto, tanto più costerà riscattare la laurea.

RISCATTO PER GLI INOCCUPATI

E se un laureato è senza lavoro?

Dal 2008, possono chiedere il riscatto della laurea anche gli inoccupati che non risultano essere mai stati iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata, e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero.

In questo caso, l’onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per il 2014, si deve applicare il 33% a circa 15.516 euro: per ogni anno di laurea, in pratica, gli inoccupati devono pagare circa 5.000 euro.

Gli oneri per il riscatto sono deducibili fiscalmente.

Come incide il riscatto della laurea sulla pensione?

Per quanto riguarda l’età pensionabile, con l’ultima riforma previdenziale del ministro Elsa Fornero, si è stabilita l’età anagrafica come principale criterio per accedere alla pensione di vecchiaia. In particolare, servono 65 anni (che diventeranno 67 nel 2018) ed un minimo di 20 anni di contribuzione. Col riscatto della laurea, dunque, si riesce a raggiungere più rapidamente il requisito dei 20 anni contributivi, ma comunque si dovrà restare nel mercato del lavoro fino al raggiungimento dell’età anagrafica.

Riscattare la laurea, invece, può essere utile per uscire qualche anno prima dal mondo del lavoro, per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità). in questo caso si possono risparmiare fino a 3 anni di lavoro.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione, i contributi versati finiscono nel montante contributivo su cui si applicano poi coefficienti ed aliquote per calcolare l’assegno finale.

Per chi rientra nel retributivo, in realtà questo non incide sull’importo della pensione, visto che il calcolo di quest’ultima tiene conto non dei contributi versati, ma degli ultimi redditi: riscattare la laurea, dunque, ha senso per maturare anzianità contributiva, non per incrementare la pensione.

Diverso il caso di chi va in pensione col contributivo, perché qui si tiene conto dei contributi versati. Secondo alcuni calcoli riportati in un articolo del Corriere della Sera, c’è sempre un aumento nell’importo della pensione. Il punto è capire di quanto è questo aumento.
Per un dipendente quarantenne con inizio della contribuzione a venticinque anni e riscatto di quattro anni di laurea, aumenterà del 12% la somma di tutti i vitalizi incassati dal momento del pensionamento sino alla vita media attesa. Per un autonomo della stessa età e anzianità contributiva, invece, l’incremento sarà solo del 6%. In generale, si calcolano aumenti della pensione fino al 20%.

Conviene riscattare gli anni della laurea?

Come dicevamo all’inizio, è difficile dare una risposta univoca.

Da una parte, riscattare la laurea ha dei costi importanti. Dall’altra, ci possono essere dei vantaggi per l’aumento della pensione o per accelerare l’uscita dal mondo del lavoro. 

Di certo, la convenienza del riscatto va valutata anche in riferimento alla collocazione temporale dei periodi di studio riscattati. Prima o dopo il 1995 fa una bella differenza, con i sistemi di calcolo retributivo, misto o contributivo.

Inoltre, mentre l’onere da pagare è certo, viene stabilito dall’ente di previdenza senza possibilità di scelta, e va ad incidere sul reddito della famiglia, il beneficio arriverà dopo molti anni e non è detto che sia sufficiente a garantire il mantenimento del tenore di vita.

Chi pensa di riscattare la laurea come forma di integrazione della pensione, prima di fare una scelta, dovrebbe provare a compare costi/benefici anche di altre formule, come possono essere i piani di accumulo, che sono più flessibili, perché i costi possono essere modulati  sulla base delle esigenze presenti e future degli interessati.

Fonte: http://www.a1life.it

MOD. 730 PRECOMPILATO: UNA COLOSSALE FREGATURA PER 14 MILIONI DI ITALIANI

Una dichiarazione dei redditi semplificata per 20 milioni di contribuenti?
Non proprio, visto che – stimano preoccupati commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi e Caf – circa l’85% delle dichiarazioni che l’Agenzia delle Entrate (non) preparerà dovranno essere integrate.

E qui salta fuori il dubbio: l’innovazione della dichiarazione precompilata, fortemente voluta dal governo, quest’anno non prevederà tutta una serie di detrazioni e deduzioni che contribuiscono (al 19% delle spese sostenute), ad alleggerire il carico fiscale.

Ogni anno (dati relazione Vieri Ceriani sull’Erosione fiscale), ben 14.150mila contribuenti (circa uno su tre dei 40 milioni di contribuenti censiti), portano al commercialista, al consulente o ai Caf spese mediche e sanitarie. Ebbene quest’anno (2015, redditi 2014), queste spese non saranno calcolate dal fisco ai fini di conteggiare l’eventuale detrazione che spetta ad ognuno di noi.

In media ogni anno ciascun italiano – inserendo nella dichiarazione dei redditi scontrini di farmaci, visite mediche e fatture per prestazioni sanitarie – ottiene uno sconto di 166 euro. Un rimborso fiscale esiguo, certo, che però moltiplicato per 14 milioni e rotti di contribuenti fa la bellezza di oltre 2,3 miliardi che l’Erario non incassa (e che il sostituto d’imposta il luglio successivo deve restituire).

Il governo ha spiegato che quest’anno, visto che il 730 precompilato è stato lanciato con così poco preavviso, non saranno calcolate le eventuali detrazioni spettanti per spese mediche e sanitarie, spese funerarie e erogazioni a onlus e associazioni benefiche.

Il grande fratello fiscale, non sarebbe in grado di calcolare l’esatto ammontare delle detrazioni spettanti perché se è vero che conosce dalle farmacie (scontrino elettronico farmaceutico), i nostri acquisti con codice fiscale, non ha invece una banca dati delle altre spese sanitarie. Visite specialistiche, terapie odontoiatriche, presidi medici (occhiali o protesi), non vengono censiti anche se fatturate elettronicamente e quindi l’incrocio telematico di dati non è oggi possibile.

Se è vero che la fattura del cardiologo o del dentista non è quasi mai telematica, gli scontrini della farmacia però risultano all’Agenzia, che monitorizza (con Sogei), tramite il codice fiscale l’andamento della spesa, salvo poi tirarsi indietro quando si tratta calcolare e riconoscere automaticamente le detrazioni spettanti (19% di quanto speso), al contribuente.

Ma c’è dell’altro: l’introduzione della precompilata prevede che il contribuente che accetta, senza modificare o integrazioni, la dichiarazione abbia una sorta di immunità. Insomma, chi accetta quanto scrive l’Agenzia non verrà sottoposto a eventuali controlli e accertamenti ex post.

Chi invece volesse integrare la dichiarazione rientrerà nel potenziale bacino dei controlli automatici. Se invece si accetterà la dichiarazione ma si apporteranno delle modifiche «che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente non beneficierà dall’esclusione dai controlli».

Tradotto: se si accetta per buono la dichiarazione delle Entrate, si ha “l’immunità fiscale”. Se invece si integra, magari chiedendo la detrazione del 19% delle spese mediche sostenute, il fisco continuerà a controllare. Considerando il rimborso fiscale medio – 166 euro, stimato dal ministero dell’Economia – c’è da chiedersi quanti saranno gli italiani che per pochi spiccioli, rinunceranno a chiedere il rimborso pur di evitare di finire nel calderone dei controlli postumi.

Ogni anno l’Agenzia delle Entrate inviai ben 900mila richieste di chiarimento in merito alle dichiarazioni dei redditi consegnate da altrettanti contribuenti. La precompilata dovrebbe servire per abbattere questo carteggio. O meglio: le richieste di chiarimento giungerebbero solo ai professionisti e ai Centri di assistenza fiscale. Ma nel caso in cui non si accettasse la dichiarazione compilata dal fisco, allora resterebbe valida la facoltà di controllo.

Sorge il sospetto che escludere l’automatismo di calcolo per le spese mediche (così come per quelle funebri, le donazioni o le spese di istruzione), e introducendo contestualmente “l’immunità dai controlli” per chi accetta passivamente la dichiarazione preparata dall’Agenzia delle Entrate, sia un modo per contenere e ridurre le richieste di rimborso, vista anche l’esiguità degli importi. E così lo Stato eviterebbe di restituire – nel luglio dell’anno successivo – le eventuali maggiorazioni d’imposta già pagate. Il vantaggio per le casse dello Stato sarebbe più che simbolico. Milioni di contribuenti che non reclamano rimborsi, si traducono in miliardi di maggiore disponibilità per il bilancio pubblico.

Non è proprio un taglio delle detrazioni vigenti – come ipotizzato già nel 2013 – ma gli assomiglia molto…