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I contribuenti che hanno versato in ritardo (cartelle Equitalia) contributi INPS ed INAIL prescritti, hanno diritto al rimborso.

E’ questa la importante novità introdotta dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.23397 del 25/10/2016.
I giudici della Cassazione,  oltre a chiarire che la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali è sempre di 5 anni ( anche se è intervenuta la notifica di un atto di Equitalia) hanno dato importanti spunti riguardo ai contributi prescritti e pagati in ritardo.
Infatti, la sentenza dice che “la legge n.335 del 1995, art. 3, comma 9, non ha fatto altro che ripristinare il tradizionale termine quinquennale con decorrenza 1 gennaio 1996. Tale ultima disposizione ha altresì reiterato, estendendone l’applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio… della irrinunciabilità della prescrizione, secondo cui <<non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione>>… Quanto all’impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizionale, la nuova norma ha specificato che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e <<non possono essere versate>> dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente in deroga alla disposizione contenuta nell’art.2940 cc secondo cui: <<Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
In altre parole, se un contribuente nel 2016 ha pagato spontaneamente, oppure a seguito di diffida da parte di Equitalia, contributi INPS o INAIL relativi agli anni 2010 e precedenti  (cioè prescritti) allora ha diritto a chiedere il rimborso.