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Cartelle equitalia: la Corte di Cassazione si esprime sulla prescrizione.

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Non tutti i crediti vantati da Equitalia si prescrivono in 10 anni. In alcune ipotesi, infatti, il termine può essere ridotto a 5 anni, purchè originati da atti non definitivi. Pertanto, il termine ordinario di 10 anni si applica solamente alle cartelle che derivano da accertamenti divenuti irrevocabili, o perché non impugnati né pagati dal contribuente, o a seguito di sentenza passata in giudicato.

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MIGLIAIA DI CARTELLE EQUITALIA NEL MIRINO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ci siamo. Ormai è questione di poco. I giorni che verranno decideranno la sorte di migliaia di avvisi di pagamento inviati dall’Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, delle relative cartelle esattoriali emesse da Equitalia a seguito del mancato pagamento dei primi. Perché il famoso scandalo, evidenziato a tutti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5451/2013 del 18.11.2013 , secondo cui ben 767 funzionari (su un totale di 1.143: più della metà!) dell’Agenzia delle Entrate avrebbe acquisito la carica di dirigente senza un pubblico concorso, e quindi avrebbe firmato gli atti fiscali senza averne i poteri, è finalmente giunto al suo capitolo conclusivo: la sentenza della Corte Costituzionale da tutti tanto attesa per stabilire il destino di case, conti correnti, pensioni e stipendi.

Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo un anno e mezzo fa circa.

Detto in estrema sintesi, per supplire alla carenza di organico dirigenziale, l’Agenzia delle Entrate, qualche anno fa, aveva deciso di “promuovere” alla qualifica di dirigente ben 767 funzionari, senza prima averli sottoposti a un concorso pubblico, per come invece prescrive la nostra Costituzione (“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”(Art. 97 Cost).

Di tanto si erano accorti sia il Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) che la Commissione Tributaria di Messina (sent. n. 128/2013) che avevano bloccato le suddette nomine a dirigenti. Risultato: migliaia di atti firmati dai “falsi dirigenti” (o meglio, “non correttamente nominati”), e le conseguenti cartelle esattoriali di Equitalia, erano da considerarsi completamente nulli o, addirittura, inesistenti, avendo trovato il loro presupposto in un soggetto privo di qualsiasi potere. Un vero e proprio terremoto.

Per arginare la falla, il Governo è ricorso alla consueta arma che, in casi come questi, viene sfoderata d’urgenza: la sanatoria. Così, il decreto legge 16/2012 (convertito nella legge n. 44/2012) ha concesso, retroattivamente, all’Agenzia delle Entrate il potere di attribuire, a proprio piacimento ed in barba alla stessa Costituzione, incarichi dirigenziali ai propri funzionari (con contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso). Insomma, in attesa del maxi-concorso tutte le nomine dovevano ritenersi valide.

La cosa è puzzata fin troppo, sia alle associazioni di tutela dei consumatori che agli stessi colleghi dei “prescelti”. La pentola dello scandalo, del resto, era stata ormai scoperchiata. E così, la questione è finita al Consiglio di Stato che, sospettando la legge di sanatoria di incostituzionalità (appunto per violazione dell’obbligo del concorso pubblico) ha rinviato la patata bollente alla Corte Costituzionale con Ordinanza di rimessione n. 9/2014.
Corte costituzionale che ha discusso la causa, in pubblica udienza, qualche giorno fa.

La sentenza verrà resa nota a stretto giro. Ma, nel frattempo, è possibile fare qualche proiezione.

Certamente, se la Consulta riterrà che la questione di costituzionalità è infondata, non ci sarà più nulla da fare e i contribuenti che hanno ricevuto le cartelle di Equitalia e, ancora prima, gli atti dell’Agenzia delle Entrate firmati dai “falsi dirigenti” dovranno rassegnarsi a pagare.

Viceversa, se il decreto legge verrà dichiarato incostituzionale, la conseguenza è facilmente intuibile ed, anche, per certi versi, sconvolgente. Infatti, secondo il consolidato orientamento sposato dalla Cassazione e dai tribunali di tutta Italia, gli atti fiscali sono nulli (alcuni tribunali, addirittura, parlano di “inesistenza”) se firmati da chi non aveva il potere per farlo. E dunque, chi non ha ancora pagato potrà fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della richiesta di pagamento. Lo potrà fare anche chi ha chiesto o ha già avviato una rateazione. In passato abbiamo pubblicato anche la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella.

E se sono scaduti i termini per impugnare?
In verità, stando all’orientamento (maggioritario) che ritiene gli atti privi di firma “inesistenti”, questo non dovrebbe essere un problema, in quanto si tratterebbe di una nullità non sanabile neanche con il decorso dei termini. Ovviamente, però, ogni tribunale ha la sua interpretazione.

Come faccio a sapere se il mio atto è firmato da un falso dirigente?
Per evitare un ricorso “alla cieca” contro la cartella esattoriale, bisogna innanzitutto verificare che la stessa abbia come presupposto un pagamento chiesto dall’Agenzia delle Entrate e non da altre amministrazioni. Poi bisognerebbe avere la certezza che l’atto a monte sia stato notificato da uno dei falsi dirigenti. Tuttavia l’elenco dei dirigenti privi di potere non è mai stato diffuso ufficialmente. Il contribuente potrebbe tentare di superare l’ostacolo depositando una istanza di accesso agli atti amministrativi e chiedendo di verificare la documentazione inerente alla carriera del dirigente firmatario.

Fonte: www.laleggepertutti.it

CARTELLE EQUITALIA INEVASE: SALVI SOTTO I 300 EURO.

Per le vecchie cartelle Equitalia di importo inferiore ai 300 euro arriva lo stop ai controlli. Questo significa che le cartelle Equitalia non riscosse entro il limite di 3 anni verranno cancellate automaticamente, a patto che il loro importo non superi i 300 euro.

Vecchie cartelle Equitalia

Si tratta di una delle novità introdotte dalla Camera, con un emendamento alla Legge di Stabilità, al nuovo “piano di gestione” degli arretrati di Equitalia. Il provvedimento, per ora passato sotto silenzio, riguarda il 70% dei debiti ancora non saldati a livello di riscossione locale (anche se si tratta di una fetta minima del totale dei debiti maturati con l’Erario). Importante notare che non verrà considerata la sommatoria delle cartelle ricevute ma il singolo importo, ovvero l’articolo 2 comma 52 della Legge di Stabilità stabilisce il limite dei 300 euro di valore unitario sotto il quale le cartelle “non sono assoggettate al controllo“.

Calendario controlli

In sostanza oggi, ogni 3 anni, l’Agente di riscossione comunica agli Enti creditori (Erario, INPS, Comuni ed enti territoriali) i debiti che non è riuscito a riscuotere, quindi gli Enti dovranno procedere a cancellare l’entrata dal bilancio segnandola come “perdita”, ovviamente dopo aver verificato che Equitalia abbia effettivamente fatto il possibile per il recupero delle somme in questione. A tale controllo triennale sono tuttavia state concesse nel tempo numerose proroghe, rimandando una notevole quantità di verifiche di cartelle inesigibili: centinaia di milioni di cartelle esattoriali per un valore complessivo di 545 miliardi di euro. L’ultima proroga scadrà il  prossimo 31 dicembre 2014 così, a partire dal 1° gennaio 2015 gli Enti creditori saranno chiamati a verificare un innumerevole quantità di cartelle inesigibili, con il rischio di paralizzare le altre attività.

Il calendario di controlli approvato alla Camera ha quindi previsto di gestire prima i controlli sulle cartelle più recenti e poi quelle più vecchie: entro il 2017 Equitalia dovrebbe trasmettere a Erario, INPS ed Enti territoriali i ruoli nati nel 2014 per poi procedere con gli anni precedenti. La scelta di limitare i controlli ai debiti sotto i 300 euro nasce dunque dall’esigenza di dare maggiore respiro all’attività di verifica degli Enti. Perché il provvedimento diventi definitivo è tuttavia necessario il via libera del Senato.

 

Fonte: www.pmi.it