Tutelare dal pignoramento più della metà (in particolare i 4/5) del conto corrente bancario o postale su cui viene accreditata la pensione (o lo stipendio) è possibile, almeno stando a un indirizzo (purtroppo ancora minoritario) della giurisprudenza, ma comunque fondato su una valida intuizione giuridica. Vediamo come sia possibile, partendo dal dato normativo.
Categoria: Attualità
Sulla restituzione dei Contributi previdenziali debitamente versati.
La restituzione dei contributi inutilizzabili ha carattere eccezionale nel nostro ordinamento, come sottolineato dalla Corte Costituzionale con le pronunzia n. 404/2000 e 438/2005.
Il futuro delle nuove generazioni: osservatorio Demopolis sui giovani italiani.
Al primo posto, fra le cose importanti della vita, i giovani pongono oggi il lavoro che – per la prima volta – supera con il 91% il primato duraturo della variabile “famiglia”; fra le priorità delle nuove generazioni: l’occupazione è ritenuta condizione ineludibile per la progettazione del futuro. Pesa, sempre di più, l’incertezza sull’avvenire: meno di un quarto dei giovani italiani si immagina tra 5 anni con un lavoro stabile e ben retribuito. Il 78% dei giovani è convinto che nel nostro Paese per entrare nel mondo del lavoro, più che la preparazione, serva soprattutto la rete di relazioni, “conoscere persone che contano”.
La banca ti nega il mutuo? Ecco che fare.

È vero che la banca non ha l’obbligo di far credito a chiunque e che ciascuno è libero di fare, col proprio denaro, quello che meglio crede; ma è anche vero che la nostra legge impone, da un lato, un obbligo di correttezza e buona fede nella fase delle trattative precontrattuali (e questo vale, quindi, anche per gli istituti di credito); dall’altro che l’attività delle banche debba ispirarsi a principi di sana e prudente gestione, tenendo presente che il loro scopo è anche quello di tutelare il sistema finanziario generale, che comprende ovviamente il portafogli del singolo cittadino [Art. 5 d.lgs. n 385/1993].
IMU TERRENI AGRICOLI: NIENTE SANZIONI SE VERSATA ENTRO IL 31/03/2015
Niente multa per l’IMU agricola, ovvero quella relativa ai terreni agricoli, ma solo nel caso in cui il pagamento avvenga entro il 31 marzo 2015. A deciderlo è stata la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che ha approvato un apposito emendamento all’IMU agricola per i pagamenti avvenuti in ritardo rispetto alla scadenza del 10 febbraio.
Rimborso IMU
Rimane ancora ferma, invece, la questione del rimborso dell’IMU per i contribuenti che hanno già provveduto al versamento dell’imposta, ma che in virtù dei nuovi parametri apparterrebbero a qualche categoria agevolata. Sono tutti quei contribuenti per i quali è prevista una esenzione, anche parziale dell’imposta, che potrebbero ricevere indietro il denaro versato, oppure potrebbero compensare altri debiti tributari qualora il regolamento comunale lo prevedesse. È il caso di coloro che hanno versato l’IMU per il terreno agricolo in proprio possesso, risultato poi esente con l’approvazione da parte del Governo delle nuove norme sull’IMU agricola terreni montani (decreto legge numero 4/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 gennaio). In generale il rimborso va richiesto direttamente al Comune, presentando specifica istanza entro cinque anni dall’avvenuto versamento.
Collina svantaggiata
In attesa anche i terreni cosiddetti in “collina svantaggiata”, che attendono di sapere se è prevista un equiparazione con i terreni di pianura, che devono quindi essere previsti nel calcolo dell’IMU oppure no. Nel secondo caso si tornerebbe alle vecchie regole presenti nella circolare ministeriale del 1993, per quei Comuni prima esenti e poi considerati “non montani” in base alla classificazione ISTAT.
Copertura finanziaria
Per queste ultime due questioni la problematica che porta al ritardo decisionale deriva chiaramente da aspetti puramente economici e di copertura finanziaria. Il Ministero delle Finanze e la Ragioneria dello Stato stanno cercando in questi giorni di individuare le risorse necessarie, intorno ai 20 milioni di euro.
Fonte: www.pmi.it
MIGLIAIA DI CARTELLE EQUITALIA NEL MIRINO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ci siamo. Ormai è questione di poco. I giorni che verranno decideranno la sorte di migliaia di avvisi di pagamento inviati dall’Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, delle relative cartelle esattoriali emesse da Equitalia a seguito del mancato pagamento dei primi. Perché il famoso scandalo, evidenziato a tutti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5451/2013 del 18.11.2013 , secondo cui ben 767 funzionari (su un totale di 1.143: più della metà!) dell’Agenzia delle Entrate avrebbe acquisito la carica di dirigente senza un pubblico concorso, e quindi avrebbe firmato gli atti fiscali senza averne i poteri, è finalmente giunto al suo capitolo conclusivo: la sentenza della Corte Costituzionale da tutti tanto attesa per stabilire il destino di case, conti correnti, pensioni e stipendi.
Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo un anno e mezzo fa circa.
Detto in estrema sintesi, per supplire alla carenza di organico dirigenziale, l’Agenzia delle Entrate, qualche anno fa, aveva deciso di “promuovere” alla qualifica di dirigente ben 767 funzionari, senza prima averli sottoposti a un concorso pubblico, per come invece prescrive la nostra Costituzione (“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”(Art. 97 Cost).
Di tanto si erano accorti sia il Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) che la Commissione Tributaria di Messina (sent. n. 128/2013) che avevano bloccato le suddette nomine a dirigenti. Risultato: migliaia di atti firmati dai “falsi dirigenti” (o meglio, “non correttamente nominati”), e le conseguenti cartelle esattoriali di Equitalia, erano da considerarsi completamente nulli o, addirittura, inesistenti, avendo trovato il loro presupposto in un soggetto privo di qualsiasi potere. Un vero e proprio terremoto.
Per arginare la falla, il Governo è ricorso alla consueta arma che, in casi come questi, viene sfoderata d’urgenza: la sanatoria. Così, il decreto legge 16/2012 (convertito nella legge n. 44/2012) ha concesso, retroattivamente, all’Agenzia delle Entrate il potere di attribuire, a proprio piacimento ed in barba alla stessa Costituzione, incarichi dirigenziali ai propri funzionari (con contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso). Insomma, in attesa del maxi-concorso tutte le nomine dovevano ritenersi valide.
La cosa è puzzata fin troppo, sia alle associazioni di tutela dei consumatori che agli stessi colleghi dei “prescelti”. La pentola dello scandalo, del resto, era stata ormai scoperchiata. E così, la questione è finita al Consiglio di Stato che, sospettando la legge di sanatoria di incostituzionalità (appunto per violazione dell’obbligo del concorso pubblico) ha rinviato la patata bollente alla Corte Costituzionale con Ordinanza di rimessione n. 9/2014.
Corte costituzionale che ha discusso la causa, in pubblica udienza, qualche giorno fa.
La sentenza verrà resa nota a stretto giro. Ma, nel frattempo, è possibile fare qualche proiezione.
Certamente, se la Consulta riterrà che la questione di costituzionalità è infondata, non ci sarà più nulla da fare e i contribuenti che hanno ricevuto le cartelle di Equitalia e, ancora prima, gli atti dell’Agenzia delle Entrate firmati dai “falsi dirigenti” dovranno rassegnarsi a pagare.
Viceversa, se il decreto legge verrà dichiarato incostituzionale, la conseguenza è facilmente intuibile ed, anche, per certi versi, sconvolgente. Infatti, secondo il consolidato orientamento sposato dalla Cassazione e dai tribunali di tutta Italia, gli atti fiscali sono nulli (alcuni tribunali, addirittura, parlano di “inesistenza”) se firmati da chi non aveva il potere per farlo. E dunque, chi non ha ancora pagato potrà fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della richiesta di pagamento. Lo potrà fare anche chi ha chiesto o ha già avviato una rateazione. In passato abbiamo pubblicato anche la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella.
E se sono scaduti i termini per impugnare?
In verità, stando all’orientamento (maggioritario) che ritiene gli atti privi di firma “inesistenti”, questo non dovrebbe essere un problema, in quanto si tratterebbe di una nullità non sanabile neanche con il decorso dei termini. Ovviamente, però, ogni tribunale ha la sua interpretazione.
Come faccio a sapere se il mio atto è firmato da un falso dirigente?
Per evitare un ricorso “alla cieca” contro la cartella esattoriale, bisogna innanzitutto verificare che la stessa abbia come presupposto un pagamento chiesto dall’Agenzia delle Entrate e non da altre amministrazioni. Poi bisognerebbe avere la certezza che l’atto a monte sia stato notificato da uno dei falsi dirigenti. Tuttavia l’elenco dei dirigenti privi di potere non è mai stato diffuso ufficialmente. Il contribuente potrebbe tentare di superare l’ostacolo depositando una istanza di accesso agli atti amministrativi e chiedendo di verificare la documentazione inerente alla carriera del dirigente firmatario.
Fonte: www.laleggepertutti.it
REGIME DEI MINIMI: REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FISCALE.
REQUISITI:
- I ricavi e/o compensi non debbono superare determinate soglie stabilite in funzione della attività svolta:
- Spese per prestazioni di lavoro: Devono essere sostenute entro il limite di 5.000,00 annue e possono riguardare:
- Lavoro accessorio di cui all’art. 70 del d.lgs. 276/2003 (voucher)
- Reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)
- Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (c e c-bis dell’art. 50 TUIR)
- Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazione agli utili in caso di apporto di solo lavoro;
- Compensi erogati all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 TUIR)
Non concorrono al computo dei 5.000,00 le somme dovute per:
- Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazioni agli utili in caso di apporto di capitale o capitale e lavoro;
- Somme erogate per prestazioni occasionali (art. 67 TUIR)
- Il valore dei beni strumentali (posseduti a titolo di proprietà, leasing e/o comodato) al 31/12/2014 non deve essere superiore a 20.000,00 euro.
- Nell’anno precedente la entrata del regime dei minimi, la percezione di redditi di lavoro dipendente e/o di pensione non deve essere superiore a quelli di impresa o arte e professione. Tale regola è disapplicata quando la somma tra i redditi di impresa e/o arte e professione e quelli di dipendente e/o pensionato non sia superiore a 20.000,00 euro.
AGEVOLAZIONI APPLICATE:
- CALCOLO DEL REDDITO: Il reddito imponibile si determina forfettariamente applicando ai ricavi e/compensi percepiti nel periodo di imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività:
- RITENUTE D’ACCONTO: I contribuenti in regime dei minimi non operano come sostituti di imposta ma devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali e i relativi compensi dei percettori che, nel regime ordinario, sarebbero assoggettati a ritenuta d’acconto
- IRAP: I contribuenti minimi sono esonerati dal pagamento dell’IRAP e, pertanto, non devono presentare la relativa dichiarazione
- DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: Non si applicano le detrazioni per carichi di famiglia ma il reddito percepito va considerato al fine di verificare se il soggetto può essere considerato fiscalmente a carico (reddito inferiore a 2.840,51 euro)
- STUDI DI SETTORE: I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore
- IVA sulle fatture: I contribuenti minimi non addebitano l’IVA nelle fatture emesse.
- AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’: Riduzione di 1/3 del reddito determinato forfetariamente per i primi 3 anni di attività;
- BONUS PREVIDENZIALE: I contribuenti in regime dei minimi hanno la facoltà di NON versare la contribuzione minima alle gestioni artigiani e commercianti e pertanto di calcolare i contributi dovuti in percentuale sul reddito dichiarato ai fini fiscali. Tale bonus previdenziale NON SI APPLICA ai professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.
SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DI ACCESSO: 28/02/2015
IMU TERRENI: DAL TAR DEL LAZIO NUOVA SOSPENSIVA AL 04-02-2015
Come noto diverse Anci Regionali hanno impugnato il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014. All’esito del primo ricorso il TAR Lazio ha sospeso il decreto interministeriale fino all’udienza collegiale del 21 gennaio 2015, nella quale il collegio, con ordinanza n. 1117/2015 del 22 gennaio 2015, ha ritenuto di non confermare la sospensione e di fissare l’udienza di merito per il giorno 17 giugno 2015.
Va, tuttavia, rilevato che il TAR Lazio con decreto presidenziale n. 126 del 14 gennaio 2015 ha sospeso il decreto interministeriale fino al 4 febbraio 2015.
Stante questa situazione, si ritiene che la scadenza del 26 gennaio, fissata dall’art. 1, comma 692 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) sia sospesa, almeno fino al prossimo 4 febbraio, considerato che l’adempimento in questione è conseguente ai nuovi criteri individuati con il decreto interministeriale attualmente sospeso.
Pensioni: Gli effetti della riforma Dini venti anni dopo.

Per la prima volta dal 1995 il tasso di rivalutazione del montante contributivo per l’anno 2014 avrà segno negativo (-0,1927 per cento).
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