La recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce (sentenza n.1539/2018) confermando l’orientamento giurisprudenziale di altre commissioni (Commissione Tributaria di Lecce n.2674/16; Commissione Tributaria Milano n.5667/17), ha annullato una serie di cartelle esattoriali di tributi illegittimi proprio sulla base della mancata risposta al contribuente da parte degli enti.

Nella predetta pronuncia i giudici salentini hanno sancito che se il Fisco o l’Inps non rispondono entro 220 giorni alla lettera di contestazioni del contribuente il debito viene annullato per “silenzio/assenso“.

Tanto prevede il combinato disposto dei commi 537 e 540 dell’art. 1 della Legge 228/2012 (Finanziaria 2013), ovvero che i “concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione … su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”. e che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore … le partite sono annullate di diritto”.

Questa legge e queste sentenze sono fondamentali per i contribuenti, poiché  permette loro di poter inviare all’Agenzia delle Entrate Riscossione una semplice lettera di contestazioni a quegli atti esattoriali che ritengono palesemente illegittimi,  spiegando i propri motivi, poi la palla passa all’Amministrazione.