La Cassazione (con la sentenza n. 25053 del 23/10/2017) si è espressa sul diritto alla pensione di reversibilità in caso di presenza di assegno divorzile, stabilendo che l’accordo tra coniugi sull’assegno divorzile non integra i requisiti di legge per il diritto alla pensione di reversibilità.
L’art. 9 della legge n. 898 del 1970 subordina il diritto alla pensione di reversibilità da parte dell’ex coniuge (o ad una quota di essa nel caso vi sia un coniuge superstite) alla circostanza che l’ex coniuge divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 della medesima legge.
Pertanto, per avere diritto alla pensione di reversibilità, occorre che sia intervenuto il riconoscimento, da parte del tribunale, dell’assegno medesimo.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, non è sufficiente un astratto diritto alla percezione (o, in altri termini, alla mera debenza) di un assegno di divorzio, e neanche la concreta percezione di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti ma, occorre invece che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio (art. 5 Legge 898/1970) oppure quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione (art. 9 Legge 898/1970).
Nel caso oggetto della sentenza l’ex coniuge percepiva sì un importo mensile a seguito dello scioglimento del matrimonio con il defunto marito e fino al decesso di quest’ultimo, pur tuttavia tale importo non era stato determinato nella sentenza di divorzio ma costituiva il frutto di un accordo raggiunto dai coniugi all’udienza presidenziale, cui non aveva fatto seguito la proposizione di una domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile.
Ne deriva che l’accordo intervenuto tra le parti all’udienza presidenziale non può essere assimilato ad una statuizione sull’assegno divorzile contenuta in sentenza.
Nella fattispecie in commento è stato quindi accolto il ricorso della coniuge superstite, la quale si è vista attribuire l’intera quota di pensione reversibile, mentre nulla è stato attribuito alla ex coniuge proprio per l’assenza della previsione in sentenza di un assegno di mantenimento.
Qui il testo integrale della Sentenza 25053 del 23/10/2017.
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