La Cassazione, richiamandosi ad una propria recente sentenza (11504/2017) ritorna sul diritto all’assegno divorzile e precisa ulteriormente i criteri per la attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile.
Con questa nuova sentenza viene ribadito che il diritto dell’assegno divorzile, in capo all’ex coniuge, sussiste dopo che sia stata esperita una verifica giudiziale in ordine alla sussistenza dell’an debeatur e solo successivamente (se positivo) del quantum debeatur.
Nella fase giudiziale dell’an debeatur occorre accertare se la domanda dell’ex coniuge sia conforme alle condizioni di legge, e particolarmente riguardo alla mancanza di mezzi che permettano la indipendenza o autosufficienza economica dello stesso o, comunque, alla impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e non con riguardo ad un tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Nella fase del quantum debeatur vanno valutate le posizioni degli ex coniugi seguendo i principi dell’onere della prova, valutando le condizioni del coniuge, le ragioni della decisione, il reddito di entrambi anche in rapporto con la durata del matrimonio.
La sentenza in commento sottolinea un principio: che l’accertamento del diritto all’assegno divorzile «va compiuto non già con riguardo al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o a quello che, sulle basi poste durante il rapporto di coniugio, si sarebbe avuto ove il matrimonio fosse proseguito […] bensì alla luce del principio dell’indipendenza o autosufficienza economica di cui alla sentenza n. 11504 del 2017, principio che si fonda sulla considerazione, che costituisce il presupposto di detto revirement, secondo cui una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione di quello religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente, non solo sul piano dello status personale dei coniugi, ormai da considerare “persone singole”, ma, anche, nei loro rapporti economico-patrimoniali ed, in particolare, nel reciproco dovere di assistenza morale e materiale, residuando, solo, una responsabilità economica post coniugale di matrice esclusivamente assistenziale».
Qui il testo della sentenza 25327/2017
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