
In tema di tassa sui rifiuti, se il Comune sceglie il sistema di riscossione tramite ruolo deve applicare il termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità di riscossione dall’art.72 del d.Lgs. n.507 del 1993.
Conseguentemente l’ente locale non può invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dall’art.1, co.163 e 171, della legge n.296 del 2006 soltanto per la riscossione coattiva dei tributi locali a mezzo di titolo esecutivo.
In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la sentenza del Supremo collegio in commento chiarisce che due sono le modalità previste dall’ordinamento a favore degli enti locali, l’una prevista dall’art.72 del d.Lgs. n.507 del 1993 specificamente per tale tributo comunale, e l’altra, di portata generale per la riscossione dei tributi locali, dettata dall’art.1, co.163 e 171, della legge n.299 del 2006. La disciplina disposta da tale ultima normativa è contenuta nella legge finanziaria per il 2007, il cui art.1, al comma 163 dispose che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, precisando al comma 171 che le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A sua volta il cennato art.72, prevede che l’importo del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli emessi nell’anno precedente in base alle denunce presentate e agli accertamenti notificati nei termini di cui al precedente art.71, co.1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui al successivo art.74, in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o a accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è stato notificato.
Nella controversia oggetto della decisione di legittimità in rassegna il Comune ricorrente aveva sostenuto la tesi dell’implicita abrogazione dell’art.72 del d.L.gs n.507 citato per effetto della parimenti menzionata legislazione sopravvenuta, ma i giudici della Corte regolatrice del diritto hanno ritenuto che tale successiva disciplina “riguarda invece una ipotesi di riscossione diversa dal ruolo”. Infatti la Suprema Corte riconosce che il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui all’art.1, commi 163 e 171 della legge n.296 cit. per la riscossione a mezzo di titolo esecutivo, ed è applicabile dal 1° gennaio 2007 a tutti i rapporti pendenti, con l’effetto che in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Ma, nel caso di specie si tratta di richiesta di pagamento per tributi risultanti dalle dichiarazioni stesse, con l’effetto dell’inapplicabilità del termine decadenziale triennale di cui alla legge n.296 cit., a favore dell’applicabilità del termine annuale di decadenza espressamente previsto per la modalità di riscossione tramite ruolo in quanto dipendente da una scelta effettuata dal Comune stesso.
Non si riscontrano precedenti della Corte regolatrice del diritto in termini, ma può rammentarsi come la sentenza di legittimità 20 maggio 2015, n.10344, (in questa rivista, 2015, fasc. n.2, con indicazione della successiva pronuncia conforme 23 novembre 2011, n.24679) abbia statuito che la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall’art. 72, comma primo, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo che deve, comunque, avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art.2948, n.4, del codice civile. Peraltro la Corte di legittimità nella sentenza 24 luglio 2014, n.16859 (in questa rivista, 2015, fasc. n.2, con indicazione delle successive pronunce conformi 4 febbraio 2015, n.1975 e 17 luglio 2015, n.15028) aveva affermato che il termine di decadenza fissato dall’art.72, cit., secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, nel caso di applicazione della procedura di cui all’art. 32 del d.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46 (la quale prevede, dopo la formazione e la consegna del ruolo al concessionario, la comunicazione di un avviso bonario al contribuente, e, se questi rimanga in tutto o in parte inadempiente, la comunicazione dell’aggiornamento contabile dell’elenco dei creditori dal concessionario al Comune, la presa d’atto da parte di quest’ultimo e la ritrasmissione dell’elenco al concessionario per la esecuzione) si riferisce all’originaria consegna, che è e rimane unica. Ne consegue ad avviso della Suprema Corte che a nulla rileva la ritrasmissione dell’elenco dopo la fase bonaria, in quanto questa non determina alcuna modifica sostanziale del ruolo, “conformandosi la successiva ingiunzione di pagamento al ruolo originariamente consegnato e nulla immutando, se non sotto il profilo dell’entità residua dell’insoluto, l’eventuale parziale spontaneo pagamento rispetto al titolo originario”.
Sentenza Cassazione n. 1503 del 27/01/2016
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Fonte: www.giurisprudenzaimposte.it
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