
Nell’ipotesi in cui il contribuente – professionista svolga anche un altro lavoro, i cui proventi sono peraltro ampiamente comprovati da quanto riportato nelle dichiarazioni fiscali, l’Ufficio non può applicare lo studio di settore corrispondente ma deve tenere in considerazione la diminuzione del reddito professionale verificatasi proprio in dipendenza di tale circostanza di fatto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2623 del 10/02/2016 (riportata sotto).
IL FATTO
Con alcuni avvisi di accertamento per gli anni 2000 e 2002 il fisco recuperava nei confronti di un geometra maggiori imposte dirette e sul valore aggiunto ritenendo incongrui i compensi professionali dichiarati dal contribuente rispetto allo studio di settore SKO3U.
Gli atti impositivi, a seguito d’impugnazione dell’interessato, erano parzialmente annullati dalla C.T.P. con sentenza poi riformata dalla C.T.R. che, accolto l’appello principale del contribuente e rigettato il gravame incidentale del fisco, annullava integralmente gli avvisi di accertamento.
In particolare, il giudice d’appello riteneva che risultava provato nel quadro RH dei modelli Unico-2001 per l’anno d’imposta 2000 e dell’Unico-2003 per l’anno d’imposta 2002, che oltre al reddito professionale il contribuente aveva dichiarato redditi da partecipazione in società. Quindi affermava che era confermata la versione del contribuente secondo cui per quegli anni il reddito professionale era diminuito essendo confluita l’attività di amministratore condominiale nella società G. S. s.n.c. della quale egli era socio e i cui redditi di partecipazione erano stati inseriti nelle dichiarazioni fiscali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate in relazione al riparto dell’onere della prova, all’onere di contestazione degli strumenti parametrici ed al rilievo di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli ipotizzabili in base all’attività svolta o agli studi di settore.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Invero, ad avviso degli Ermellini correttamente la CTR aveva ritenuto che «risulta provato nel quadro RH del modello Unico 2001 e Unico 2003, prodotti in causa, e non contestati dall’Ufficio, che per l’anno 2000, oltre al reddito professionale il contribuente ha dichiarato redditi da partecipazione in società». E correttamente aveva affermato «che risulta dunque confermato quanto sostenuto dal contribuente cioè che per quegli anni il reddito professionale è diminuito, essendo confluita l’attività di amministratore condominiale nella società G. S. s.n.c. di cui egli è socio e che i relativi redditi sono stati inseriti nelle sopraindicate dichiarazioni dei redditi».
Si tratta, precisano i giudici, di accertamento in punto fatto che, devoluto al monopolio del giudice di merito, è da sé solo sufficiente a fondare la decisione d’appello senza che vengano in riguardo altri temi (riparto della prova, parametri e studi settore, scostamenti, etc.).
Inoltre, è pacifico che il contribuente possa allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo gli studi settore (Sez. 5, sentenza n. 3415 del 20/02/2015).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Leggi la sentenza n. 2623 del 10 febbraio 2016.
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Fonte: www.lavorofisco.it
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