giudice-sentenza-id12731
La Cassazione legittima l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza per omessa installazione del registratore di cassa comminata – ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del Dlgs 471/1997 – nei confronti di un esercizio commerciale nel caso in cui il registratore risulti inoperoso, ovvero pur essendo stato istallato non sia mai stato utilizzato. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16708/2015. A legittimare la sospensione della licenza, nel caso in esame, è stata la mancata prova dell’utilizzo degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale, previsti dall’articolo 1 della legge 18/1983.

Sanzioni

A prevedere la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi in caso di omessa installazione del misuratore fiscale è l’articolo 12, comma 3, del Dlgs 471/1997. Una sanzione accessoria autonoma rispetto alla sanzione principale che punisce la medesima violazione con una sanzione da 1.032 a 4.131 euro (articolo 11, comma 5).

Apparecchi diversi

Anche l’eventuale installazione di apparecchi diversi da quelli prescritti deve essere considerata come omessa installazione. L’articolo 6, comma 3 prevede inoltre:

  • una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato in caso di omesse annotazioni relative a ciascuna operazione nel registro dei corrispettivi di emergenza, in caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio;
  • una sanzione da 258 a 2.065 euro in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione.

Guasto

In caso di guasto il contribuente è chiamato a richiedere tempestivamente l’intervento della ditta di manutenzione e ad annotare la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio. Fino al ripristino del misuratore fiscale, al posto dello scontrino fiscale è necessario provvedere alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativamente a ciascuna operazione.

Sentenza Cassazione

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguardava, nello specifico, dei controlli fiscali effettuati presso una società la quale aveva dichiarato che il giorno della verifica fiscale il misuratore, istallato due mesi prima, era stato inviato presso la ditta installatrice per alcune riparazioni, per poi essere ricollocato in sede il giorno successivo regolarmente funzionante. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso, a fronte del fatto che il misuratore era stato installato e che la società aveva regolarmente pagato la sanzione per la mancata predisposizione del registro dei corrispettivi di emergenza.

L’Amministrazione finanziaria era ricorda in appello, accolto sulla base della mancata produzione da parte della società sanzionata, della documentazione attestante l’utilizzo del misuratore fiscale come una copia degli scontrini o delle certificazioni di corrispettivi emessi nell’arco temporale fra l’installazione del registratore di cassa e la data della verifica. Sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione.

Fonte: www.pmi.it

——————————————————

SENTENZA

Sul ricorso 24511-2009 proposto da:

CAPO A. DI ANGELI GISELDA & C. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE NICOLA giusta delega in calce; – ricorrente – 1288

contro MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Civile Sent. Sez. 5 Num. 16708 Anno 2015 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 12/08/2015 Corte di Cassazione – copia non ufficiale ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA S…t.e 4-1.11,i-424444.4A (“v.- GENERALE DELLO STATO, che i rapp a e difende; – controricorrenti

nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORINO 1; – intimato – avverso la sentenza n. 35/2008 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 24/09/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA; udito per il ricorrente l’Avvocato DE MICHELI delega Avvocato SALVATORE NICOLA che si riporta e chiede l’accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

A seguito di p.v.c. della SIAE di Firenze dell’8.7.2005, con cui veniva constata l’assenza del registratore di cassa presso il bar interno al “Cinema Multisala Nuovo Lido” di Forte dei Marmi, veniva irrogata alla società “Capo A s.a.s. di Angeli Giselda & C.” la sanzione accessoria della sospensione della licenza per giorni 15. La contribuente impugnava l’atto di contestazione, deducendo che il misuratore fiscale era stato installato in data 24.3.2005 (come da correlate comunicazioni formali) ma il giorno stesso del controllo fiscale (8.7.2005) era stato inviato ad Alba per riparazioni, per essere poi ricollocato in sede il giorno successivo (9.7.2005), ove aveva ripreso a funzionare regolarmente. L’adita C.T.P. di Torino accoglieva il ricorso, ritenendo che il misuratore fosse stato effettivamente installato, che in occasione del controllo era presso il venditore per riparazioni, e che comunque la contribuente aveva pagato le sanzioni comminate per la mancata adozione delle misure fiscali di emergenza. L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la C.T.R. del Piemonte, dopo aver ordinato l’esibizione di copia di eventuali scontrini o certificazioni di corrispettivi emessi nell’arco temporale fra l’installazione del registratore di cassa e la data dell’ispezione, lo accoglieva, osservando che dalla documentazione esibita era emerso il mancato uso del registratore di cassa (a nulla rilevando, in quanto tardiva, la giustificazione addotta dalla contribuente di non essere tenuta ad avvalersi del registratore di cassa secondo la normativa vigente) e che alla data dell’ispezione non risultavano rilasciati né scontrini né ricevute fiscali. Per la cassazione della sentenza d’appello la società contribuente ha proposto ricorso affidato a sei motivi. L’intimato Ministero delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso nei propri confronti, per difetto di legittimazione passiva, oltre che per irritualità dei quesiti. twkoc.4. Anche l’Agenzia delle entrate ha resistito con (controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi.

MOTIVI DI DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché l’art. 57, primo comma, D.Lgs. n. 300 del 1999 ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” già facenti capo al predetto Ministero, con la conseguenza che, a far data dal 1 gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1) la legittimazione sia attiva che passiva spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate (ex plurimis, Cass. nn. 27182, 23551, 7300 e 6394 del 2014; n. 6929 del 2013; nn. ud. 30/3/2015 n. 24511/09 R.G. V i Corte di Cassazione – copia non ufficiale 22992 e 26321 del 2010; n. 1123 del 2009; n. 6591 del 2008; nn. 3116 e 3118 del 2006; n. 15021 del 2005; nn. 24245 e 15643 del 2004; n. 9538 del 2001). 2. Sempre preliminarmente, occorre dare atto che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 24.9.2008, rientra ratione temporis nella disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, e quindi nel regime dell’art. 366-bis, cod. proc. civ. 2.1. Costituisce ius receptum di questa Corte che, in base a tale disposizione, i vizi riconducibili ai numeri 3) e 4) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. debbono essere corredati da un “quesito di diritto” contenente, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. s.u., nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014). 2.2. Analogamente, per i motivi riconducibili al n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., è richiesta – sempre a pena di inammissibilità – la formulazione del c.d. “momento di sintesi” (o “quesito di fatto”), consistente in un apposito passaggio espositivo, distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo e che sostanzi un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo (Cass. s.u. n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; nn. 21194 e 24313 del 2014), finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, ovvero insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. s.u. n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009). 3. Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo la società “Capo A s.a.s. di Angeli Giselda & C.” deduce la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. In primo luogo, esso manca del prescritto momento di sintesi. A tale mancanza radicale, anche sotto l’aspetto meramente grafico (cfr. Cass. n. 24313 del 2014), non può supplirsi attribuendo alla Corte il potere di individuarne autonomamente una possibile (larvata) stesura nell’ambito dello svolgimento del motivo (Cass. n. 22591 del 2013), poiché ne resterebbe svilita – rispetto ad un ud. 30/3/2015 n, 24511/09 RG, Corte di Cassazione – copia non ufficiale sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata – la portata innovativa dell’art. 366-bis cod. proc. civ., consistente proprio nell’imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (ex multis, Cass. n. 16481 del 2014 e n. 20409 del 2008). 3.3. In secondo luogo, il motivo è ambiguamente formulato in termini di violazione di legge e di vizio motivazionale. In proposito, questa Corte ha più volte affermato che non è consentito al ricorrente mescolare e sovrapporre mezzi d’impugnazione eterogenei, riferiti ai diversi casi disciplinati dal codice di rito (segnatamente – come nella specie – ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.), mediante la formulazione di quesiti “multipli” o “cumulativi” (ex multis, Cass. n. 25982 del 2014), poichè una simile tecnica espositiva finisce per rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dalla norma, per poi ricercare quale – o quali – sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo alla Corte un compito che non le compete, cioè quello di dare forma e contenuto alle doglianze della parte ricorrente, in vista della decisione su di esse (Cass. n. 9470 del 2008, n. 19443 del 2011, n. 21611 del 2013). Di conseguenza, i motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme di diritto e quelli fondati su difetti motivazionali devono rimanere distinti ed essere sorretti da quesiti separati (Cass. n. 5471 del 2008) – quand’anche si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione i corrispondenti vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto (Cass. s.u. n. 7770 del 2009) – poiché il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato da quegli stessi motivi di ricorso, i quali svolgono una funzione identificativa e devono perciò possedere necessariamente i caratteri di tassatività e specificità, non potendosi risolvere in una critica generica, che accorpi indistintamente sotto un unico motivo, come è nella fattispecie in esame, una pluralità di profili (Cass. n. 5964 del 2015, n. 19959 e n. 26018 del 2014). 4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce altresì la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (pronuncia ultra petita)», formulando il seguente quesito di diritto: «L’accoglimento dell’appello fondato su un motivo non prospettato dalle parti (mancato uso del misuratore fiscale antecedentemente all’ispezione dell’Ufficio) viola il disposto di cui all’art. 112 c.p.c.?». 4.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. ud. 30/3/2015 n. 24511/09 R.G. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4.2. In primo luogo, la formulazione del quesito non rispetta i canoni sopra richiamati (v. sub 2.1.). 4.3. In secondo luogo, esso non coglie la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché nell’economia della decisione di seconde cure il rilievo del mancato uso del misuratore fiscale antecedentemente all’ispezione riveste un ruolo additivo e confermativo. 4.4. In ogni caso, l’aspetto in contestazione appare del tutto congruente con le difese originariamente svolte dalla contribuente avverso la contestazione per “omessa installazione” (piuttosto che “mancato utilizzo”) del misuratore di cassa, il quale a suo dire sarebbe stato installato in data 24.3.2005, rimosso per un guasto proprio la mattina dell’8.7.2005 (giorno dell’ispezione) e poi ricollocato in loco il giorno successivo; esplicitamente, infatti, il giudice d’appello ha inteso sondare la tenuta di tale linea difensiva, ordinando alla parte di “esibire copia di eventuali scontrini o certificazioni dei corrispettivi emessi nell’arco temporale compreso fra l’installazione del registratore di cassa e la data dell’ispezione”, ossia “certificazioni che provassero l’uso del registratore di cassa nel periodo antecedente il verificarsi del guasto”, per poi desumere dalla loro mancata produzione (che la contribuente ha accompagnato con la giustificazione – ritenuta dalla C.T.R. tardiva, perchè nuova, e che appare al Collegio anche contraddittoria rispetto alle precedenti difese – di aver optato per la facoltà di non avvalersi del registratore di cassa) la conferma della legittimità dell’avviso. 4. Il terzo mezzo concerna la «violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sulla scorta del seguente quesito di diritto: «L’assenza della prova dell’uso del misuratore fiscale legittima l’irrogazione della sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’attività medesima e concreta la violazione prevista dall’art. 12, c. 3, D.Lgs. 18.12.97 N° 471?». 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. Come i precedenti, anch’esso presenta un quesito che non rispetta i canoni sopra richiamati (v. sub 2.1.), né coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, in base alla quale – come visto – la mancata prova dell’uso, dopo la pretesa installazione e fino al giorno dell’ispezione, è stata ritenuta elemento di riscontro della (contestata) omessa installazione del misuratore, posto cha alla data dell’ispezione, oltre alla mancanza del registratore di cassa, i verificatori avevano anche attestato “che non erano stati rilasciati né scontrini né ricevute fiscali”; in ogni caso, un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo risiede nel fatto che, suo tramite, la ricorrente finisce per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, notoriamente non consentita in sede di legittimità. ud. 30/3/2015 n. 24511/09 R.G. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5. Il quarto motivo attiene, ancora, alla dedotta «violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sulla scorta del seguente quesito di diritto: «Il giudice doveva applicare di ufficio al caso di specie, la norma di cui all’art. 1, comma I, D.P.R. N. 696/1996?». 5.1. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto il quesito, oltre a contenere un riferimento normativo diverso da quello in rubrica, è assolutamente generico e difforme dal paradigma legale, che – si ripete – contempla una sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, l’indicazione della regola di diritto da questi applicata e la segnalazione della diversa regola di diritto ritenuta applicabile, in modo che la risposta al quesito ad opera della Corte consenta la formulazione di una regula iuris. Inoltre, per quanto risulta dagli atti, il motivo sconta anche un carattere di novità. 6. Con il quinto mezzo la ricorrente censura nuovamente la sentenza di appello per «violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», in base al seguente quesito di diritto: «La mancata comunicazione in sede di verifica di non aver voluto avvalersi del registratore fiscale legittima l’irrogazione della sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’attività medesima e concreta la violazione prevista dall’art. 12, c. 3, D.Lgs. 18.12.97 N° 471?». 6.1. Anche per questo motivo vanno ripetuti i rilevi di inammissibilità esposti per i due che lo precedono, cui va aggiunto che, pur formulata in termini di violazione di legge, la doglianza sembra concernere più propriamente un profilo motivazionale. 7. Il sesto motivo risulta formulato «ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 7.1. Come il primo, anche l’ultimo motivo manca radicalmente del prescritto momento di sintesi, con la conseguente inammissibilità già illustrata sub 3.2. 8. In conclusione, il ricorso va respinto con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e finanza, con condanna della ricorrente alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 1.500,00 oltre spese prenotate a debito. Respinge il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, e condanna la ricorrente alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, n Ila camera di consiglio del 30 marzo 2015.