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Polizze vita: quale fiscalità in caso di decesso dell’assicurato.

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Con la circolare 8/E del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei  chiarimenti riguardo alla disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 (legge 190/2014), che ha modificato il regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita e che non pochi problemi di interpretazione ha causato tra gli esperti del settore assicurativo.

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BONUS BEBE’: APPROVATO IL DPCM CHE NE SANCISCE LA OPERATIVITA’

Ora non ci sono più ostacoli per corrispondere, alle famiglie che quest’anno hanno appena avuto un bambino, il bonus bebè previsto dall’art. 1, comma 125, del D.L 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

Ieri è stato finalmente firmato il tanto atteso decreto di attuazione che consente di rendere operativa l’agevolazione.

Potrebbe arrivare, a giorni, la consueta circolare Inps che recepisce il provvedimento e stabilisce le modalità operative per l’erogazione.   Come ormai noto, il bonus corrisponde a 960 euro all’anno, pagati mensilmente.
Ne hanno diritto le famiglie che hanno avuto un bambino (o lo hanno adottato) nell’arco di tempo che va tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

L’incentivo non spetta a tutte le famiglie, ma solo a quelle il cui ISEE non supera 25mila euro, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore proprio all’inizio di gennaio.

Se l’Isee non supera i 7.000 euro, l’importo del bonus raddoppia a 1.920 euro l’anno.

Il beneficio spetta per tre anni (ossia fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati).

Sarà sufficiente richiederlo solo il primo anno.

Per il secondo e il terzo sarà sufficiente rinnovare l’Isee.

Per ottenere il bonus, l’interessato dovrà presentare domanda all’Inps, secondo le modalità fissate dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) firmato ieri. La domanda andrà depositata entro massimo 90 giorni dalla nascita del figlio.

In tal caso non si perde alcuna mensilità, mentre se la richiesta sarà effettuata dopo i 90 giorni il bonus decorrerà da tale data.

Poiché il Dpcm arriva successivamente al periodo di applicazione del bonus (che è valido per i nati o gli adottati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), in prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e quindi non si perderà alcuna mensilità. Come anticipato, per il secondo e il terzo anno non sarà necessario rinnovare la domanda ma si dovrà richiedere l’Isee aggiornato. Verificata la sussistenza del requisito, continuerà a erogare il contributo, o in caso contrario lo sospenderà.

Il bonus, inoltre, sarà collegato al bambino e non ai genitori. Ciò significa che, per esempio, in caso di cambio di affidamento da un genitore all’altro, il primo perderà il diritto e il secondo dovrà fare domanda. Procedura analoga in caso di perdita della potestà genitoriale o di affidamento a terzi.

Visto il ritardo del Governo nell’approvazione del decreto attuativo, i beneficiari potranno incassare anche le mensilità arretrate (per ora solo gennaio 2015), posto che il diritto al bonus decorre da inizio anno 2015.

Qualora la spesa per il bonus superasse il budget previsto, l’importo dello stesso o i criteri di accesso (ISEE) potrebbero essere modificati in base alla clausola contenuta nella legge di stabilità.

L’onere stimato per il bonus è di 202 milioni di euro per il 2015 e il 2020, 607 per il 2016 e il 2019, 1,012 miliardi per il 2017 e il 2018, per un totale di 3,642 miliardi di euro.

Fonte: www.laleggepertutti.it