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Cartelle esattoriali intelligibili: La Commissione Tributaria dà ragione al contribuente.

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Per i Giudici Tributari di Lecce (sentenza n. 620 del 26/02/2016) è necessario che la cartella di pagamento sia intelligibile in relazione alla capacità di comprensione dell’uomo medio: la conoscenza dei tassi di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione costituisce patrimonio di un tecnico in materia tributaria e non certamente del cittadino – uomo medio.

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IMU TERRENI AGRICOLI: NIENTE SANZIONI SE VERSATA ENTRO IL 31/03/2015

Niente multa per l’IMU agricola, ovvero quella relativa ai terreni agricoli, ma solo nel caso in cui il pagamento avvenga entro il 31 marzo 2015. A deciderlo è stata la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che ha approvato un apposito emendamento all’IMU agricola per i pagamenti avvenuti in ritardo rispetto alla scadenza del 10 febbraio.

Rimborso IMU
Rimane ancora ferma, invece, la questione del rimborso dell’IMU per i contribuenti che hanno già provveduto al versamento dell’imposta, ma che in virtù dei nuovi parametri apparterrebbero a qualche categoria agevolata. Sono tutti quei contribuenti per i quali è prevista una esenzione, anche parziale dell’imposta, che potrebbero ricevere indietro il denaro versato, oppure potrebbero compensare altri debiti tributari qualora il regolamento comunale lo prevedesse. È il caso di coloro che hanno versato l’IMU per il terreno agricolo in proprio possesso, risultato poi esente con l’approvazione da parte del Governo delle nuove norme sull’IMU agricola terreni montani (decreto legge numero 4/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 gennaio). In generale il rimborso va richiesto direttamente al Comune, presentando specifica istanza entro cinque anni dall’avvenuto versamento.

Collina svantaggiata
In attesa anche i terreni cosiddetti in “collina svantaggiata”, che attendono di sapere se è prevista un equiparazione con i terreni di pianura, che devono quindi essere previsti nel calcolo dell’IMU oppure no. Nel secondo caso si tornerebbe alle vecchie regole presenti nella circolare ministeriale del 1993, per quei Comuni prima esenti e poi considerati “non montani” in base alla classificazione ISTAT.

Copertura finanziaria
Per queste ultime due questioni la problematica che porta al ritardo decisionale deriva chiaramente da aspetti puramente economici e di copertura finanziaria. Il Ministero delle Finanze e la Ragioneria dello Stato stanno cercando in questi giorni di individuare le risorse necessarie, intorno ai 20 milioni di euro.

Fonte: www.pmi.it

Nulla la Cartella esattoriale priva di motivazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013 interviene in materia di riscossione in particolare sull’emissione della cartella di pagamento in seguito alla comunicazione di cui all’art. 36 36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bis del dpr n.633/1972.

Gli Ermellini hanno statuito che “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzazione desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma < l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. N.11466/2011).”

Nel caso di specie si è avuto una contrapposizione tra l’Agenzia delle Entrate e una società sulla“carenza di motivazione” della cartella di pagamento, carenza rilevata dai giudici tributari, tanto da condurli a dichiarare “la nullità dell’atto”.

La carenza della motivazione, alla luce di quanto sopra scritto, viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerano acclarate le lacune nel “contenuto motivazionale della cartella”, evidenziandone il peso, in negativo per il Fisco. E questa omessa comunicazione non può essere resa meno rilevante da una presunta “conoscenza di fatto”, da parte del contribuente, degli elementi centrali della “cartella di pagamento”.

Cartella esattoriale anche senza comunicazione preventiva

La cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente sottoposto a controllo fiscale può essere valida anche se non è stata preceduta da comunicazione bonaria. Quest’ultima è obbligatoria solo se dal controllo emergono errori o irregolarità commesse, ma non nei casi di ritardato o omesso pagamento di tasse dirette o IVA. Lo stabilisce la Cassazione, confermando un principio altre volte stabilito (es.: sentenza 23 maggio 2012, n. 8137).

Cartella senza notifica

Il caso riguarda una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società per mancato versamento all’Agenzia delle Entrate di imposte IVA, IRPEG e IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale prima e Regionale poi, avevano in parte accolto il ricorso perché la mancanza di una comunicazione preventiva al contribuente prima di inviare una cartella esattoriale non consente di avvalersi della definizione agevolata.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia opposto ricorso in Cassazione e ha vinto: la Suprema Corte ha ribadito quanto già previsto con la sopra citata sentenza del 2012, ricordando che l’emissione della cartella di pagamento, con le modalità previste dagli articoli 36-bis, comma 3, del Dpr 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del Dpr 633 del 1972 (in materia di IVA), non è condizionata alla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente. A meno che dal controllo non emergano errori nella dichiarazione.

La motivazione

Le cartelle emesse sulla base di indicazioni fornite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi non necessitano di ulteriori, preventive, comunicazioni. In parole semplici, se il contribuente omette o ritarda pagamenti che lui stesso ha dichiarato di dover effettuare è evidentemente a conoscenza della pretesa tributaria a suo carico. E’ la cartella stessa, in questo caso, a rappresentare la comunicazione al contribuente, in applicazione dell’articolo 36 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 600/2973), in base al quale «gli uffici delle imposte procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti in base ad esse, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati».

Fonte: www.pmi.it