L’invio telematico di una cartella esattoriale è debitamente notificata se abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea)”. Continua a leggere
Per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia deve considerarsi inesistente e non sanabile la notifica della cartella di pagamento per il tramite di poste private. Continua a leggere
Dopo la sentenza del TAR del Lazio, che annullava le cartelle di Equitalia non redatte o firmate da un dirigente, altre due sentenze degli Ermellini annullano quasi tutte le cartelle di Equitalia presentate dopo giugno 2008.
La cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente sottoposto a controllo fiscale può essere valida anche se non è stata preceduta da comunicazione bonaria. Quest’ultima è obbligatoria solo se dal controllo emergono errori o irregolarità commesse, ma non nei casi di ritardato o omesso pagamento di tasse dirette o IVA. Lo stabilisce la Cassazione, confermando un principio altre volte stabilito (es.: sentenza 23 maggio 2012, n. 8137).
Cartella senza notifica
Il caso riguarda una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società per mancato versamento all’Agenzia delle Entrate di imposte IVA, IRPEG e IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale prima e Regionale poi, avevano in parte accolto il ricorso perché la mancanza di una comunicazione preventiva al contribuente prima di inviare una cartella esattoriale non consente di avvalersi della definizione agevolata.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia opposto ricorso in Cassazione e ha vinto: la Suprema Corte ha ribadito quanto già previsto con la sopra citata sentenza del 2012, ricordando che l’emissione della cartella di pagamento, con le modalità previste dagli articoli 36-bis, comma 3, del Dpr 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del Dpr 633 del 1972 (in materia di IVA), non è condizionata alla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente. A meno che dal controllo non emergano errori nella dichiarazione.
La motivazione
Le cartelle emesse sulla base di indicazioni fornite dal contribuente in sede di dichiarazionedei redditi non necessitano di ulteriori, preventive, comunicazioni. In parole semplici, se il contribuente omette o ritarda pagamenti che lui stesso ha dichiarato di dover effettuare è evidentemente a conoscenza della pretesa tributaria a suo carico. E’ la cartella stessa, in questo caso, a rappresentare la comunicazione al contribuente, in applicazione dell’articolo 36 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 600/2973), in base al quale «gli uffici delle imposte procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti in base ad esse, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati».