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FONDO DI GARANZIA anche per i Piccoli Imprenditori Agricoli.
Anche i Piccoli Imprenditori Agricoli (quelli solo con la partita IVA) potranno accedere alle misure previste dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, questo è quanto prevede la Circolare n. 2/2020 pubblicata sul sito www.ismea.it.
MEF: Misure a sostegno della Liquidità attraverso il sistema bancario
NOTA: Le FAQ svolgono una funzione meramente descrittiva ed a carattere sommario delle misure predisposte dal Governo e sono aggiornate al 17 marzo 2020. Si consiglia la lettura delle disposizioni del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e della relativa legge di conversione.
Sottosegretario di Stato On. ALESSIO VILLAROSA
REGIME DEI MINIMI: REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FISCALE.
REQUISITI:
- I ricavi e/o compensi non debbono superare determinate soglie stabilite in funzione della attività svolta:
- Spese per prestazioni di lavoro: Devono essere sostenute entro il limite di 5.000,00 annue e possono riguardare:
- Lavoro accessorio di cui all’art. 70 del d.lgs. 276/2003 (voucher)
- Reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)
- Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (c e c-bis dell’art. 50 TUIR)
- Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazione agli utili in caso di apporto di solo lavoro;
- Compensi erogati all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 TUIR)
Non concorrono al computo dei 5.000,00 le somme dovute per:
- Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazioni agli utili in caso di apporto di capitale o capitale e lavoro;
- Somme erogate per prestazioni occasionali (art. 67 TUIR)
- Il valore dei beni strumentali (posseduti a titolo di proprietà, leasing e/o comodato) al 31/12/2014 non deve essere superiore a 20.000,00 euro.
- Nell’anno precedente la entrata del regime dei minimi, la percezione di redditi di lavoro dipendente e/o di pensione non deve essere superiore a quelli di impresa o arte e professione. Tale regola è disapplicata quando la somma tra i redditi di impresa e/o arte e professione e quelli di dipendente e/o pensionato non sia superiore a 20.000,00 euro.
AGEVOLAZIONI APPLICATE:
- CALCOLO DEL REDDITO: Il reddito imponibile si determina forfettariamente applicando ai ricavi e/compensi percepiti nel periodo di imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività:
- RITENUTE D’ACCONTO: I contribuenti in regime dei minimi non operano come sostituti di imposta ma devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali e i relativi compensi dei percettori che, nel regime ordinario, sarebbero assoggettati a ritenuta d’acconto
- IRAP: I contribuenti minimi sono esonerati dal pagamento dell’IRAP e, pertanto, non devono presentare la relativa dichiarazione
- DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: Non si applicano le detrazioni per carichi di famiglia ma il reddito percepito va considerato al fine di verificare se il soggetto può essere considerato fiscalmente a carico (reddito inferiore a 2.840,51 euro)
- STUDI DI SETTORE: I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore
- IVA sulle fatture: I contribuenti minimi non addebitano l’IVA nelle fatture emesse.
- AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’: Riduzione di 1/3 del reddito determinato forfetariamente per i primi 3 anni di attività;
- BONUS PREVIDENZIALE: I contribuenti in regime dei minimi hanno la facoltà di NON versare la contribuzione minima alle gestioni artigiani e commercianti e pertanto di calcolare i contributi dovuti in percentuale sul reddito dichiarato ai fini fiscali. Tale bonus previdenziale NON SI APPLICA ai professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.
SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DI ACCESSO: 28/02/2015

