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REGIME DEI MINIMI: REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FISCALE.

REQUISITI:

  • I ricavi e/o compensi non debbono superare determinate soglie stabilite in funzione della attività svolta:

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  • Spese per prestazioni di lavoro: Devono essere sostenute entro il limite di 5.000,00 annue e possono riguardare:
  1. Lavoro accessorio di cui all’art. 70 del d.lgs. 276/2003 (voucher)
  2. Reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)
  3. Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (c e c-bis dell’art. 50 TUIR)
  4. Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazione agli utili in caso di apporto di solo lavoro;
  5. Compensi erogati all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 TUIR)

Non concorrono al computo dei 5.000,00 le somme dovute per:

  1. Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazioni agli utili in caso di apporto di capitale o capitale e lavoro;
  2. Somme erogate per prestazioni occasionali (art. 67 TUIR)
  •  Il valore dei beni strumentali (posseduti a titolo di proprietà, leasing e/o comodato) al 31/12/2014 non deve essere superiore a 20.000,00 euro.
  •  Nell’anno precedente la entrata del regime dei minimi, la percezione di redditi di lavoro dipendente e/o di pensione non deve essere superiore a quelli di impresa o arte e professione. Tale regola è disapplicata quando la somma tra i redditi di impresa e/o arte e professione e quelli di dipendente e/o pensionato non sia superiore a 20.000,00 euro.

  

AGEVOLAZIONI APPLICATE:

  • CALCOLO DEL REDDITO: Il reddito imponibile si determina forfettariamente applicando ai ricavi e/compensi percepiti nel periodo di imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività:

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  •   RITENUTE D’ACCONTO: I contribuenti in regime dei minimi non operano come sostituti di imposta ma devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali e i relativi compensi dei percettori che, nel regime ordinario, sarebbero assoggettati a ritenuta d’acconto
  • IRAP: I contribuenti minimi sono esonerati dal pagamento dell’IRAP  e, pertanto, non devono presentare la relativa dichiarazione
  • DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: Non si applicano le detrazioni per carichi di famiglia ma il reddito percepito va considerato al fine di verificare se il soggetto può essere considerato fiscalmente a carico (reddito inferiore a 2.840,51 euro)
  • STUDI DI SETTORE: I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore
  • IVA sulle fatture: I contribuenti minimi non addebitano l’IVA nelle fatture emesse.
  • AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’: Riduzione di 1/3 del reddito determinato forfetariamente per i primi 3 anni di attività;
  • BONUS PREVIDENZIALE: I contribuenti in regime dei minimi hanno la facoltà di NON versare la contribuzione minima alle gestioni artigiani e commercianti e pertanto di calcolare i contributi dovuti in percentuale sul reddito dichiarato ai fini fiscali. Tale bonus previdenziale NON SI APPLICA ai professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.

 

SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DI ACCESSO: 28/02/2015