
L’inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo. Il nostro ordinamento prevede due trattamenti di inabilità a seconda se il soggetto abbia o meno contribuzione accreditata nel proprio conto corrente assicurativo. Si tratta dell’inabilità previdenziale, regolata dalla legge 222/1984, di cui ci stiamo occupando, e della pensione di inabilità civile regolata dall’articolo 12 della legge 118/1971 che è invece, una prestazione assistenziale, vincolata al rispetto di determinati requisiti reddituali a cui si rimanda per il relativo approfondimento.
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