Tag: importo

BONUS BEBE’: APPROVATO IL DPCM CHE NE SANCISCE LA OPERATIVITA’

Ora non ci sono più ostacoli per corrispondere, alle famiglie che quest’anno hanno appena avuto un bambino, il bonus bebè previsto dall’art. 1, comma 125, del D.L 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

Ieri è stato finalmente firmato il tanto atteso decreto di attuazione che consente di rendere operativa l’agevolazione.

Potrebbe arrivare, a giorni, la consueta circolare Inps che recepisce il provvedimento e stabilisce le modalità operative per l’erogazione.   Come ormai noto, il bonus corrisponde a 960 euro all’anno, pagati mensilmente.
Ne hanno diritto le famiglie che hanno avuto un bambino (o lo hanno adottato) nell’arco di tempo che va tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

L’incentivo non spetta a tutte le famiglie, ma solo a quelle il cui ISEE non supera 25mila euro, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore proprio all’inizio di gennaio.

Se l’Isee non supera i 7.000 euro, l’importo del bonus raddoppia a 1.920 euro l’anno.

Il beneficio spetta per tre anni (ossia fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati).

Sarà sufficiente richiederlo solo il primo anno.

Per il secondo e il terzo sarà sufficiente rinnovare l’Isee.

Per ottenere il bonus, l’interessato dovrà presentare domanda all’Inps, secondo le modalità fissate dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) firmato ieri. La domanda andrà depositata entro massimo 90 giorni dalla nascita del figlio.

In tal caso non si perde alcuna mensilità, mentre se la richiesta sarà effettuata dopo i 90 giorni il bonus decorrerà da tale data.

Poiché il Dpcm arriva successivamente al periodo di applicazione del bonus (che è valido per i nati o gli adottati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), in prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e quindi non si perderà alcuna mensilità. Come anticipato, per il secondo e il terzo anno non sarà necessario rinnovare la domanda ma si dovrà richiedere l’Isee aggiornato. Verificata la sussistenza del requisito, continuerà a erogare il contributo, o in caso contrario lo sospenderà.

Il bonus, inoltre, sarà collegato al bambino e non ai genitori. Ciò significa che, per esempio, in caso di cambio di affidamento da un genitore all’altro, il primo perderà il diritto e il secondo dovrà fare domanda. Procedura analoga in caso di perdita della potestà genitoriale o di affidamento a terzi.

Visto il ritardo del Governo nell’approvazione del decreto attuativo, i beneficiari potranno incassare anche le mensilità arretrate (per ora solo gennaio 2015), posto che il diritto al bonus decorre da inizio anno 2015.

Qualora la spesa per il bonus superasse il budget previsto, l’importo dello stesso o i criteri di accesso (ISEE) potrebbero essere modificati in base alla clausola contenuta nella legge di stabilità.

L’onere stimato per il bonus è di 202 milioni di euro per il 2015 e il 2020, 607 per il 2016 e il 2019, 1,012 miliardi per il 2017 e il 2018, per un totale di 3,642 miliardi di euro.

Fonte: www.laleggepertutti.it

MINI GUIDA ALLA NUOVA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

In attuazione della legge delega di Riforma del Lavoro, il Jobs Act, il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre ha approvato anche un decreto relativo alla riforma degliammortizzatori sociali, che introduce importanti novità in tema di ASpI. Nel dettaglio l’assicurazione per l’impiego introdotta dalla Legge Fornero dell’estate 2012 dal primo maggio 2015 si chiamerà NASpI – che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – mentre per i collaboratori coordinati e continuativi arriva un’indennità di disoccupazione chiamata DIS-COLL. I nuovi ammortizzatori  si rivolgono dunque a una platea più ampia di lavoratori, e sostituiscono da subito ASpI e mini-ASpI, e si applicano ai lavoratori dipendenti a partire dal prossimo mese di maggio e ai cocopro dal primo gennaio 2015.

Destinatari della nuova NASpI

Percepiranno la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego tutti i lavoratori dipendenti che perderanno il lavoro dal prossimo 1° maggio 2015, esclusi gli assunti a tempo indeterminato del pubblico impiego, e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. In tutti i casi, il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione: oltre a tutti i casi di licenziamento, è riconosciuta anche a chi si dimette per giusta causa e nelle risoluzione consensualidi rapporti di lavoro in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari (in base all’articolo 7 della legge 604/1966, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 92/2012. Altri requisiti:

  • stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c del Dlgs 181/2000: lavoratori che hanno perso l’impiego e siano immediatamente disponibili alla ricerca di un’attività lavorativa;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Destinatari della DIS COLL

In attesa dell’esercizio delle altre deleghe previste dalla Riforma del Lavoro, che prevedono il superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per tutto il 2015 ai cocopro e ai cococo iscritti alla gestione separata, non pensionati, e senza partita IVA, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, è riconosciuta un’indennità mensile chiamata DIS-COLL. Ulteriori requisiti:

  • stato di disoccupazione ai sensi dell‘articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 181/2000;
  • almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento;
  • nell’anno solare in cui inizia la disoccupazione, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese con un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Calcolo, misura e procedure NASpI

La NASpI è l’ammortizzatore destinato ai lavoratori dipendenti, è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33:

  • se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro, l’indennità è pari al 75% della retribuzione;
  • se lo stipendio è superiore, l’indennità è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% della differenza fra la retribuzione mensile e il tetto di 1195 euro.

In ogni caso, nel 2015, l’assegno non può superare i 1300 euro mensili. A partire dal quinto mese di fruizione, l’indennità è rdotta del 3% al mese. Dal prossimo 2016, la riduzione del 3% si applicherà a partire dal quarto mese. L’indennità è pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni. A partire dal 2017, la NASpI non potrà comunque essere percepita per più di 78 settimane.

La domanda va presentata all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI viene erogata fino a quanto permane lo stato di disoccupazione ed è condizionata anche alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Le modalità precise di attuazione verranno regolamentate da decreto ministeriale. Se il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro inferiore ai sei mesi mentre sta ancora percependo il sussidio, può interromperlo per un massimo di sei mesi. Se instaura un rapporto di lavoro con uno stipendio annuale inferiore al minimo per presentare la dichiarazione dei redditi, continuerà a percepire la NASpI, con un trattamento ridotto. Se infine intraprende un’attività autonoma, dovrà informare l’INPS entro un mese, dichiarare il reddito annuo previsto, e percepirà un’indennità ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.

NASpI anticipata

Come per l’ASpI, è previsto che il lavoratore possa chiedere l’anticipazione del sussidio in un’unica soluzione allo scopo di avviare iniziative imprenditoriali o professionali autonome. Il lavoratore in questo caso deve presentare domanda all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività. Se poi instaura un rapporto di lavoro dipendente, deve restituire l’anticipazione ottenuta.

Cause di decadenza

Cause di decadenza dall’indennità NASpI:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste all’INPS;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (in questo caso, è possibile scegliere la NASpI invece dell’assegno di invalidità, ma non cumularli);
  • violazione delle regole a cui è condizionato il trattamento.

La NASpI da diritto alla contribuzione figurativa, ed è riconosciuta anche ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato a tempo indeterminato.

Trattamento di disoccupazione ASDI

I lavoratori che quando finisce la NASpI non hanno ancora trovato lavoro e si trovano in una condizione economica di bisogno (misurata attraverso l’ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente), hanno diritto a un ulteriore sussidio, ASDI (assegno di disoccupazione), in via sperimentale per l’anno 2015. Inizialmente, questo sostegno è riconosciuto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina al pensionamento. In seguito, sarà valutata l’estensione della misura. Il sussidio dura al massimo sei mesi, è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita, viene aumentata a seconda dei carichi familiari.

Il sussidio è cumulabile con redditi da lavoro, in base a criteri e massimali che verranno stabiliti con apposito decreto attuativo, ed è previsto che vada accompagnato da un progetto personalizzato di reinserimento nel lavoro.

Calcolo, misura e procedura DIS-COLL

Il trattamento per i collaboratori è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e a quello precedente, diviso per i mesi di contribuzione. E’ pari al 75% del reddito se questo è pari o inferiore a 1195 euro mensili, mentre se il reddito è superiore al 75% si aggiunge il 25% della differenza fra quanto percepito e il massimale. L’assegno 2015, come per la NASpI, non può superare i 1300 euro al mese, è ridotto del 3% a partire dal quinto mese, è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. Dura al massimo sei mesi. Non prevede contributi figurativi. La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro. L’indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione e alle stesse altre caratteristiche della NASpI. È sospesa in caso di impiego subordinato, è ridotta per chi intraprende un’attività autonoma (con le stesse regole della NASpI).