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Calcolo dell’ISEE: le novità per i nuclei familiari con componenti disabili.

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A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016 – che hanno annullato parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità –  è stato modificato, con l’articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89, il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità.
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Rischio “redditometro” anche nei prestiti tra familiari?

Tra familiari conviventi (coniugi, genitori, figli), ma anche tra parenti stretti (fratelli, sorelle, nonni, nipoti, ecc.) e` frequente il ricorso a prestiti infruttiferi per le necessita` piu` importanti (come per esempio l`acquisto di un`autovettura o di un fabbricato da destinare ad abitazione).
In considerazione del rapporto in essere tra le parti, questi prestiti non vengono spesso in alcun modo formalizzati rappresentando piu` che altro “impegni morali”.

Oggi pero`, i nuovi strumenti utilizzati dall`Amministrazione Finanziaria per la ricerca di redditi imponibili non dichiarati (uno su tutti, il REDDITOMETRO) non consentono piu` di affrontare questi eventi senza un riscontro anche formale (vale la pena ricordare che nel processo tributario non sono ammesse le testimonianze, e tantomeno quelle dei familiari).
E` quindi di fondamentale importanza poter documentare l`origine delle somme confluite nella disponibilita` del soggetto che poi ha sostenuto la spesa.

Una precisa e provata individuazione del tipo di rapporto acceso (prestito infruttifero) consente inoltre di escludere che l`elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi attivi (imponibili IRPEF).

Pertanto, onde evitare di incorrere in contenziosi tributari, è bene che i “prestiti tra familiari” avvengano SEMPRE con scrittura privata, datata e firmata da tutti i soggetti coinvolti.

Tale scrittura privata deve avere una “data certa” che può essere ottenuta con varie modalità:

  • registrando la scrittura privata presso l`Agenzia delle Entrate (e considerando l`assoggettazione all`imposta di registro) ;
  • con uno scambio di corrispondenza con raccomandata a.r. senza
  • tramite l`apposizione della data certa presso un ufficio postale, in autoprestazione
  • ricorrendo alla firma elettronica dell`atto (con marca temporale)

Inoltre, è bene prestare attenzione, sia nella fase di concessione che in quella di rimborso, al rispetto delle norme antiriciclaggio e in particolare al rispetto dei limiti previsti per l`utilizzo di contanti.
Il consiglio  è quello di ricorrere sempre e comunque a modalità di trasferimento fondi “con tracciabilità” (bonifico o assegni non trasferibili).

Fonte: www.ateneoweb.com