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Sport bonus 2019

Con la legge di bilancio 2019 il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per la manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,  è stato esteso anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali oltreché ai soggetti titolari di reddito di impresa (già beneficiari nel 2018).
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CONTRIBUENTI MINIMI E CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI

La Agenzia delle Entrate (Circolare n. 5 del 19/02/2015) emana le sue precisazioni sul credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali previsto dal Decreto Competitività del 2014, utilizzabile: si tratta dell’articolo 18 del Dl 91 2014, relativo al credito d’imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali nuovi pari ad almeno 10mila euro, solo se in misura superiore alla media degli ultimi cinque anni.

Imprese aventi diritto al credito d’imposta

Il base alla definizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 18 del decreto Competitività, l’agevolazione è attribuita «ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO… destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato». Significa che hanno diritto al beneficio tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da natura giuridica, dimensione aziendale, settore di appartenenza, regime contabile adottato (quindi, ad esempio, ne hanno diritto anche coloro che rientrano nel Regime dei Minimi). L’unico vincolo è che la struttura a cui sono destinati gli investimenti sia in Italia. C’è poi un altro paletto, inserito nel comma 5, in base al quale per le attività industriali a rischio incidenti sul lavoro, per ottenere il beneficio è necessario documentare l’ademimento di tutti gli obblighi sulla sicurezza.

Attenzione: il successivo come 2 specifica che il credito d’imposta si applica anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (il 25 giugno 2014).

Investimenti agevolabili

I beni strumentali devono essere nuovi e compresi fra quelli della divisione 28 della tabella ATECO, reperibile attraverso il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pittosto che sul sito ISTAT o su quella dell’Agenzia delle Entrate (cliccando qui). La citata divisione 28 della tabella riguarda la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature rientranti nelle attività manifatturiere. Il codice di identificazione ATECO dei beni strumentali agevolabili, quindi, inizierà per 28.

Attenzione: se l’investimento riguarda un bene complesso, possono rilevare anche macchinari che non rientrano nella divisione 28 della tabella ATECO, ma che sono destinati al funzionamento di quelli che invece vi rientrano, a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale, oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28. Per esempio, è agevolabile un computer o un programma di software che serve a far funzionare un macchinario incluso nella divisione 28 della tabella ATECO.

Viceversa, i beni rientranti nella divisione 28 sono sempre agevolabili, anche se destinati a impianti più complessi già esistenti.

Altro requisito fondamentale è quello della strumentalità (nel senso che sono agevolabili solo i beni strumentali all’attività d’impresa). Quindi, il bene deve essere di uso durevole, e impiegato compe strumento di produzione. Sono esclusi i beni destinati alla vendita (i cosiddetti beni merce), e quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita.

Esclusi anche i materiali di consumo, anche se rientranti nella divisione 28 (esempio: i toner).

Infine, se il bene è in comodato d’uso a terzi, può essere agevolato se il comodatario lo utilizza nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.

Infine, i beni devono essere nuovi, quindi niente agevolazioni se sono stati a qualunque titolo già utilizzati. Eccezione. se l’utilizzo è stato limitato a soli fini dimostrativi (esempio: esposizione nello show room), il bene resta nuovo, ed è quindi agevolabile. Se il macchinario acquistato è complesso, il requisito della novità deve riguardare il bene nella sua versione finale: possono quindi esserci componenti usate, il cui costo però non deve essere prevalente rispetto a quello complessivamente sostenuto.

Importo minimo

Il tetto minimo di 10mila euro è da intendersi con riferimento al progetto di investimento, non ai singoli beni che lo compongono. Bisogna calcolare oltre al prezzo del bene, anche gli oneri accessori di diretta imputazine (esempio: trasporto e montaggio), l’eventuale IVA indetraibile.

 

Realizzazione investimento

Sono agevolabili beni acquistati da terzi, piuttosto che realizzati in economia o ancora mediante contratto in appalto, in locazione finaziaria con opzione di acquisto finale.

L’investimento deve essere effettuato dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014), fino al 30 giugno 2015.

 

L’agevolazione

Come detto, il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli ultimi cinque anni. In particolare, per il calcolo bisogna calcolare la media degli investimenti in beni strumentali «realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore». Per media, si intende la media aritmetica. Attenzione: i cinque anni vanno calcolati a partire dal periodo d’imposta dell’entrata in vigore del decreto, oppure a quello successivo, quindi:

se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare: per gli investimenti effettuati dal 25 giungo al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è 2009-2013, per quelli effettuati nel 2015, si considerano gli anni dal 2010 al 2014;
se il periodo di imposta non coincide con l’anno solare, si fa lo stesso calcolo inserendo l’investimento nel corretto periodo d’imposta.
Bisogna calcolare anche gli anni in cui gli investimenti non sono stati effettuati, che evidentemente abbasseranno la media.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è utilizzabile solo in compensazione. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, e conseguentemente la seconda quota è utilizzabile dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento e la terza quota a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d’imposta. Se la quota annuale non può essere utilizzata, può essere fruita nel successivo periodo d’imposta, sommarsi a quella di competenza del medesimo periodo.

Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato, e dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi successivi, fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

 

Nuove imprese

Per le imprese di recente costituzione o per le nuove imprese ci sono modalità differenti di calcolo del credito d’imposta. Se l’impresa è attiva da meno di cinque anni, bisogna calcolare tutti gli investimenti effettuati (sempre escludendo, eventualmente, il valore più alto). Se l’impresa è costituita dopo il 25 giugno 2014, il credito si applica in relazione al valore complessivo degli investimenti per ciascun periodo di imposta: in pratica, in entrambi i casi si applica l’agevolazione all’intero investimento. Se è il primo anno di attività, perché non c’è una media precedente su cui fare il raffronto, se è il secondo, perché interviene la possibilità di eliminare il valore più alto.

 

Rilevanza fiscale

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi. Infine, non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Fonte: www.pmi.it

Il BONUS “NUOVI INVESTIMENTI” DEL DECRETO COMPETITIVITA’

Il D.L. 91/2014 (c.d. decreto “competitivita`”) in vigore dal 25 giugno 2014 (e convertito in Legge 116/2014) ripropone, con alcune novita`, l`incentivo per gli investimenti in beni strumentali realizzati da titolari di reddito di impresa (ex Tremonti-ter).
Soggetti beneficiari: l`incentivo e` riconosciuto a tutti i titolari di reddito d`impresa (ditte individuali, societa` di persone e di capitali, cooperative, stabili organizzazioni in Italia di imprese estere). I soggetti titolari di attività` industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del crediti dimposta solo se documentato ladempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal DL n. 334/99.

Investimenti agevolabili: rilevano tutte le acquisizioni (in proprieta` o in leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 (sono esclusi tutti gli immobili e i beni immateriali) destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015 (considerando i criteri imputazione temporale previsti dall`articolo 109 del Testo unico e quindi la data di consegna o spedizione dei beni, o la data di ultimazione delle prestazioni per gli investimenti realizzati in appalto).

L`incentivo: e` rappresentato da un credito d`imposta pari al 15% delle spese sostenute nel periodo in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei cinque periodi d`imposta precedenti. La media va calcolata escludendo dal computo il periodo d`imposta in cui l`investimento effettuato e` stato maggiore.
Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a 10mila euro.

Per i soggetti con periodo d`imposta coincidente con l`anno solare, per gli investimenti realizzati nel 2014, si calcolera` la media del periodo 2009-2013 (scartando l`anno con l`importo piu` elevato); per gli investimenti del primo semestre 2015, andra` calcolata la media sul quinquennio 2010-2014, sempre con esclusione dell`annualita` piu` elevata.
Le imprese che hanno iniziato la propria attivita`a meno di 5 anni, calcoleranno la media sulla base degli investimenti effettuati negli anni precedenti all`inizio dell`attivita` eliminando l`anno dell`investimento pi alto.

Start up. L`incentivo spetta anche alle imprese che inizieranno l`attivita` dopo il 25 giugno 2014; in questo caso l`intero importo degli investimenti in beni nuovi effettuati nei periodi agevolati (fino cioe` al 30 giugno 2015) sara` rilevante per il calcolo del credito di imposta del 15%.

Procedura. Il credito d`imposta potra` essere utilizzato in compensazione in F24, senza limitazioni, in tre rate annuali a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello dell`investimento; quindi il credito d`imposta relativo ad investimenti effettuati nel 2014 potra` essere utilizzato (in tra rate annuali) a decorrere dal 1 gennaio 2016 (1 gennaio 2017 per gli investimenti del primo semestre 2015).

Il credito di imposta andra` contabilizzato per competenza e non concorre a formare il reddito di impresa ne` l`imponibile IRAP.

L`agevolazione non spetta (ed il credito dimposta quindi revocato) se i beni da cui deriva risultino ceduti o destinati a finalita` extraimprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all`acquisto; per gli investimenti del 2014, dunque, il vincolo di possesso permane fino al 31 dicembre 2015. L`agevolazione e` inoltre revocata qualora i beni siano trasferiti, entro il termine per gli accertamenti (31 dicembre del quarto anno successivi a quello di presentazione del modello Unico), a strutture produttive oltrefrontiera; per gli investimenti del 2014, il termine arriva quindi al 31 dicembre 2019.

Fonte: www.ateneoweb.com

Se le assicurazioni finanziano le imprese

CREDITO ANCHE DALLE ASSICURAZIONI

Tra le materie toccate dal decreto competitività, recentemente convertito in legge (Dl 91/2014), uno spazio importante è riservato all’apertura del mercato del credito alle compagnie di assicurazione, soggetti che in passato non potevano partecipare direttamente all’intermediazione creditizia. Il Governo Renzi, con questo intervento, ha proseguito la strada inizialmente intrapresa dall’esecutivo di Mario Monti, e successivamente anche da quello di Enrico Letta, di offrire altre fonti di finanziamento per le imprese rispetto al canale bancario, soprattutto nell’attuale contesto di stretta creditizia (credit crunch). (1)
Come accade per quasi ogni legge emanata nel Bel paese, “il diavolo sta nei dettagli”, o meglio nei decreti e nei regolamenti attuativi. La norma, infatti, prevede che gli istituti di credito continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nelle operazioni di finanziamento, imponendo che la banca “trattenga un significativo interesse economico nell’operazione fino alla scadenza dell’operazione” (articolo 22, comma 4, lettera b). La questione che andrà ora chiarita sono le modalità attraverso cui il sistema bancario continuerà a “trattenere” l’interesse economico.

L’ESEMPIO DEI SUBPRIME

Se da un lato chiamare in causa gli istituti di credito in questa fase iniziale può rappresentare un’opportunità, data l’esigenza che nelle assicurazioni si formino quelle competenze necessarie a operare correttamente sul mercato del credito, dall’altro uno stabile coinvolgimento delle banche non appare auspicabile. (2) Il semplice mantenimento di parte del rischio in capo agli istituti di credito non è infatti sufficiente a limitare l’emergere di situazioni di azzardo morale.
Un chiaro esempio al riguardo è offerto da quanto avvenuto negli Stati Uniti sul mercato dei mutui subprime prima della sua implosione nell’agosto del 2007. Questi mutui ad altissimo rischio venivano erogati dal sistema bancario statunitense, ma poi venivano cartolarizzati e ceduti a società veicolo (special purpose vehicle, Spv), sempre riconducibili ai gruppi bancari, che successivamente li impacchettavano in un pool di crediti (cosiddetti collateralized debt obligation, o Cdo). (3) Il pacchetto di crediti così formato, che poteva includere anche migliaia di singoli mutui subprime, veniva quindi suddiviso in tre diverse tranche in base al rischio sottostante: i) la tranche equity, quella più rischiosa in quanto, in caso di insolvenza dei mutuatari, doveva coprire per intero le prime perdite subite fino al raggiungimento di una certa soglia (generalmente il 5 per cento); ii) la tranche mezzanino, che copriva le successive perdite fino a una soglia più alta (generalmente dal 5 al 25 per cento), e che quindi aveva un rischio medio; iii) la tranche senior, che veniva “aggredita” solo per la restante parte delle perdite, e quindi la meno rischiosa.
La tranche mezzanino e quella senior venivano poi cedute sul mercato, oppure riaccorpate in altri pool di Cdo. Generalmente le banche, soprattutto di maggiori dimensioni, tendevano a trattenere la tranque equity, quella più rischiosa, al fine di segnalare al mercato la fiducia circa la buona qualità dei titoli cartolarizzati.
Tutto questo meccanismo è però clamorosamente collassato e ciò è accaduto soprattutto per il fenomeno della selezione avversa. Un’evidenza empirica al riguardo ci è offerta da uno studio di Benjamin Keys, Tanmoy Mukherjee, Amit Seru e Vikrant Vig, che ha esaminato un ampio campione di mutui cartolarizzati secondo le regole standard previste dalle agenzie governative Fannie Mae e Freddie Mac. (4) Quelle regole, nello specifico, imponevano ai mutui una soglia minima di credit score per poter essere inclusi nei titoli cartolarizzati. In altri termini, i mutuatari con un merito creditizio troppo basso, e quindi con una più alta probabilità di default, non dovevano essere inclusi nei mutui cartolarizzati che poi avrebbero ricevuto la garanzia delle due agenzie. Keys, Mukherjee, Seru e Vig hanno riscontrato che i mutuatari con un giudizio prossimo alla soglia, ma in ogni caso superiore al livello minimo e quindi beneficiari della garanzia di Fannie Mae e Freddie Mac, hanno evidenziato ex-post un probabilità di default tra il 10 e il 25 per cento più alta rispetto a quella dei soggetti con uno score di poco inferiore alla soglia. Tale controsenso economico, per cui a un giudizio sul merito creditizio più elevato dovrebbe corrispondere una minore probabilità di mancato pagamento, viene spiegato dagli autori come evidenza del fatto che le banche si siano liberate, attraverso le cartolarizzazioni, dei finanziamenti più rischiosi, mantenendo invece quelli con una più alta probabilità di recupero, e nel fare ciò hanno sfruttato le informazioni qualitative (soft information) a loro disposizione.
Tornando al caso italiano, lasciare il “pallino” della selezione delle imprese meritevoli di essere finanziate alle banche potrebbe determinare anche nel nostro mercato l’emergere del fenomeno della selezione avversa, per cui gli istituti di credito manterrebbero le imprese migliori, scaricando sulle assicurazioni il peso maggiore delle aziende in cui la probabilità di insolvenza è più elevata.
Per liberalizzare efficacemente il mercato del credito, e prevenire distorsioni che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria, è quindi importante che alle compagnie di assicurazione vengano offerti adeguati spazi di manovra nella selezione delle imprese meritevoli di essere finanziate, evitando allo stesso tempo potenziali arbitraggi regolamentari, soprattutto nei gruppi misti bancario-assicurativi, come giustamente evidenziato da Giorgio Gobbi, capo del servizio di stabilità finanziaria della Banca d’Italia. (5)

(1) Al Governo Monti si deve il primo tentativo, non pienamente riuscito, di rivitalizzare il mercato dei cosiddetti mini-bond.
(2) Si veda al riguardo Stefano Corsaro, 2014, “Banche, obbligazioni, assicurazioni: quale futuro per i finanziamenti alle imprese?”, FinRiskAlert.it.
(3) I mutui subprime sono crediti finalizzati all’acquisto di abitazioni concessi a prenditori aventi uno scarso merito creditizio, ad esempio per il basso reddito e la contemporanea presenza di altri debiti.
(4) Keys Benjamin J, Tanmoy Mukherjee, Amit Seru, Vikrant Vig, 2010, “Did securitization lead to lax screening? Evidence from subprime loans”, The Quarterly Journal of Economics 125:1, 307-362.
(5) Gobbi G., 2014, Audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1541, concernente la conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, Banca d’Italia.

Fonte: www.lavoce.info