In risposta all’interpello della Regione Puglia, l’Agenzia delle Entrate (con risposta 84 del 03/02/2021) ha chiarito che le somme percepite eccezionalmente da imprenditori e professionisti a titolo di indennità o contributi finalizzati a contrastare gli effetti negativi dell’emergenza da Covid-19, non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili.
Pertanto, detti contributi o ristori devono essere considerati non imponibili ai fini delle imposte dirette e Irap, indipendentemente dal soggetto erogante e dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Agenzia Entrate – Risposta n. 84 del 03/02/2021