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Sport bonus 2019

Con la legge di bilancio 2019 il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per la manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,  è stato esteso anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali oltreché ai soggetti titolari di reddito di impresa (già beneficiari nel 2018).
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BONUS BEBE’: APPROVATO IL DPCM CHE NE SANCISCE LA OPERATIVITA’

Ora non ci sono più ostacoli per corrispondere, alle famiglie che quest’anno hanno appena avuto un bambino, il bonus bebè previsto dall’art. 1, comma 125, del D.L 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

Ieri è stato finalmente firmato il tanto atteso decreto di attuazione che consente di rendere operativa l’agevolazione.

Potrebbe arrivare, a giorni, la consueta circolare Inps che recepisce il provvedimento e stabilisce le modalità operative per l’erogazione.   Come ormai noto, il bonus corrisponde a 960 euro all’anno, pagati mensilmente.
Ne hanno diritto le famiglie che hanno avuto un bambino (o lo hanno adottato) nell’arco di tempo che va tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

L’incentivo non spetta a tutte le famiglie, ma solo a quelle il cui ISEE non supera 25mila euro, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore proprio all’inizio di gennaio.

Se l’Isee non supera i 7.000 euro, l’importo del bonus raddoppia a 1.920 euro l’anno.

Il beneficio spetta per tre anni (ossia fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati).

Sarà sufficiente richiederlo solo il primo anno.

Per il secondo e il terzo sarà sufficiente rinnovare l’Isee.

Per ottenere il bonus, l’interessato dovrà presentare domanda all’Inps, secondo le modalità fissate dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) firmato ieri. La domanda andrà depositata entro massimo 90 giorni dalla nascita del figlio.

In tal caso non si perde alcuna mensilità, mentre se la richiesta sarà effettuata dopo i 90 giorni il bonus decorrerà da tale data.

Poiché il Dpcm arriva successivamente al periodo di applicazione del bonus (che è valido per i nati o gli adottati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), in prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e quindi non si perderà alcuna mensilità. Come anticipato, per il secondo e il terzo anno non sarà necessario rinnovare la domanda ma si dovrà richiedere l’Isee aggiornato. Verificata la sussistenza del requisito, continuerà a erogare il contributo, o in caso contrario lo sospenderà.

Il bonus, inoltre, sarà collegato al bambino e non ai genitori. Ciò significa che, per esempio, in caso di cambio di affidamento da un genitore all’altro, il primo perderà il diritto e il secondo dovrà fare domanda. Procedura analoga in caso di perdita della potestà genitoriale o di affidamento a terzi.

Visto il ritardo del Governo nell’approvazione del decreto attuativo, i beneficiari potranno incassare anche le mensilità arretrate (per ora solo gennaio 2015), posto che il diritto al bonus decorre da inizio anno 2015.

Qualora la spesa per il bonus superasse il budget previsto, l’importo dello stesso o i criteri di accesso (ISEE) potrebbero essere modificati in base alla clausola contenuta nella legge di stabilità.

L’onere stimato per il bonus è di 202 milioni di euro per il 2015 e il 2020, 607 per il 2016 e il 2019, 1,012 miliardi per il 2017 e il 2018, per un totale di 3,642 miliardi di euro.

Fonte: www.laleggepertutti.it

REGIME DEI MINIMI: REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FISCALE.

REQUISITI:

  • I ricavi e/o compensi non debbono superare determinate soglie stabilite in funzione della attività svolta:

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  • Spese per prestazioni di lavoro: Devono essere sostenute entro il limite di 5.000,00 annue e possono riguardare:
  1. Lavoro accessorio di cui all’art. 70 del d.lgs. 276/2003 (voucher)
  2. Reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR)
  3. Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (c e c-bis dell’art. 50 TUIR)
  4. Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazione agli utili in caso di apporto di solo lavoro;
  5. Compensi erogati all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 TUIR)

Non concorrono al computo dei 5.000,00 le somme dovute per:

  1. Somme erogate agli associati sotto forma di partecipazioni agli utili in caso di apporto di capitale o capitale e lavoro;
  2. Somme erogate per prestazioni occasionali (art. 67 TUIR)
  •  Il valore dei beni strumentali (posseduti a titolo di proprietà, leasing e/o comodato) al 31/12/2014 non deve essere superiore a 20.000,00 euro.
  •  Nell’anno precedente la entrata del regime dei minimi, la percezione di redditi di lavoro dipendente e/o di pensione non deve essere superiore a quelli di impresa o arte e professione. Tale regola è disapplicata quando la somma tra i redditi di impresa e/o arte e professione e quelli di dipendente e/o pensionato non sia superiore a 20.000,00 euro.

  

AGEVOLAZIONI APPLICATE:

  • CALCOLO DEL REDDITO: Il reddito imponibile si determina forfettariamente applicando ai ricavi e/compensi percepiti nel periodo di imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività:

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  •   RITENUTE D’ACCONTO: I contribuenti in regime dei minimi non operano come sostituti di imposta ma devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i codici fiscali e i relativi compensi dei percettori che, nel regime ordinario, sarebbero assoggettati a ritenuta d’acconto
  • IRAP: I contribuenti minimi sono esonerati dal pagamento dell’IRAP  e, pertanto, non devono presentare la relativa dichiarazione
  • DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: Non si applicano le detrazioni per carichi di famiglia ma il reddito percepito va considerato al fine di verificare se il soggetto può essere considerato fiscalmente a carico (reddito inferiore a 2.840,51 euro)
  • STUDI DI SETTORE: I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore
  • IVA sulle fatture: I contribuenti minimi non addebitano l’IVA nelle fatture emesse.
  • AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’: Riduzione di 1/3 del reddito determinato forfetariamente per i primi 3 anni di attività;
  • BONUS PREVIDENZIALE: I contribuenti in regime dei minimi hanno la facoltà di NON versare la contribuzione minima alle gestioni artigiani e commercianti e pertanto di calcolare i contributi dovuti in percentuale sul reddito dichiarato ai fini fiscali. Tale bonus previdenziale NON SI APPLICA ai professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.

 

SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DI ACCESSO: 28/02/2015

Assunzioni agevolate: bonus 190 euro entro agosto

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Hanno tempo fino ad agosto i datori di lavoro ai cui spetta il bonus assunzioni agevolate per fruire dei 190 euro mensili previsti in caso di nuovi contratti a tempo determinato o indeterminato di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Scadenze

È infatti possibile accedere al recupero introdotto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 19 aprile 2013 e dal decreto 390 del 3 giugno 2013, che ha sostituito l’incentivo previsto per la “piccola mobilità”, fino al periodo di paga “Agosto 2014”, ovvero fino alla scadenza fissata per l’invio della denuncia Uniemens di agosto, fissata per il30 settembre 2014.

Bonus 190 euro

Ricordiamo che il bonus di 190 euro mensili spetta in caso di assunzioni a tempo determinato o indeterminato di lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l’assunzione da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, a patto che i nuovi datori di lavoro abbiano acceduto entro il 12 aprile 2014 al module “LICE” presente nel Cassetto previdenziale riservato alle aziende –aziende agricole e quindi abbiano inoltrato la relativa istanza telematica all’INPS.
Il beneficio spetta per sei mesi nel caso di rapporti a tempo determinato oppure per dodici mesi per quelli a tempo indeterminato.

BONUS ASSUNZIONI: Domanda per piccola mobilità
Per i rapporti a termine di durata sotto i sei mesi, il bonus spetta in relazione alla minor durata del rapporto, mentre per i contratti a tempo parziale è ridotto in proporzione. Nel caso in cui siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, il datore di lavoro non potrà superare il bonus complessivo di 1.140 euro (190 euro per 6 mesi), se tutte le istanze accolte si riferiscono a rapporti a tempo determinato, oppure di 2.280 euro (190 euro per 12 mesi) se almeno un’istanza è stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda possibili variazioni contrattuali:
– in caso di aumento della percentuale oraria di lavoro, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione;
– in caso di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus;
– in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro (rispetto a quanto indicato nell’istanza), il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus.

Controlli INPS
L’INPS  si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle attestazioni rese e la sussistenza dei requisiti relativi all’accesso, nonché sulla durata e sull’importo del beneficio.

CONTRIBUTI E BENEFICI: Graduatoria beneficiari

La graduatoria dei datori di lavoro beneficiari del bonus, redatta secondo l’ordine cronologico dell’assunzione, è già stata pubblicata sul sito INPS, ogni azienda può verificare la propria ammissione al beneficio sempre accedendo al Cassetto nella sezione relativa al modulo LICE e osservando l’avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato,