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Costi auto non strumentali 2014: deducibilità.

La Legge di Stabilita` per il 2013, modificando l`art. 164 comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilita` per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:
– per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilita` del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all`importo di euro 18.075,99);
– per gli autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilita` del costo scende al 70%;
– per gli agenti rimane invariato all`80% il limite di deducibilita` e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto

Le dichiarazioni dei redditi 2013 (da presentare nel 2014) saranno dunque le prime a confrontarsi con i nuovi limiti.