Categoria: Attualità

Come ripensare la fiscalità ambientale.

logo_sfondo_scuro

Da una parte, il nostro paese afferma i principi dell’efficienza energetica, del “chi inquina paga” e si ripromette di spostare la tassazione sui consumi più che sui redditi. Dall’altra, fisco, bollette e diritti di sfruttamento incentivano il contrario. Una proposta per uscire dalla contraddizione.

AMBIENTE E FISCO

L’Italia dovrebbe trasferire il carico fiscale dai redditi ai consumi(vedi Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale e assistenziale), in particolare quelli che provocano un depauperamento dell’ambiente? Le raccomandazioni in questa direzione non mancano. Il consiglio arriva nel 2011 prima da Bankitalia al Parlamento, successivamente dalla Bce al Governo Berlusconi, poi con gli orientamenti di una proposta Ue, per finire oggi con la comunicazione della Commissione al Governo Renzi del 2 giugno 2014.
Per parte sua, la Strategia energetica nazionale predisposta dal Governo Monti, la prima in Italia da quando i mercati dell’energia sono liberalizzati, mette al primo posto l’efficienza energetica come strumento per favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale già decisi per il 2020 e in fase di negoziazione europea per il 2030, e ritiene l’efficienza funzionale a uno sviluppo associato all’innovazione tecnologica e alla minore dipendenza energetica tramite diversificazione delle fonti d’energia.
Collegato a questi, c’è poi il principio, più specifico della tutela dell’ambiente, del “chi inquina paga”, introdotto nel 1983 dall’Ocse e ripreso nel Trattato Ue. Tra le sue conseguenze, il Protocollo di Kyoto ha impegnato esplicitamente i firmatari a eliminare tutti i sussidi alle attività climalteranti.
Dunque: tassazione dei consumi più che dei redditi, efficienza energetica, “chi inquina paga”. Principi coerenti con il far pagare i costi ambientali ai soggetti che li causano.

INCENTIVI AL CONSUMO ECCESSIVO DI RISORSE

Eppure il nostro fisco, le nostre bollette e le procedure di assegnazione dei diritti di sfruttamento di molte risorse ambientali non vanno in questa direzione. Anzi, introducono incentivi all’uso irrazionalmente elevato delle risorse, in termini di loro depauperamento in quantità o qualità.
Legambiente e Radicali italiani lo hanno evidenziato in un documento recentemente presentato a un convegno presso la sede romana della Commissione europea.
Nel fisco, la violazione più clamorosa dei principi menzionati la individua la Ragioneria generale dello Stato, che stima esenzioni alle accise sui consumi energetici pari ad almeno 5,7 miliardi di euro nel 2014, quasi tutte a vantaggio del consumo di fonti fossili, in gran parte nei trasporti.
Le bollette dell’energia hanno componenti che la stessa Autorità di settore definisce “parafiscalità” e che non pesano sui consumatori in modo proporzionale, bensì con un andamento favorevole a chi consuma di più (1,3 miliardi a consumatori manifatturieri elettrici grandi o con grandi incidenze dei costi energetici) e, in misura minore, ai consumatori domestici residenti. L’incentivo ai consumi più forti scoraggia gli investimenti in efficienza energetica proprio degli operatori che in assenza di sconti ne avrebbero più interesse. Eppure l’efficienza energetica è essa stessa promossa da incentivi ad hoc: uno dei casi italiani di sussidi a una cosa e al suo contrario.
Le bollette, certo, contengono anche forti sussidi alle fonti rinnovabili di energia: alcuni potrebbero ridursi parallelamente a quelli alle fossili senza perdita di competitività per le rinnovabili.
I canoni di concessione per l’attivitàdi escavazione stabiliti dalle Regioni sono estremamente bassi o pari a zero, con regole di tutela incomplete e inadeguate che premiano rendite e illegalità. Rispetto ad altri paesi europei, in Italia il recupero e riutilizzo di rifiuti inerti provenienti dall’edilizia è inoltre estremamente basso anche per un contenuto costo di conferimento a discarica dei rifiuti edilizi.
I canoni di concessione per le acque minerali stabiliti dalle Regioni sono estremamente bassi, perfino in aree dove vi sono difficoltà di approvvigionamento idrico, premiando rendite e vantaggi economici per pochi.
Quelli per le concessioni balneari, di nuovo, sono in larga parte del paese bassi, le assegnazioni avvengono senza gara, premiano rendite di posizione e hanno generato abusi edilizi e illegalità nei confronti del diritto di accesso alle spiagge.

QUALE SOLUZIONE?

È possibile superare queste distorsioni, in linea con le raccomandazioni da cui siamo partiti, eliminando gli incentivi antiecologici e usandoli per ridurre le imposte sui redditi di persone e aziende e per contributi agli investimenti in innovazione all’interno dei settori colpiti.
In campo fiscale, occorre un’applicazione immediata dell’articolo 15 della delega fiscale che prevede una revisione del fisco di modo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nelle bollette energetiche, occorre eliminare le redistribuzioni tra categorie di clienti così da lasciare la politica industriale, qualsiasi cosa sia, alla fiscalità generale ed eliminare i sussidi diretti alle fonti fossili.
Una proposta che va in questa direzione è stata presentata in un manifesto da Legambiente e Radicali Italiani. Ma nelle regole di accesso alle risorse ambientali c’è una complicazione in più: la potestà regionale attribuita in materia dalla Costituzione.
In attesa della riforma del Titolo V, il legislatore potrebbe dare indicazioni per un riordino delle modalità e degli oneri di accesso che offra segnali economici razionali e omogenei.

articolo tratto da www.lavoce.info

Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati Tar Campania – sentenza 16/07/2014 – 1383

Interessante pronuncia del Tar Campania Salerno, in tema di affidamento senza gara di Servizi Legali a professionisti esterni.

In via preliminare, il Collegio osserva che rientra nella giurisdizione amministrativa un ricorso con il quale si impugna una delibera di  conferimento di servizi legali ad alcuni professionisti privati senza una preventiva gara ad evidenza pubblica, atteso che in tal caso il petitum sostanziale fatto valere in giudizio non attiene alla pretesa del ricorrente di conseguire l’incarico bensì alla pretesa di legalità dell’azione amministrativa, ossia alla pretesa che l’Amministrazione, pur quando agisce secondo il diritto privato, pervenga alla selezione del contraente sulla base di procedure amministrativa trasparenti e non discriminatorie, aperte alla partecipazione di tutti gli aventi diritto.

oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si Esso, quindi, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, iter del giudizio, dalla non prede terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

E’ illegittima la delibera con la quale un comune ha affidato una serie di servizi legali a professionisti privati (nella specie si trattava  dell’affidamento dell’incarico annuale per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale in favore degli organi comunali) senza esperire una procedura comparativa di tipo concorsuale per la scelta del miglior contraente, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, potevano aspirare al conseguimento dell’incarico, in violazione di quanto previsto, in via generale, dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 32 del D.L. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, a mente del quale le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti esterni, potendo procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ed alle condizioni e con i presupposti specificatamente individuati 31/7/2014 Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati.

Ha osservato la sentenza in rassegna che, nella specie, l’incarico affidato ai legali esterni consisteva nella complessiva attività di assistenza e consulenza legale da espletarsi in favore del Comune, ovvero nella gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo, come specificato nello schema di convenzione, di attività di consultazioni orali, scritte, e di redazione di pareri.

In buona sostanza, non si trattava, nello specifico, dell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma, piuttosto, della organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.

E’ stato ricordato quanto espresso di recente dalla giurisprudenza contabile ( Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Basilicata, parere n. 8/09) e  all’autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale occorre distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo, caratterizzandosi il servizio legale per un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al singolo contratto d’opera intellettuale.

Mentre il patrocinio legale, infatti, costituendo il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, il Servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale.