Il valore di avviamento di un’impresa non può essere determinato attraverso “formule rigide” applicate a tavolino poiché occorre tenere conto della realtà aziendale.
Secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (n. 8278/41/2015) “le semplici stime basate su calcoli matematici, su semplici percentuali, o quanto di simile, non prendono in considerazione numerosi aspetti concernenti l’attività economica oggetto di compravendita, tra i quali rientrano anche i fattori gestionali ed amministrativi ed elementi soggettivi che difficilmente potranno essere valutati con rigidi automatismi, né tengono conto dei mutamenti del mercato e, di conseguenza, “sovrastimano” il valore dell’avviamento in un contesto aziendale in cui le analisi dell’agenzia delle Entrate risultano particolarmente lontane dalla realtà aziendale”.
Nel caso specifico, il Fisco aveva rideterminato ai sensi degli art.51 e 52 del D.P.R. n.131/86 il valore dell’avviamento utilizzando il c.d. metodo locativo, ossia moltiplicando il canone di locazione annuo sostenuto dall’azienda alienante per il numero di anni di durata del contratto di locazione.
Per i giudici, quindi, “sembra che nel caso de quo vi sia stata una sovrastimazione del valore di avviamento, giacché l’ufficio si è limitato ad applicare una semplice moltiplicazione, senza effettuare alcun reale accertamento di fatto e senza alcuna specifica motivazione, il che ha portato ad escludere tout court la considerazione di elementi certamente rilevanti…”, pertanto, “il metodo utilizzato dall’ufficio non risulta confacente con la realtà dell’azienda”.
Alla luce di ciò, dunque, ci si augura che finalmente il Fisco possa tenere conto della complessa realtà aziendale e che ai calcoli astratti elaborati in ufficio dai funzionari si aggiungano almeno dei veri e propri sopralluoghi volti a verificare la reale situazione dell’impresa.
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Fonte: www.centrostudisances.it

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