giudice-sentenza-id12731

Per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia deve considerarsi inesistente e non sanabile la notifica della cartella di pagamento per il tramite di poste private.

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con sentenza n. 43/04/2011 ha rigettato il ricorso presentato da S. s.r.l avverso la cartella di pagamento in epigrafe, per IRES 2005.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il contribuente, lamentando:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., nonché dell’art. 26, commi 1 e 2, D.P.R. n. 602/1973.

Motivazione Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ed art. 112 c.p.c. apparente e violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.

Omesso esame di alcune censure da parte dei primi giudici.

La S. s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Nella pubblica udienza del 20 luglio 2015, l’avv. M. G. per il contribuente e l’avv. M. M. per l’Agente della riscossione hanno ulteriormente illustrato e confermato le domande ed eccezioni di cui agli atti scritti.

Il giudizio è stato posto in decisione.

Motivazione

L’appello del contribuente appare fondato.

La cartella di pagamento in questione risulta notificata a mezzo POST Notifiche s.r.l. c/o C.O. e, con riferimento a tale circostanza, l’appellante ne ha denunciato l’inesistenza della notifica.
Osserva il Collegio come la Corte Suprema di Cassazione (n. 20440/2006) ha affermato che il rigore formale dell’atto di notificazioneben si spiega anche avuto riguardo agli effetti che la legge (art. 14, u.c.) riconduce alla omissione della notificazione nel previsto termine, cui consegue l’estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta dal trasgressore per la violazione. Ebbene, quando l’Amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 e dal complesso di tale minuziosa disciplina si deve con certezza desumere che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dal D.P.R.29 marzo 1973, n. 156, art. 29 (cd. codice postale) e dagli artt. da 121 a 148 reg. esec. approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. La L. n. 890 del 1982 riserva, infatti, all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, dalla accettazione (art. 3), al recapito (artt. 7 e 8), alla spedizione, infine, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato che, munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna, costituisce prova della eseguita notificazione. Non può dunque dubitarsi che le complesse formalità previste dalla legge n. 890/1982, finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito in ogni caso del procedimento di notificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli “agenti” e “impiegati” addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei “servizi postali” di “accettazione” e “recapito” “per espresso” di corrispondenza che il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione secondo la previsione del D.P.R. n. 156 del 1973 citato, art. 29 ad agenzie private alle quali gli artt. 129 e 138 del relativo regolamento attribuiscono le denominazioni rispettivamente di “Agenzia privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in loco” e “Agenzia per il recapito degli espressi postali”. Con la conseguenza necessitata che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) agenzia privata concessionaria a norma dell’art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia (“suoi fattorini”, cosi definiti all’art. 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto della estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta.

La stessa Corte di Cassazione — Sezione Tributaria sia con l’ord. n. 3932/2010, sia con la sent. n. 2922 del 13.2.2015, ha precisato che l’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.

Come chiarito dalla Cassazione nella recentissima sentenza 2922/15, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al «servizio postale universale» fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale; con la conseguenza che, se questo adempimento è affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 del Codice di procedura civile e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell’ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs. 546 del 1992, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata.

Ne consegue che la notifica deve considerarsi inesistente e non sanabile. Sulla base di tale argomentazione il gravame deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura ed eccezione. La condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia — Sez. XXIX, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e la cartella di pagamento n. …….

Condanna S. s.p.a. al pagamento delle spese legali in favore di S. s.r.l. che liquida in 2.500,00, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 luglio 2015.

…………………………………………….
Fonte: www.dirittoitaliano.it