L’invio telematico di una cartella esattoriale è debitamente notificata se abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea)”.

In tal senso si è espressa la sentenza n. 881/2 del 13 febbraio 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha affermato il principio secondo cui “la cartella di pagamento, per essere correttamente notificata tramite PEC, deve avere l’estensione .pfm”
Per i giudici siracusani, quindi, l’agente della riscossione può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata a condizione che l’invio telematico abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea)”.
L’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, infatti, escludendo l’applicazione dell’art. 149 bis c.p.c., “non riconosce l’equipollenza tra documento informatico e copia (informatica) del documento cartaceo, per cui l’esattore può e deve trasmettere solamente il documento informatico”.