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La comunicazione dei controlli automatici e  formali  (artt. 36/bis e 36/ter del DPR 600/73) costituisce un atto impugnabile in commissione tributaria (vedi sentenza in calce).

La Corte ricorda come nella propria elaborazione giurisprudenziale abbia più volte affermato (prima fra tutte sentenza n. 16293/07), che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente.

Sotto un altro aspetto, si è chiarito (sentt. nn. 17010/12, 10987/2011 e 25297/14) che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Sulla scorta di detti principi, infine, con la sentenza n. 25297/14 (e in senso conforme 7344/2012) si è affermata l’impugnabilità dell’avviso bonario di cui al terzo comma dell’articolo 36 bis DPR 600/73, che assolve ad una funzione analoga all’avviso, impugnato nel giudizio di cui parliamo, emesso ai sensi del quarto comma dell’articolo 36 ter dello stesso DPR 600/73.

Deve quindi concludersi, secondo la Corte, che l’avviso bonario di cui di cui al quarto comma dell’articolo 36 ter DPR 600/73 è autonomamente impugnabile; la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio e, pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.
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Fonte: www.iltributo.it

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CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 28 luglio 2015, n. 15957

«La Sig.ra G.T. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 183/34/13 con cui la  Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Sez. distaccata di Catania), confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa di un avviso bonario emesso ai sensi dell’articolo 36-ter DPR 600/73 a seguito del controllo formale del modello UNICO 2008 presentato dalla contribuente per il periodo d’imposta 2007.
Il ricorso si fonda su due motivi.
Con il primo motivo, riferito all’articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c. si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa giudicando l’avviso bonario atto non autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Con il secondo motivo, la ricorrerne contesta “l’erronea e contraddittoria motivazione della sentenza sul principio di diritto stabilito dalle SS.UU. con le sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007”.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
I due mezzi di ricorso sono da trattare congiuntamente (in quanto il secondo reitera sostanzialmente la censura proposta nel primo, arricchendo l’argomentazione volta a contrastare l’assunto della non impugnabilità dell’avviso bonario) a vanno giudicati manifestamente fondati.
Questa Corte ha infatti più volte affermato, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16293/07, che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una
pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente. Sotto altro aspetto, si è chiarito (sentt. nn. 17010/12, 10987/2011 e 25297/14) che  l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sulla scorta di detti principi, infine, con la sentenza n. 25297/14 si è affermata l’impugnabilità dell’avviso bonario di cui al terzo comma dell’articolo 36 bis DPR 600/73, che assolve ad una funzione analoga all’avviso, impugnato in questo giudizio, di cui al quarto comma dell’articolo 36 ter dello stesso DPR 600/73.
Deve quindi concludersi che l’avviso bonario di cui di cui al quarto comma dell’articolo 36 ter DPR 600/73 è autonomamente impugnabile; la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a tale principio e, pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.»
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che la relazione è stata notificata alle parti; che la ricorrente ha depositato memoria difensiva; che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.