Categoria: Economia, Fisco e Finanza

AGRICOLTURA: STANZIATI 52MLD DI EURO

Stanziati 52 miliardi di euro a favore del settore dell’agricoltura: il provvedimento attuativo per la programmazione dei fondi europei nel settore agricolo per i prossimi 7 anni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 25. A darne l’annuncio è stato il ministro Maurizio Martina durante la conferenza stampa a margine del CdM e più in particolare, si legge nella nota stampa di Palazzo Chigi, è stata approvata la nuova Politica Agricola Comune 2014-2020, ovvero:

«“La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013″, che consente al ministro delle politiche agricole Maurizio Martina di comunicare all’Unione Europea, entro il termine stabilito del 1 agosto, le scelte nazionali relative all’applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020».

Lavoro: giovani in agricoltura

Si tratta di una boccata di ossigeno importante per le imprese agricole. Dei 52 miliardi di euro previsti dalla nuova PAC circa 27 sono messi a disposizione del Paese per gli aiuti diretti del I Pilastro (pagamenti diretti), completamente finanziati dall’Europa. Ci sono poi 21 miliardi di euro volti a finanziare le misure del II Pilastro (sviluppo rurale), finanziati per metà dai fondi europei e per metà dall’Italia. A queste risorse vanno poi aggiunti i finanziamenti dell’OCM (Organizzazione Comune di Mercato) di circa 4 miliardi di euro.

In generale sono previste misure a favore dei giovani imprenditori agricoli, azioni a sostegno delle zone montane finalizzata alla tutela del territorio ed al mantenimento della vitalità dei contesti socio-economici più a rischio, incentivi a favore dei sistemi produttivi maggiormente sostenibili ed una particolare attenzione alle questioni legate al benessere animale.

Agroalimentare: piano campolibero per lavoro e imprese

Il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina ha dichiarato:

«Nei prossimi sette anni abbiamo a disposizione 52 miliardi di euro da investire per il rilancio e il futuro dell’agroalimentare nazionale. Abbiamo fatto scelte non banali come destinare 80 milioni di euro all’anno alle imprese agricole condotte da giovani, con la maggiorazione del 25% degli aiuti diretti per 5 anni. Così come abbiamo deciso che non percepiranno più aiuti soggetti come le banche, le assicurazioni, le società immobiliari e finanziarie. Non è la PAC che avremmo voluto, ma abbiamo lavorato intensamente in questi mesi con le Regioni per trovare una sintesi delle esigenze particolari dei vari territori. Ora i nostri imprenditori agricoli hanno un anno per adeguarsi alla riforma in vista della prima domanda unica che sarà nel 2015».

Costi auto non strumentali 2014: deducibilità.

La Legge di Stabilita` per il 2013, modificando l`art. 164 comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilita` per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:
– per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilita` del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all`importo di euro 18.075,99);
– per gli autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilita` del costo scende al 70%;
– per gli agenti rimane invariato all`80% il limite di deducibilita` e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto

Le dichiarazioni dei redditi 2013 (da presentare nel 2014) saranno dunque le prime a confrontarsi con i nuovi limiti.

LA CASSAZIONE ASSOLVE UN CONTRIBUENTE PER GLI OMESSI VERSAMENTI

La Corte di Cassazione – Sez. Terza Penale – con la sentenza n. 30574 dell’11 luglio 2014 ha assolto un contribuente per le omesse ritenute ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 per assoluta assenza dell’elemento psicologico del reato.
In sostanza, il ricorrente, a seguito di contestazione dell’Agenzia delle Entrate con cui gli si chiedevano chiarimenti in relazione al modello 770/2005, essendosi accertato il mancato versamento delle ritenute relativo all’anno d’imposta 2004, non appena appresa l’irregolarità aveva provveduto al versamento, comprensivo di sanzioni e di interessi.
Quindi, si sarebbe semplicemente trattato di una dimenticanza non potendo parlarsi di dolo, nemmeno generico, del ricorrente.
Infatti, il ritardo sarebbe dipeso dal fatto che la condotta omissiva contestatagli era stata commessa qualche mese dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria 2005, che aveva posticipato il termine per eseguire i versamenti fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, comminando una sanzione penale.
Quindi, è plausibile, in applicazione dell’art. 5 del codice penale, stante il breve periodo temporale intercorso tra l’entrata in vigore della predetta legge ed il tempus commissi delicti, che il ricorrente non fosse ancora a conoscenza delle innovazioni legislative o che non si fosse tempestivamente informato dal suo consulente fiscale, non commettendo con dolo il fatto ascrittogli.
La Cassazione, con la succitata sentenza, ha ribadito che per il reato di omesso versamento delle ritenute di cui all’art. 10-bis citato l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che richiede la mera consapevolezza della condotta omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010, depositata il 07/07/2010).
Non si tratta, tuttavia, di un dolo in “re ipsa”, in quanto lo stesso deve essere sempre provato e, quando di tale prova manca un’adeguata e logica motivazione, il contribuente deve essere mandato assolto.
Questi principi sono importanti per contestare le relative imputazioni di reato.

Bando Commercio: attivazione procedura telematica per fasi successive alla presentazione domanda

È attiva la procedura telematica per le fasi successive alla presentazione della domanda per il Bando Commercio. Si riportano in sintesi le fasi e gli adempimenti preliminari:
1) la Regione Puglia trasmette, per notifica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della ditta beneficiaria l’atto dirigenziale di concessione provvisoria del contributo;
2) entro trenta giorni dalla ricezione del messaggio di PEC la ditta beneficiaria deve formalizzare l’accettazione compilando il “Modulo A – Dichiarazione di accettazione delle agevolazioni e di avvio lavori” direttamente online sulla piattaforma dedicata al Bando Commercio;
3) per accedere alla procedura telematica la ditta deve effettuare il login al portale www.sistema.puglia.it con le credenziali personali con le quali è stata presentata la domanda. Entrando nella piattaforma del Bando Commercio, la ditta seguirà il seguente percorso: “Procedura Telematica” → “Presentazione Domande” → “Pratiche Personali per Concessione Agevolazioni” → “Modulo …”;
4) dopo aver inserito i dati richiesti, il Modulo A definitivo generato dalla procedura e firmato digitalmente dalla ditta deve essere caricato sul sistema cliccando su “Carica Accettazione”;
5) l’inserimento del modulo A di accettazione permetterà l’attivazione automatica delle successive fasi di richiesta di erogazione anticipazione e/o saldo. Tuttavia, qualora l’istruttoria sul modulo A di accettazione risultasse negativa, le conseguenti richieste di erogazione anticipazione/saldo sarebbero sospese;
6) per la (eventuale) procedura di richiesta di erogazione dell’anticipazione del contributo “Modulo E”, si rammenta che l’Ufficio validerà la correttezza della fideiussione caricata, ma procederà con i restanti adempimenti solo dopo la trasmissione della polizza fideiussoria in originale completa di firme autenticate dal notaio. –

Assegno mantenimento per figli e coniuge dal giudice: detrazione, rivalutazione 730

Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi nel 730 e nel modello unico a patto che rispettanto alcuni requisiti.
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento

Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.

Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.

Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 – aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”). Il giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di adeguamento Istat potranno essere portate in detrazione dall’Irpef del soggetto che le sostiene ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice lo preveda tale criterio di adeguamento automatico.

Somme aggiuntive date insieme all’assegno
Somme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non sarà detraibile (risoluzione n. 448/E del 2008): forse perchè le cosiderano una sorta di donazione.

Requisiti per la deducibilità degli assegni di mantenimento
Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge  ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.

L’agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.

In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.

Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011.

Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronucnia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce di questa pronucnia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”. Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell’asssegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.

Assegno mantenimento per i figli
Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualcunque titolo date all’ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un’unica soluzione.