Autore: Massimo Lotti

CIG IN DEROGA: NUOVE REGOLE E FINANZIAMENTI 2014

Aumenta la dotazione per finanziare la cassa integrazione in deroga 2014: la copertura sale a 1,72 miliardi, 320 milioni di euro in più rispetto a quanto previsto dalla Legge di Stabilità, anche se per il momento la liquidità disponibile per i pagamenti è pari a 400 milioni. Il governo sta dunque preparando uno specifico provvedimento per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, che conterrà anche nuove regole (paletti più rigidi per concedere la cig). Intanto, dell’1,4 milioni inizialmente previsti, 800mila di euro sono stati utilizzati per pagare i trattamenti 2013.

Nuovi stanziamenti

Nuove coperture

La copertura delle nuove risorse è garantita da somme non utilizzate riferite a leggi esistenti (Bonus Letta, contratti di produttività) oppure derivanti dal cosiddetto Fondo dello 0,30%, per la maggior parte nella disponibilità del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e per 92,4 milioni nella disponibilità dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Il ministero del Lavoro annuncia che queste decisioni confluiranno in uno specifico provvedimento finalizzato al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Nuove regole

Nel frattempo, arrivano anche nuove regole per erogarli: no alla cig in deroga in caso di cessazione dell’attività aziendale, sale l’anzianità aziendale necessaria per accedere agli ammortizzatori, fruizione limitata a 11 mesi per il 2014 e cinque mesi per il 2015 per la fruizione della CIG in deroga. Per il solo 2014, saranno ammesse specifiche deroghe autorizzate in ambito regionale o nazionale. L’obiettivo, spiega il ministero del Lavoro Giuliano Poletti, è un nuovo assetto complessivo degli ammortizzatori sociali i cui principi sono fissati nella legge delega sul lavoro in discussione al Senato, che vedrà un ruolo crescente delle politiche attive per il lavoro.

AGRICOLTURA: STANZIATI 52MLD DI EURO

Stanziati 52 miliardi di euro a favore del settore dell’agricoltura: il provvedimento attuativo per la programmazione dei fondi europei nel settore agricolo per i prossimi 7 anni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 25. A darne l’annuncio è stato il ministro Maurizio Martina durante la conferenza stampa a margine del CdM e più in particolare, si legge nella nota stampa di Palazzo Chigi, è stata approvata la nuova Politica Agricola Comune 2014-2020, ovvero:

«“La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013″, che consente al ministro delle politiche agricole Maurizio Martina di comunicare all’Unione Europea, entro il termine stabilito del 1 agosto, le scelte nazionali relative all’applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020».

Lavoro: giovani in agricoltura

Si tratta di una boccata di ossigeno importante per le imprese agricole. Dei 52 miliardi di euro previsti dalla nuova PAC circa 27 sono messi a disposizione del Paese per gli aiuti diretti del I Pilastro (pagamenti diretti), completamente finanziati dall’Europa. Ci sono poi 21 miliardi di euro volti a finanziare le misure del II Pilastro (sviluppo rurale), finanziati per metà dai fondi europei e per metà dall’Italia. A queste risorse vanno poi aggiunti i finanziamenti dell’OCM (Organizzazione Comune di Mercato) di circa 4 miliardi di euro.

In generale sono previste misure a favore dei giovani imprenditori agricoli, azioni a sostegno delle zone montane finalizzata alla tutela del territorio ed al mantenimento della vitalità dei contesti socio-economici più a rischio, incentivi a favore dei sistemi produttivi maggiormente sostenibili ed una particolare attenzione alle questioni legate al benessere animale.

Agroalimentare: piano campolibero per lavoro e imprese

Il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina ha dichiarato:

«Nei prossimi sette anni abbiamo a disposizione 52 miliardi di euro da investire per il rilancio e il futuro dell’agroalimentare nazionale. Abbiamo fatto scelte non banali come destinare 80 milioni di euro all’anno alle imprese agricole condotte da giovani, con la maggiorazione del 25% degli aiuti diretti per 5 anni. Così come abbiamo deciso che non percepiranno più aiuti soggetti come le banche, le assicurazioni, le società immobiliari e finanziarie. Non è la PAC che avremmo voluto, ma abbiamo lavorato intensamente in questi mesi con le Regioni per trovare una sintesi delle esigenze particolari dei vari territori. Ora i nostri imprenditori agricoli hanno un anno per adeguarsi alla riforma in vista della prima domanda unica che sarà nel 2015».

Costi auto non strumentali 2014: deducibilità.

La Legge di Stabilita` per il 2013, modificando l`art. 164 comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilita` per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:
– per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilita` del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all`importo di euro 18.075,99);
– per gli autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilita` del costo scende al 70%;
– per gli agenti rimane invariato all`80% il limite di deducibilita` e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto

Le dichiarazioni dei redditi 2013 (da presentare nel 2014) saranno dunque le prime a confrontarsi con i nuovi limiti.

Licenziamento per giusta causa, il disvalore ambiente può essere rilevante ai fini della decisione

In materia di illeciti disciplinari può essere rilevante l’elemento costituito dal disvalore ambientale, che può assumere la condotta del dipendente, in quanto modello diseducativo o comunque disincentivante nei confronti degli altri dipendenti della compagine aziendale.
Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 12806 del 6 giugno 2014 in tema di licenziamento per giusta causa, statuendo la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, assentatosi ingiustificatamente dal servizio a seguito del diniego di ferie nel periodo desiderato, a nulla rilevando il fatto che si tratta dell’unico episodio di insubordinazione nella sua lunga carriera lavorativa.
Per i giudici la condotta del lavoratore contraria alle norme disciplinari crea un “disvalore ambientale”, risultando di cattivo esempio per i colleghi, e lede irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

LA CASSAZIONE ASSOLVE UN CONTRIBUENTE PER GLI OMESSI VERSAMENTI

La Corte di Cassazione – Sez. Terza Penale – con la sentenza n. 30574 dell’11 luglio 2014 ha assolto un contribuente per le omesse ritenute ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 per assoluta assenza dell’elemento psicologico del reato.
In sostanza, il ricorrente, a seguito di contestazione dell’Agenzia delle Entrate con cui gli si chiedevano chiarimenti in relazione al modello 770/2005, essendosi accertato il mancato versamento delle ritenute relativo all’anno d’imposta 2004, non appena appresa l’irregolarità aveva provveduto al versamento, comprensivo di sanzioni e di interessi.
Quindi, si sarebbe semplicemente trattato di una dimenticanza non potendo parlarsi di dolo, nemmeno generico, del ricorrente.
Infatti, il ritardo sarebbe dipeso dal fatto che la condotta omissiva contestatagli era stata commessa qualche mese dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria 2005, che aveva posticipato il termine per eseguire i versamenti fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, comminando una sanzione penale.
Quindi, è plausibile, in applicazione dell’art. 5 del codice penale, stante il breve periodo temporale intercorso tra l’entrata in vigore della predetta legge ed il tempus commissi delicti, che il ricorrente non fosse ancora a conoscenza delle innovazioni legislative o che non si fosse tempestivamente informato dal suo consulente fiscale, non commettendo con dolo il fatto ascrittogli.
La Cassazione, con la succitata sentenza, ha ribadito che per il reato di omesso versamento delle ritenute di cui all’art. 10-bis citato l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che richiede la mera consapevolezza della condotta omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010, depositata il 07/07/2010).
Non si tratta, tuttavia, di un dolo in “re ipsa”, in quanto lo stesso deve essere sempre provato e, quando di tale prova manca un’adeguata e logica motivazione, il contribuente deve essere mandato assolto.
Questi principi sono importanti per contestare le relative imputazioni di reato.

Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati Tar Campania – sentenza 16/07/2014 – 1383

Interessante pronuncia del Tar Campania Salerno, in tema di affidamento senza gara di Servizi Legali a professionisti esterni.

In via preliminare, il Collegio osserva che rientra nella giurisdizione amministrativa un ricorso con il quale si impugna una delibera di  conferimento di servizi legali ad alcuni professionisti privati senza una preventiva gara ad evidenza pubblica, atteso che in tal caso il petitum sostanziale fatto valere in giudizio non attiene alla pretesa del ricorrente di conseguire l’incarico bensì alla pretesa di legalità dell’azione amministrativa, ossia alla pretesa che l’Amministrazione, pur quando agisce secondo il diritto privato, pervenga alla selezione del contraente sulla base di procedure amministrativa trasparenti e non discriminatorie, aperte alla partecipazione di tutti gli aventi diritto.

oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si Esso, quindi, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, iter del giudizio, dalla non prede terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

E’ illegittima la delibera con la quale un comune ha affidato una serie di servizi legali a professionisti privati (nella specie si trattava  dell’affidamento dell’incarico annuale per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale in favore degli organi comunali) senza esperire una procedura comparativa di tipo concorsuale per la scelta del miglior contraente, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, potevano aspirare al conseguimento dell’incarico, in violazione di quanto previsto, in via generale, dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 32 del D.L. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, a mente del quale le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti esterni, potendo procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ed alle condizioni e con i presupposti specificatamente individuati 31/7/2014 Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati.

Ha osservato la sentenza in rassegna che, nella specie, l’incarico affidato ai legali esterni consisteva nella complessiva attività di assistenza e consulenza legale da espletarsi in favore del Comune, ovvero nella gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo, come specificato nello schema di convenzione, di attività di consultazioni orali, scritte, e di redazione di pareri.

In buona sostanza, non si trattava, nello specifico, dell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma, piuttosto, della organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.

E’ stato ricordato quanto espresso di recente dalla giurisprudenza contabile ( Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Basilicata, parere n. 8/09) e  all’autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale occorre distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo, caratterizzandosi il servizio legale per un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al singolo contratto d’opera intellettuale.

Mentre il patrocinio legale, infatti, costituendo il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, il Servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale.

Bando Commercio: attivazione procedura telematica per fasi successive alla presentazione domanda

È attiva la procedura telematica per le fasi successive alla presentazione della domanda per il Bando Commercio. Si riportano in sintesi le fasi e gli adempimenti preliminari:
1) la Regione Puglia trasmette, per notifica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della ditta beneficiaria l’atto dirigenziale di concessione provvisoria del contributo;
2) entro trenta giorni dalla ricezione del messaggio di PEC la ditta beneficiaria deve formalizzare l’accettazione compilando il “Modulo A – Dichiarazione di accettazione delle agevolazioni e di avvio lavori” direttamente online sulla piattaforma dedicata al Bando Commercio;
3) per accedere alla procedura telematica la ditta deve effettuare il login al portale www.sistema.puglia.it con le credenziali personali con le quali è stata presentata la domanda. Entrando nella piattaforma del Bando Commercio, la ditta seguirà il seguente percorso: “Procedura Telematica” → “Presentazione Domande” → “Pratiche Personali per Concessione Agevolazioni” → “Modulo …”;
4) dopo aver inserito i dati richiesti, il Modulo A definitivo generato dalla procedura e firmato digitalmente dalla ditta deve essere caricato sul sistema cliccando su “Carica Accettazione”;
5) l’inserimento del modulo A di accettazione permetterà l’attivazione automatica delle successive fasi di richiesta di erogazione anticipazione e/o saldo. Tuttavia, qualora l’istruttoria sul modulo A di accettazione risultasse negativa, le conseguenti richieste di erogazione anticipazione/saldo sarebbero sospese;
6) per la (eventuale) procedura di richiesta di erogazione dell’anticipazione del contributo “Modulo E”, si rammenta che l’Ufficio validerà la correttezza della fideiussione caricata, ma procederà con i restanti adempimenti solo dopo la trasmissione della polizza fideiussoria in originale completa di firme autenticate dal notaio. –

Guida all’indennità di maternità, anche per disoccupate

Una piccola guida per capire quanto vale l’indennità di maternità durante il congedo, come richiederla e quali sono i soggetti titolati a presentare la richiesta. Una richiesta che, come vedremo, contempla anche chi è disoccupata e non ha un lavoro retribuito cercando al solito di dare risposte alle vostre domande e informazioni utili per orientarvi.

Cos’è l’indennità di maternità e a chi spetta
Rappresnta un assegno dato in busta paga come integrazione salariale sostitutiva della retribuzione per un periodo prefissato di tempo (massimo 5 mesi), erogata dall’Inps alle lavoratrici per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (congedo di maternità).

Prima di tutto vediamo quali sono le categorie di lavoratrici a cui spetta ossia:

  1. lavoratrici dipendenti titolari di un rapporto di lavoro retribuito, escluso il caso delle lavoratrici domestiche che non sono riuscite a versare almeno un anno di contributi INPS nei due anni precedenti la maternità o almeno sei mesi nell’anno precedente
  2. lavoratrici agricole a tempo determinato con attività prestata almeno pari a 51 giorni lavorativi totalizzati nell’anno precedente la maternità
  3. lavoratrici autonome che sono iscritte alla propria cassa previdenziale autonoma ossia le librere professioniste con proprio albo semprechè soddisfino come requisito quello di aver presentaot la domanda a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto
  4. Disoccupate senza lavoro: spetterà infatti anche a coloro che non hanno lavoro o sono sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternità, nonchè anche per coloro che  hanno diritto all’indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità; lo stesso diritto spetta anche alle disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione (ad esempio lavori in capo artistico, teatrale e cinematografico) a condizione che:
    1) non siano trascorsi più di 180 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità;
    2) siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo. In questo caso come vedremo in seguito non è necessario avere un lavoro per accedere a questa forma di prestazione assistenziale in quanto esiste l’assegno sociale del comune che è sempre un costo sostenuto dall’INPS;
  5. lavoratrici domestiche (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
  6. lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità).

Quanto dura l’indennità di maternità
La suddetta indennità spetta per un periodo complessivo di cinque mesi che vanno da due mesi prima della gravidanza ( a meno che non si richieda esplicitamente ma serve il certificato del ginecologo, di andare al lavoro anche per l’ottavo e nono mese e prolungare la maternità pertanto fino al quarto o quinto mese dopo il parto, e con questa l’indennità economica relativa).

Quanto vale l’assegno di maternità
Premesso che durante la maternità talune aziende danno anche dei premi a chi partorisce come assegni per il figlio o agevolazioni, nel caso dell’indennità di maternità invece abbiamo che per cinque mesi la lavoratrice percepirà un assegno anche da parte dell’INPS (o da parte della cassa di previdenza di appartenenza della lavartrice autonoma) di un importo che varia annualmente secondo le tabelle predisposte dall’INPS.

L’assegno  è pari all’80 per cento della retribuzione media giornaliera convenzionale per tutto il periodo di astensione dal lavoro e varia anche in relazione ai contributi versati
Nel caso invece dell’assegno sociale erogato dal comune per le lavoratrici disoccupate invece si potrà avere diritto ad un  assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55. per ogni figlio nato (per cui due nel caso di pato gemellare). Nel caso invece in cui la madre sia occupata l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione ipotesi quest’ultima in cui può essere previsto un’inddenittà per il differenziale.

Il calcolo è piuttosto complesso per cui vale la pena semplicemente sapere quanto potrebbe valere al di là degli scostamenti, a mio avviso non molto significativi, che si potranno avere da caso a caso ma se vi ci volete cimentare sappiate che l’INPS ve lo può calcolare agilmente in quanto da soli dovreste prendere. Il calcolo è quello utilizzato per la malattia; in pratica si prendono le giornate feriali compreso il sabato in caso di settimana corta e con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali per tutta la durata del congedo parentale e nel caso degli impiegati si divide questo per 30 mentre per gli operai diviso 26. Pertanto il coefficiente per la sesta giornata va preso in considerazione soltanto per gli operai con paga oraria.gli operai dividerlo per 26 mentre per operai con paga oraria diviso il numero delle giornate retribuite. In caso di settimana corta si moltiplica per  1,2.

Per le lavoratrici auonome per esempio il contributo di maternità erogato dalla cassa di previdenza di appartenenza è dato dai cinque dodicesimi dell’80%  del reddito prodotto nel secondo anno precedente quello della domanda e sempre chè il risultato così ottenuto dal calcolo sia inferiore a cinque volte l’importo minimo stabilito dall’INPS  prendendo come riferimento il solo reddito derivante dall’attività professionale.

Fattispecie particolari in cui si ha comunque diritto
Si avrà diritto come deto sopra anche nel caso di affidamento, aborto spontaneo e terapeutico purchè si abbia avuto dopo il terzo mese di gravidanza e rdiucendo l’indennità ad una sola mensilità.

Assegno del Comune per le non lavoratrici o disoccupate
Come indicato in premessa non solo le lavoratrici possono richiedere questo assegno ma anche le disoccupate semprechè rispettino alcuni requisiti e seguano una procedura diversa in quanto questo viene richiesto al proprio comune di residenza e semprechè siano rispettati i seguenti requisiti:

  1. nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
  2. la madre sia Cittadina italiana o comunitaria residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato oppure cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
  3. Il modello ISEE non presenti un indicatore che superi il valore dell’Indicatore della Situazione Economica che potrete facilmente sapere andando ad un qualsiasi CAFIn caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

Come richiedere l’indennità di maternità
Dovrete presentare apposita domanda al vostro datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio se diverso dalla residenza) prima della data di inizio del congedo di maternità o al massimo entro il termine di un anno dalla fine del congedo di maternità pena la decadenza dal beneficio utilizzando il modello Mod.Mat. SR01. Le disoccupate presentano la domanda solo all’Inps per l’ottenimento dell’assegno da parte del comune.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.

Vi segnalo comunque la documentazione da produrre per preallertarvi:

  1. Certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale) contenente la data presunta del parto da inserire in una busta chiusa;
  2. Certificato di nascita del bambino o autocertificazione da consegnare di regola entro 30 giorni dal parto.
  3. Copia del provvedimento con il quale il Servizio ispezione del lavoro ha disposto altri periodi di astensione obbligatoria dal lavoro. Non occorre consegnare tale copia se il provvedimento viene inviato all’Inps dal Servizio ispezione;
  4. Documentazione medica da cui risulta l’interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gravidanza;
  5. Per le lavoratrici che scelgono la flessibilità, certificazioni mediche rilasciate in data non successiva alla fine del 7° mese di gravidanza: 1) dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (ASL) o con esso convenzionato; 2) dal medico aziendale, ove previsto. Le certificazioni vanno presentate all’INPS in busta chiusa.

La documentazione come anche mote informazioni utili potete scaricarle qui in questa sezione specifica del sito dell’INPS.

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

CHI PAGA
L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

Riferimenti normativi
Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Legge 11 dicembre 1990, n. 379
Legge 8 agosto 1995, n. 335

Assegno mantenimento per figli e coniuge dal giudice: detrazione, rivalutazione 730

Gli assegni di mantenimento disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi nel 730 e nel modello unico a patto che rispettanto alcuni requisiti.
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento

Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.

Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.

Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 – aveva sancito che “gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat”). Il giudice deve stabilire quanto e’ necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all’indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l’argomento leggendovi anche l’articolo sulla rivalutazione dell’assegno familiare. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di adeguamento Istat potranno essere portate in detrazione dall’Irpef del soggetto che le sostiene ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice lo preveda tale criterio di adeguamento automatico.

Somme aggiuntive date insieme all’assegno
Somme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non sarà detraibile (risoluzione n. 448/E del 2008): forse perchè le cosiderano una sorta di donazione.

Requisiti per la deducibilità degli assegni di mantenimento
Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge  ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una “una tantum” per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.

L’agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l’art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto e’ necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l’adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall’art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all’assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.

In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell’art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento”.

Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10323 del 10 maggio 2011.

Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronucnia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull’eventuale accordo economico riguardante l’assegno di mantenimento alla luce di questa pronucnia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”. Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell’asssegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.

Assegno mantenimento per i figli
Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualcunque titolo date all’ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un’unica soluzione.