Autore: Massimo Lotti

Lavoratori dipendenti: quali i benefici previsti dalla L.104/92.

Coloro che, essendo lavoratori dipendenti o parenti di persone che sono stati riconosciuti, dalla commissione incaricata, soggetto portatore di Handicap in base alla L. 104/92 art. 33, possono usufruire dei benefici previsti dalla stessa legge per i lavoratori dipendenti.
Intanto occorre munirsi del Verbale di riconoscimento Handicap L.104/92 art.33
Innanzitutto, se è affetti da patologie gravi, il dipendente, pensionato o familiare  tuo familiare deve presentare domanda di riconoscimento di handicap grave in base alla L.104/92.
Il modulo di richiesta è disponibile all’ufficio invalidi della Ausl di appartenenza. 

In breve tempo sarà effettuata una visita medico collegiale dalla commissione Asl preposta all’accertamento.
Alla visita è bene portare tutti i certificati medici di specialisti della sanità pubblica, relativi alle patologie riconosciute. 

Successivemente arriverà a casa il verbale della commissione, e se dallo stesso risulterà riconosciuto un Handicap in base all’ art. 33 Legge 104/92 puoi usufruire di parecchi vantaggi.
In caso di lavoratore dipendente si può:

a) richiedere tre giorni (frazionabili) di congedo per ogni mese di lavoro. Per esempio: Se, invece, si ha ha bisogno di sole due ore di permesso ogni giorno lavorativo, si può chiedere i tre giorni frazionati anche in ore giornaliere, ossia lavorare due ore in meno al giorno.  Il lavoratore che usufruisce di questi permessi, per se o per un familiare, ha diritto all’intero stipendio mensile ed alla tredicesima, senza nessuna decurtazione. I permessi, oltrechè al lavoratore portatore di handicap spettano per l’assistenza dei figli malati ed anch’essi riconosciuti dalla commissione portatori di handicap in base alla L. 104/92 art.33, ed anche per i genitori, per i fratelli, per gli zii o nonni sempre che questi non abbiano altre persone che li assistano.

b) diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria residenza.

c)  diritto all’ accredito di due mesi all’anno di contributi figurativi, e sino ad un massimo di cinque anni. In questo modo è possibile andare in pensione con un anticipo di cinque anni rispetto a quanto previsto per gli altri lavoratori.

d) diritto a due anni di aspettativa per la assistenza di un familiare stretto malato, riconosciuto sempre dalla stessa L. 104/92 art.33. Per questi due anni di aspettativa si riceverà lo stipendio decurtato di una percentuale a seconda dell’importo annuale percepito. Se lo stipendio è medio-basso lo si avrà praticamente quasi per intero, mentre se lo stipendio è medio-alto sarà decurtato un po’ di più ed i contributi previdenziali saranno versati per intero.

Fonte: http://lavoroefinanza.soldionline.it

Come calcolare il valore di riscatto di una polizza vita a premi periodici.

Il valore di riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita è il controvalore monetario della polizza al momento della richiesta di liquidazione anticipata da parte del Contraente. Per le polizze che prevedono pagamenti periodici da parte del cliente, spesso tale valore è molto più basso di quanto questi si aspetti, in quanto sono previste forti penalità per le liquidazioni richieste prima della scadenza naturale. Ora andremo a vedere come calcolare il valore di riscatto di un’assicurazione e quali sono gli eventuali premi.
Le polizze che prevedono pagamenti periodici (ad esempio annuali o mensili) sono liquidabili solo dopo 3 anni di contribuzione. Se il contraente paga per meno di 3 anni non avrà maturato alcuna liquidazione: il valore di riscatto del contratto sarà cioè pari a zero. Dopo i 3 anni, per calcolare il valore di riscatto occorre reperire l’ultimo estratto conto che la Compagnia ci ha inviato e andare a leggere la prestazione assicurata (quella che ci verrebbe liquidata a scadenza o in caso di morte).
Consideriamo il numero di annualità di premio pagate, rapportiamolo agli anni della durata del contratto e applichiamo questa proporzione alla prestazione assicurata: otteniamo il cosiddetto capitale assicurato ridotto. Ora dobbiamo applicare la penalità, quasi sempre individuata da un tasso di sconto. Tale tasso è indicato nelle condizioni di assicurazione, nel capitolo dedicato al riscatto, ma è comunque in genere pari a circa il 3,5%.
Calcoliamo ora il numero di anni che mancano alla scadenza: il capitale ridotto andrà diviso per un coefficiente pari al tasso di sconto più uno, il tutto elevato alla durata del contratto. Ad esempio se il capitale ridotto è di 10.000 Euro e mancano 5 anni alla scadenza, il valore di riscatto lordo potrà essere: 10.000 diviso (1 più 3,5%)
Al valore di riscatto così calcolato occorrerà sottrarre le imposte: esse saranno pari al 20% della differenza tra il valore di riscatto lordo e i premi pagati. Il risultato sarà il valore di riscatto netto, ossia quanto effettivamente verrà liquidato dalla Compagnia al Cliente. Facciamo un altro esempio: poniamo che:
1 – il tasso di rendimento di un determinato fondo sia pari a 5%
2 – il premio versato sia 10000,00
3 – i caricamenti (costi della polizza) siano quantificabili in 350,00 (talvolta una parte è fissa ed una in percentuale al premio versato)
4 – infine la cosa fondamentale è la RETROCESSIONE riconosciuta al cliente ovvero la percentuale del tasso (v. punto 1) che viene applicata al premio.

ESEMPIO:  tasso 5% – retrocessione 95%  = 4,75% che va applicato al premio: 10000 – 350 (punti 2 e 3) = 9650
perciò 9650 x 4,75% = 458,38 rendimento del primo anno!

Fonte: http://lavoroefinanza.soldionline.it

Nulla la Cartella esattoriale priva di motivazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013 interviene in materia di riscossione in particolare sull’emissione della cartella di pagamento in seguito alla comunicazione di cui all’art. 36 36 bis del dpr n.600/1973 o 54 bis del dpr n.633/1972.

Gli Ermellini hanno statuito che “la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzazione desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma < l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. N.11466/2011).”

Nel caso di specie si è avuto una contrapposizione tra l’Agenzia delle Entrate e una società sulla“carenza di motivazione” della cartella di pagamento, carenza rilevata dai giudici tributari, tanto da condurli a dichiarare “la nullità dell’atto”.

La carenza della motivazione, alla luce di quanto sopra scritto, viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerano acclarate le lacune nel “contenuto motivazionale della cartella”, evidenziandone il peso, in negativo per il Fisco. E questa omessa comunicazione non può essere resa meno rilevante da una presunta “conoscenza di fatto”, da parte del contribuente, degli elementi centrali della “cartella di pagamento”.

Risparmi: i clienti delle banche investono alla cieca

Che l’empowerment finanziario, ossia la responsabilità delle decisioni economiche, sia legato al ruolo che le banche occupano all’interno del mercato dei prodotti finanziari, lo conferma l’ultima indagine di ING condotta in 13 Paesi su un campione di 12.000 persone, secondo la quale 8 europei su 10 ritengono le decisioni di carattere finanziario una priorità.

Stando allo studio, infatti, a fronte di una media europea del 73% dei risparmiatori che riconosce tale responsabilità, sollevando così le banche dal ruolo di decisore, il massimo livello di empowerment si registra in Inghilterra (83%), seguita da Austria e Repubblica Ceca (82%), mentre agli ultimi posti si classificano la Turchia (63%), la Spagna (67%) e anche l’Italia (69%), paesi nei quali la figura della banca è più centrale rispetto alla media.

L’indagine, inoltre, conferma anche la crescita della propensione al risparmio con l’avanzare dell’età: il livello di responsabilità degli under 25 (66%) è inferiore rispetto a quello dei 55enni (77%) e sembra riflettere la tendenza agli investimenti.

Diversamente da coloro che affidano la responsabilità finanziaria dei propri risparmi alle banche, i cittadini europei con un alto livello di empowerment finanziario hanno una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel management delle finanze personali: solo il 20% dei più responsabili rischia di trovare il proprio conto bancario “in rosso”, contro il 32% di chi delega agli istituti bancari.
Dall’indagine, infine, emerge in maniera molto chiara come la gestione dei propri risparmi sia diventata negli ultimi dieci anni, complice anche la crisi finanziaria, complessa e difficoltosa per ben il 67% dei cittadini dell’Eurozona, italiani in testa con un 82% di persone disorientate, seguiti dai turchi (75%) e dai romeni (73%).

I motivi?
Su tutti, gli italiani indicano l’assenza di strumenti adeguati per un’amministrazione efficace del proprio bilancio.
Unica nota positiva, la figura del promotore finanziario italiano ed il mobile banking che si confermano i migliori strumenti per avere un maggiore controllo sul proprio denaro.

Lo dichiarano 8 risparmiatori europei su 10, con l’Italia posizionata sopra alla media (83%), che sostengono di avere migliorato la gestione delle proprie finanze grazie all’aiuto del promotore finanziario ed alla possibilità di accedere ai servizi bancari attraverso smartphone e tablet.
Risultati indagine ING

Fonte: www.eaprilia.it

Vendita polizze in banca

MILANO – Durissimo attacco alle banche italiane ed in particolare alle procedure di vendita di prodotti creditizi e assicurativi. L’inchiesta è di Altroconsumo e prende in considerazione 280 filiali di istituti di credito. I risultati sono davvero sconcertanti: più di una banca (o di una finanziaria) su tre obbligherebbe il cliente – che chiede un prestito o un mutuo – ad acquistare contestualmente anche una polizza assicurativa (conditio sine qua non per ottenere la linea di credito). I casi sono stati portati all’attenzione dell’Antitrust e dell’IVASS, della Banca d’Italia e dell’AGCM, affinché si attivino immediatamente per mettere fine – scrive Altroconsumo – “a questa pratica commerciale scorretta”.
In particolare, si è rilevato come sul fronte delle polizze obbligatorie, queste sarebbero vendute senza il necessario confronto: “nessuna banca e nessuna finanziaria – scrive in una nota Altroconsumo – che chiede una copertura assicurativa obbligatoria per rilasciare il prestito, ci ha consegnato i preventivi di altre due Compagnie con cui non ha legami, come vuole la legge proprio per garantire la migliore scelta al cliente”. La domanda che ci si pone è la seguente: come mai gli Organismi di Controllo non si sono mai accorti di tali pratiche bancarie fuori dai dettati normativi?

Fonte: www.snachannel.it

FONDO DI GARANZIA LIQUIDITA’ (L.662/96)

Il Fondo Centrale di Garanzia è lo strumento che lo Stato Italiano mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese per favorire l’accesso a finanziamenti bancari per investimenti e per liquidità purchè finalizzati all’attività di impresa. La copertura massima garantita dell’investimento è dell’80% per un importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di euro.

I settori ammissibili sono tutti i settori produttivi ad esclusione dei programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Agroindustria), della Siderurgia, della Cantieristica Navale, dell’Industria Carboniera e delle Fibre Sintetiche. òa novità del 14.02.2014 è che l’intervento del Fondo di Garanzia è stato esteso anche ai professionisti e agli studi professionali.

Le operazioni finanziarie ammissibili sono:

  1. Finanziamenti a medio e lungo termine a fronte di investimenti;
  2. Prestiti partecipatici a fronte di investimenti;
  3. Operazioni su capitali di rischio;
  4. Operazioni dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nonché operazioni di liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi;
  5. Anticipazioni di crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
  6. Consolidamenti di passività a breve;
  7. Finanziamenti per breve termine, consolidamento, fidejussioni, finanziamenti per liquidità in genere, etc;

Le procedure per la richiesta e l’ottenimento della garanzia sono particolarmente snelle, i tempi medi di risposta sono di 30 gg lavorativi a decorrere dalla data di richiesta.

COS’È LA GARANZIA PUBBLICA E COSA FARE PER OTTENERLA (Legge 662/96)

Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica a  fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all’estero. L’impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa  può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa quindi non ha un contributo in denaro ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che interviene fino al 60 (o all’80% in alcuni casi) del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro.

Il Fondo centrale di garanzia non interviene nel rapporto Banca/Impresa e quindi tassi di interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo ecc., sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese. La normativa relativa all’intervento del Fondo non detta, infatti,  alcuna indicazione in proposito.

Le operazioni di leasing rientrano tra le operazioni di finanziamento e pertanto possono accedere alla garanzia del Fondo.

QUALI IMPORTI GARANTISCE, COSA GARANTISCE  E CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA GARANZIA PUBBLICA

Ciascuna impresa può beneficiare complessivamente di un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro. Questa cifra si riferisce all’esposizione in essere alla data di presentazione della domanda, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate. Ciò significa che, per esempio, se un’impresa è stata garantita per un milione di euro, ma ne ha già rimborsato 400 mila, può ottenere un’altra garanzia fino ad un massimo di 900 mila euro. Per le sole imprese di trasporto merci su strada per conto terzi l’importo massimo garantito è di 750 mila euro.

COSA GARANTISCE

Le imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo per ogni tipo di esigenza finanziaria. Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa: operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre operazioni quali, per esempio, finanziamenti a breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA GARANZIA PUBBLICA

Possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia  le PMI, comprese quelle artigiane, ubicate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero). I requisiti dimensionali, settoriali e territoriali  è che le PMI devono essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria in vigore. Sono ammissibili le Pmi appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione, ad oggi, dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera e della siderurgia (i cosiddetti settori “sensibili” esclusi dall’Unione Europea). Le imprese agricole possono però avvalersi della controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Da un punto di vista territoriale possono accedere alla garanzia le Pmi situate sul territorio nazionale.

VALUTAZIONE DEI DATI ECONOMICO FINANZIARI DELL’IMPRESA

Accertati i requisiti occorre verificare un’ulteriore condizione: il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato infatti alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Per le operazioni di consolidamento delle passività a breve e nel caso di acquisizione di partecipazione il Fondo acquisisce ulteriori informazioni relative alle singole operazioni di finanziamento. 

CONFIDI

Il Confidi è un consorzio italiano di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. 

COFIDI PUGLIA

E’ un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia (art.107 testo Unico Bancario) accreditato al Fondo Centrale di Garanzia. Conta 10.000 soci ed oltre 100.000.000 di garanzia in essere. Il Cofidi Puglia trae le sue origini dalla volontà di cinque Confidi del Sistema CNA Pugliese, per raggiungere forme più evolute nel rilascio della Garanzia. L’esperienza, la professionalità e la disponibilità del Sistema Confidi CNA, accumulati nel corso di tutti questi anni, hanno permesso di assistere e accompagnare migliaia di PMI nell’ottenimento di credito. Mission: essere cooperativa significa che le imprese socie si aiutano tra di loro attraverso le quote sociali versate esprimendo i valori di:

  • Mutualità
  • Socialità
  • Partecipazione
  • Condivisione
  • Vicinanza territoriale
COSVIG
 
La Confesercenti – Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi – e Commerfin –Società consortile per azioni – hanno costituito nel 2006 il Consorzio Cosvig – Consorzio nazionale di sostegno e sviluppo delle garanzie – per favorire l’accesso delle PMI al finanziamento bancario, attraverso la concessione – rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia – di una garanzia diretta, esplicita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile PMI associate a Confesercenti di qualsiasi settore (tranne le imprese agricole e quelle appartenenti ai settori esclusi dall’Unione Europea: cantieristica navale; industria automobilistica; ecc) che hanno sede nelle regioni Molise, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria (le PMI della Lombardia possono far riferimento unicamente ai Partner Confesercenti della Rete Creditpass) possono rivolgersi direttamente alle strutture territoriali Cosvig presso Confesercenti oppure ai Partner Confesercenti della Creditpass per avere un servizio di consulenza e assistenza qualificata.

DISEGNO E DESIGN: Finanziamento di disegni e modelli industriali

Disegni+2

Data apertura bando: 06 novembre 2014

Data prevista chiusura bando: a sportello

Programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e  modelli industriali.

Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;
  • avere sede legale e operativa in Italia;
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

Le agevolazioni di cui al presente Bando non possono, pertanto, essere concesse:

  • a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato.

Oggetto dell’agevolazione

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo.

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che – alla data di presentazione della domanda di agevolazione – sia registrato e di cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità.

Il progetto deve essere concluso entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione, di cui al successivo punto 10.

Tipologia delle spese ammissibili

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni ad esso funzionali, suddivisi nelle fasi di seguito descritte.

Per accedere all’incentivo, il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o entrambe. Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 01/08/2014.

Fase 1 – Produzione

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la messa in produzione di nuovi prodotti a esso correlati.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

  • ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
  • realizzazione di prototipi e stampi;
  • consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
  • consulenza legale relativa alla catena produttiva;
  • consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione).

Fase 2 – Commercializzazione

Questa Fase è destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

  • consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  • consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  • consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

Entità dell’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi di seguito indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate:

Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000,00

Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000,00

L’importo delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione così definitivamente determinato non può essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso disegno/modello registrato (singolarmente oppure compreso in un deposito multiplo), fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di euro 120.000,00.

Per l’Ocse l’Italia cresce anche a giugno. Ma da Moody’s arriva una doccia fredda

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L’Ocse promuove anche a giugno l’economia italiana, che cresce, sia pure moderatamente, proprio mentre la Germania comincia a perdere slancio. Ma da Moody’s arriva una nuova doccia fredda: secondo l’agenzia di rating infatti, che ha rivisto le proprie stime sul pil 2014 dell’Italia da +0,5% a -0,1%, la recessione peserà sulle riforme e sul clima politico.
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Nel I trimestre 2014 polizze vita e fondi comuni preferiti dagli italiani

Sono stati le polizze Vita e i fondi comuni i prodotti di risparmio preferiti dagli italiani nel I trimestre, a scapito di azioni e Btp.

Lo rileva la Banca d’Italia nel supplemento al Bollettino statistico sui conti finanziari nel primo trimestre di quest’anno, evidenziando un afflusso di 16,4 miliardi di euro da parte delle famiglie per l’acquisto di quote di fondi comuni.

Si tratta di una netta inversione di tendenza rispetto al deflusso di oltre 3 miliardi, sempre da parte delle famiglie, che gli economisti di Via Nazionale avevano registrato nel IV trimestre del 2013.

Particolarmente forte l’accelerazione nel comparto delle polizze assicurative: le riserve tecniche del ramo Vita e dei fondi pensione da gennaio a marzo hanno totalizzato un flusso di oltre 12 miliardi, quasi il doppio rispetto ai 6,7 miliardi degli ultimi tre mesi dell’anno scorso e ben più dei 7,2 miliardi del terzo trimestre 2013.

Cresce quindi trimestre dopo trimestre la preferenza delle famiglie italiane per le polizze vita: nello stesso periodo dello scorso anno il flusso era stato di quasi 3 miliardi, passando a quasi 5 miliardi nel II trimestre e salendo a 7 miliardi nel secondo semestre.

L’apprezzamento nei confronti dei titoli del debito pubblico, in particolare dei Btp, sembra invece scemare ulteriormente, considerando il deflusso di 17 miliardi registrato nel primo trimestre dai titoli a medio lungo termine, di cui 7,8 miliardi dovuti proprio ai Buoni del Tesoro pluriennali.

In calo anche le azioni, che nei primi tre mesi del 2014 hanno registrato un rosso di 6,5 miliardi.

Fonte: www.assinews.it