{"id":784,"date":"2016-04-10T20:57:32","date_gmt":"2016-04-10T19:57:32","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=784"},"modified":"2016-04-11T10:37:10","modified_gmt":"2016-04-11T09:37:10","slug":"polizze-vita-quale-fiscalita-caso-decesso-del-de-cuius","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2016\/04\/polizze-vita-quale-fiscalita-caso-decesso-del-de-cuius\/","title":{"rendered":"Polizze vita: quale fiscalit\u00e0 in caso di decesso dell&#8217;assicurato."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/polizze-vita-detrazioni.jpg\" rel=\"attachment wp-att-785\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-785\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/polizze-vita-detrazioni.jpg\" alt=\"polizze-vita-detrazioni\" width=\"280\" height=\"167\" \/><\/a><\/p>\n<p>Con la <a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/documentazione\/provvedimenti%2bcircolari%2be%2brisoluzioni\/circolari\/archivio%2bcircolari\/circolari%2b2016\/aprile%2b2016\/circolare%2b8e%2bdel%2b1%2baprile%2b2016\/CIRCOLARE%2bN_8_E%2b%2bDEL%2b1%2bAPRILE%2b2016.pdf\">circolare 8\/E del 1\u00b0 aprile 2016<\/a>, l\u2019Agenzia delle Entrate ha fornito dei \u00a0chiarimenti riguardo alla disciplina introdotta dalla Stabilit\u00e0 2015 (legge 190\/2014), che ha modificato il regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita e che non pochi problemi di interpretazione ha causato tra gli esperti del settore assicurativo.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Normativa previgente<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Prima delle modifiche recate <em>legge di stabilit\u00e0 2015<\/em>, i capitali percepiti in caso di morte dell\u2019assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti dall\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche.<\/p>\n<p>Al riguardo, nella circolare 20 marzo 2001, n. 29\/E era stato precisato che, se l\u2019evento\u00a0che determinava l\u2019erogazione della prestazione era la morte, <strong>l\u2019intero ammontare\u00a0delle somme corrisposte (quindi comprensivo degli eventuali rendimenti finanziari) \u00a0non era soggetto a tassazione.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Attuale normativa<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In sintesi la circolare chiarisce che:<\/p>\n<ol>\n<li>nel caso di contratti di <strong>assicurazione \u201ctemporanea caso morte<\/strong>\u201d, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, <strong>continua ad applicarsi la totale esenzione dall\u2019IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari;<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>invece, nel caso di <strong>assicurazioni miste<\/strong>, caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria, solo il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da Irpef; per la quota restante, invece, si applica l\u2019articolo 45, comma 4, del Tuir, in base al quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione <strong>costituiscono redditi di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l\u2019ammontare percepito e quello dei premi pagati<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nell\u2019ipotesi <strong>2,<\/strong> quindi nelle polizze miste, la circolare sostiene che la parte imponibile corrisponde alla differenza tra il <strong>valore di riscatto<\/strong> che sarebbe stato \u00a0riconosciuto all\u2019assicurato al momento individuato in base alle condizioni contrattuali e l\u2019ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte. In sostanza si ipotizza che la componente finanziaria sia pari alle somme che sarebbero state percepite alla data individuata dalla polizza stessa, nell\u2019ipotesi in cui in luogo della morte del sottoscrittore questi avesse proceduto al riscatto.<\/p>\n<p>La circolare spiega con quattro \u00a0esempi come calcolare l\u2019imponibile e l\u2019imposta:<\/p>\n<p><strong><em>1 &#8211; Caso in cui il valore di riscatto \u00e8 inferiore al capitale erogato<br \/>\n<\/em><\/strong>Polizza \u201cmista\u201d vita stipulata il 1\u00b0 gennaio 2010 &#8211;\u00a0Decesso il 31 gennaio 2015<br \/>\nPremi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)<br \/>\nCapitale erogato caso morte\u00a0 pari a 4000 euro<br \/>\nValore di riscatto pari a 3000 euro<br \/>\nIl valore di riscatto (3000) \u00e8 inferiore al capitale erogato (4000)<br \/>\n<strong>Reddito imponibile <\/strong>= 3000 -1000 = <strong>2000<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>2- Caso in cui il valore di riscatto \u00e8 pari al capitale erogato<br \/>\n<\/em><\/strong>Polizza \u201cmista\u201d vita stipulata il 1\u00b0 gennaio 2010 &#8211;\u00a0Decesso il 31 gennaio 2015<br \/>\nPremi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente\u00a0 finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)<br \/>\nCapitale erogato caso morte pari a 4000 euro<br \/>\nValore di riscatto pari a 4000 euro<br \/>\nIl valore di riscatto (4000) \u00e8 pari al capitale\u00a0 erogato\u00a0 caso\u00a0\u00a0 morte (4000)<br \/>\n<strong>Reddito imponibile <\/strong>= 4000 \u2013 1000 = <strong>3000<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>3 &#8211; Caso in cui il valore di riscatto \u00e8 superiore al capitale erogato<br \/>\n<\/em><\/strong>Polizza \u201cmista\u201d vita stipulata il 1\u00b0 gennaio 2010 &#8211;\u00a0Decesso il 31 gennaio 2015<br \/>\nPremi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente\u00a0 finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)<br \/>\nCapitale erogato caso morte\u00a0 pari 2000 euro<br \/>\nValore di riscatto pari a 3000 euro<br \/>\nIl valore di riscatto (3000) \u00e8 superiore al capitale\u00a0 erogato\u00a0 caso morte (2000)<br \/>\n<strong>Reddito imponibile <\/strong>= 2000 \u2013 1000 = <strong>1000<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>4 &#8211; Caso in cui il valore di riscatto \u00e8 mancante<br \/>\n<\/em><\/strong>Polizza \u201cmista\u201d vita stipulata il 1\u00b0 gennaio 2010 &#8211;\u00a0Decesso il 31 gennaio 2015<br \/>\nPremi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)<br \/>\nCapitale erogato caso morte pari 2000 euro<br \/>\nValore di riscatto assente<br \/>\nRiserva matematica alla data del decesso (2000)<br \/>\n<strong>Reddito imponibile <\/strong>= 2000 \u2013 1000 = <strong>1000<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tassazione<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate nella circolare precisa che la tassazione della parte imponibile avverr\u00e0 con le seguenti aliquote:<br \/>\n\u2013\u00a0\u00a0 aliquota del <strong>12,5%<\/strong> per cento sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;<br \/>\n\u2013 aliquota del <strong>20%<\/strong> per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1\u00b0 gennaio 2012 al 30 giugno 2014;<br \/>\n\u2013\u00a0\u00a0 aliquota del <strong>26%<\/strong> per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1\u00b0 luglio 2014.<\/p>\n<p>Sia l\u2019aliquota del 20% che del 26% sono ridotte della quota riferita ai titoli di Stato e ai titoli equiparati, per i quali continua ad applicarsi l\u2019aliquota del 12,5%,<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Infine il documento dell\u2019Agenzia delle Entrate si occupa delle <strong>prestazioni ricorrenti<\/strong> delle polizze.<br \/>\nIl principio di fondo \u00e8 che, coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138\/E del 17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa.<br \/>\nMa se questo non avviene, perch\u00e9 ad esempio le prestazioni sono legate a determinati parametri, allora la <strong>tassazione viene sospesa fino all\u2019erogazione del capitale assicurato<\/strong>. Si fa riferimento a fattispecie nelle quali, in genere, non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell\u2019erogazione della singola prestazione, poich\u00e9 la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto.<br \/>\nParticolari considerazioni devono essere svolte nel caso in cui la <strong>prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell\u2019assicurato.<br \/>\n<\/strong>Per queste polizze \u00e8 necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell\u2019assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all\u2019ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell\u2019assicurato (cedole) \u00a0e a quello erogato all\u2019atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.<br \/>\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br \/>\n<strong>Fonte<\/strong>: <em>www.assinews.it<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la circolare 8\/E del 1\u00b0 aprile 2016, l\u2019Agenzia delle Entrate ha fornito dei \u00a0chiarimenti riguardo alla disciplina introdotta dalla Stabilit\u00e0 2015 (legge 190\/2014), che ha modificato il regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita e che non pochi problemi di interpretazione ha causato tra [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,8],"tags":[308,344,582,113,343,345,583,197,248],"class_list":["post-784","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-assicurativo","category-previdenza","tag-308","tag-agenzia","tag-assicurato","tag-assicurazioni","tag-circolare","tag-entrate","tag-fiscalita","tag-legge","tag-stabilita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=784"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/784\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}