{"id":766,"date":"2016-03-24T12:04:55","date_gmt":"2016-03-24T11:04:55","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=766"},"modified":"2016-03-24T12:05:35","modified_gmt":"2016-03-24T11:05:35","slug":"766","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2016\/03\/766\/","title":{"rendered":"Successione ereditaria: per la Cassazione rilevano le quote ricevute in donazione prima della successione legittima."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/avvocato_eredita_bari_successioni.jpg\" rel=\"attachment wp-att-767\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-767\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/avvocato_eredita_bari_successioni.jpg\" alt=\"avvocato_eredita_bari_successioni\" width=\"280\" height=\"154\" \/><\/a><br \/>\nSuccessione ereditaria: ai fini della determinazione della legittima rilevano anche le donazioni anteriori alla sorgere della qualit\u00e0 di erede legittimario, cos\u00ec il figlio pu\u00f2 chiedere la riduzione delle donazioni anteriori alla sua nascita e il coniuge la riduzione delle donazioni precedenti rispetto al matrimonio.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>\u00abSecondo la giurisprudenza di questa Corte, <strong>in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte<\/strong> \u2013 al netto dei debiti \u2013 maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualit\u00e0 di legittimario (Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 20\/01\/2009, Rv. 606117; Sez. 2, Sentenza n. 1122 del 23\/02\/1982, Rv.419000).<br \/>\n<strong>L\u2019equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualit\u00e0 di legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario.<\/strong><br \/>\nNon diversa, ai fini della determinazione della quota di riserva (art. 556 cod. civ.), \u00e8 la posizione del coniuge rispetto a quella dei figli. E invero, come <strong>il figlio sopravvenuto pu\u00f2 chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita<\/strong> in favore della madre o di altro coniuge ormai non pi\u00f9 tale; allo stesso modo i<strong>l coniuge sopravvenuto rispetto ai figli pu\u00f2 chiedere la riduzione di tutte le donazioni compite dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio<\/strong> poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio\u00bb.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>MASSIMA<\/strong><\/p>\n<table style=\"height: 206px\" width=\"642\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>In materia di successione necessaria, per la determinazione della porzione disponibile e delle quote riserate ai legittimari, \u00e8 necessario prendere in considerazione la massa composta da tutti i beni appartenenti al de cuius, al momento della morte. Dalla massa di beni cos\u00ec costituita devono essere sottratti i debiti e aggiunto il valore dei beni donati in vita dal defunto; non \u00e8 possibile, pertanto, distinguere tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualit\u00e0 di legittimario.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<p><strong><br \/>\nCORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE &#8211; SENTENZA 7 marzo 2016, n.4445 &#8211; Pres. Mazzacane \u2013 est. Lombardo<\/strong><\/p>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<p>1.- Con l\u2019unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell\u2019art. 556 cod. civ., per avere i giudici di merito computato, ai fini della determinazione della quota disponibile dell\u2019eredit\u00e0 del defunto, tutti i beni donati in vita dal de cuius e, in particolare, non solo quelli successivi al sorgere &#8211; col matrimonio &#8211; della qualit\u00e0 di erede legittimaria in capo alla convenuta R.M. , ma anche quelli precedenti tale momento. Ci\u00f2, a dire dei ricorrenti, sarebbe contrario alla ratio dell\u2019art. 556 cod. civ., interpretato in rapporto alle altre norme di diritto successorio, perch\u00e9 sarebbe del tutto irrazionale &#8211; finendo col confliggere col principio di eguaglianza di cui all\u2019art. 3 Cost. &#8211; equiparare il coniuge, la cui qualit\u00e0 di legittimario sorge dall\u2019aver contratto un valido matrimonio, a quella dei figli, la cui qualit\u00e0 di legittimari \u00e8 invece connaturata alla loro esistenza ed ha maggiore tutela nella legge, la quale solo nel caso di sopravvenienza di figli (e non nel caso di sopravvenienza del coniuge) prevede &#8211; all\u2019art. 803 cod. civ. &#8211; la possibilit\u00e0 per il donante di revocare le donazioni.<\/p>\n<p>La censura non \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte &#8211; al netto dei debiti &#8211; maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualit\u00e0 di legittimario (Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 20\/01\/2009, Rv. 606117; Sez. 2, Sentenza n. 1122 del 23\/02\/1982, Rv. 419000).<\/p>\n<p>L\u2019equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualit\u00e0 di legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario.<\/p>\n<p>Non diversa, ai fini della determinazione della quota di riserva (art. 556 cod. civ.), \u00e8 la posizione del coniuge rispetto a quella dei figli. E invero, come il figlio sopravvenuto pu\u00f2 chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non pi\u00f9 tale; allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli pu\u00f2 chiedere la riduzione di tutte le donazioni compite dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.<\/p>\n<p>I ricorrenti osservano che la qualit\u00e0 di legittimario del coniuge non vale per sempre, in quanto essa sorge col matrimonio e dura solo finch\u00e9 dura il matrimonio (non ha la qualit\u00e0 di legittimario il coniuge divorziato, ma neppure &#8211; peraltro &#8211; il coniuge separato con addebito di colpa).<\/p>\n<p>Pu\u00f2 osservarsi, tuttavia, che anche la qualit\u00e0 di legittimari dei figli ha un inizio e pu\u00f2 avere una fine.<\/p>\n<p>I figli acquistano la qualit\u00e0 di legittimari con la nascita e la perdono con la morte. Nel caso di premorienza rispetto al genitore, infatti, l\u2019azione di riduzione e di reintegrazione nella legittima non pu\u00f2 essere esercitata, salvo che i figli premorti abbiano discendenti o altri soggetti legittimati a subentrare loro per rappresentazione (discendenti dei fratelli e delle sorelle).<\/p>\n<p>E allora, \u00e8 vero che il vincolo che lega il coniuge al de cuius \u00e8 diverso dal vincolo che lega i figli al de cuius: nel primo caso, il vincolo dipende al rapporto di coniugio; nel secondo, il vincolo \u00e8 di sangue. Ma ci\u00f2 non giustifica un trattamento diverso in ordine alla determinazione della quota di riserva e alla riunione fittizia delle donazioni.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019istituto della revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli di cui all\u2019art. 803 cod. civ. e al diverso trattamento che esso riserva ai figli rispetto al coniuge, tale istituto si fonda sulla communis opinio secondo la quale il donante che non aveva o che ignorava di avere figli o discendenti al momento della donazione non avrebbe posto in essere la donazione se avesse saputo della futura sopravvenienza o scoperta di figli o discendenti.<\/p>\n<p>L\u2019istituto trova fondamento nel particolare legame che unisce il genitore ai figli, laddove il genitore ha il dovere di mantenere i figli e di assicurarne l\u2019istruzione e l\u2019educazione per una futura vita consapevole e indipendente (art. 315-bis cod. civ.); ragioni queste che mancano nel matrimonio, fondato su un rapporto paritario tra i coniugi. Tale diversa natura del rapporto genitore-figli rispetto al rapporto tra coniugi giustifica la speciale disciplina della revocazioni delle donazioni ed esclude la comparabilit\u00e0 di quest\u2019ultima con la previsione di cui all\u2019art. 556 cod. civ..<\/p>\n<p>Alla stregua di quanto sopra, trovando logica giustificazione l\u2019equiparazione della posizione del coniuge a quella dei figli relativamente alla riunione fittizia e alla riduzione delle donazioni ai fini della reintegrazione della quota di legittima, risulta manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 dell\u2019art. 556 cod. civ. in relazione all\u2019art. 3 Cost..<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>&#8211; Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.<br \/>\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br \/>\nFonte: www.miolegale.it<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Successione ereditaria: ai fini della determinazione della legittima rilevano anche le donazioni anteriori alla sorgere della qualit\u00e0 di erede legittimario, cos\u00ec il figlio pu\u00f2 chiedere la riduzione delle donazioni anteriori alla sua nascita e il coniuge la riduzione delle donazioni precedenti rispetto al matrimonio.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[526],"tags":[128,129,575,577,576,240,61,574],"class_list":["post-766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giurisprudenza","tag-cassazione","tag-corte","tag-donazione","tag-eredita","tag-legittima","tag-quote","tag-sentenza","tag-successione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}