{"id":689,"date":"2016-03-01T20:47:04","date_gmt":"2016-03-01T19:47:04","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=689"},"modified":"2016-03-01T21:01:13","modified_gmt":"2016-03-01T20:01:13","slug":"studi-di-settore-la-cassazione-sui-contribuenti-che-svolgono-un-altro-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2016\/03\/studi-di-settore-la-cassazione-sui-contribuenti-che-svolgono-un-altro-lavoro\/","title":{"rendered":"Studi di settore: la Cassazione sui contribuenti che svolgono un altro lavoro."},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-690\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/studi-di-settore-psicologo.jpg\" alt=\"studi-di-settore-psicologo\" width=\"280\" height=\"210\" \/><br \/>\nNell\u2019ipotesi in cui il contribuente \u2013 professionista svolga anche un altro lavoro, i cui proventi sono peraltro ampiamente comprovati da quanto riportato nelle dichiarazioni fiscali, l\u2019Ufficio non pu\u00f2 applicare lo studio di settore corrispondente ma deve tenere in considerazione la diminuzione del reddito professionale verificatasi proprio in dipendenza di tale circostanza di fatto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2623 del 10\/02\/2016 (riportata sotto).<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p><strong>IL FATTO<\/strong><br \/>\nCon alcuni avvisi di accertamento per gli anni 2000 e 2002 il fisco recuperava nei confronti di un geometra maggiori imposte dirette e sul valore aggiunto ritenendo <strong>incongrui<\/strong> i <strong>compensi professionali<\/strong> dichiarati dal contribuente rispetto allo studio di settore <strong>SKO3U<\/strong>.<\/p>\n<p>Gli atti impositivi, a seguito d\u2019impugnazione dell\u2019interessato, erano parzialmente annullati dalla C.T.P. con sentenza poi riformata dalla C.T.R. che, accolto l\u2019appello principale del contribuente e rigettato il gravame incidentale del fisco, annullava integralmente gli avvisi di accertamento.<\/p>\n<p>In particolare, il giudice d\u2019appello riteneva che risultava provato nel quadro RH dei modelli Unico-2001 per l\u2019anno d\u2019imposta 2000 e dell\u2019Unico-2003 per l\u2019anno d\u2019imposta 2002, che oltre al reddito professionale il contribuente aveva dichiarato <strong>redditi da partecipazione in societ\u00e0<\/strong>. Quindi affermava che era confermata la versione del contribuente secondo cui per quegli anni il reddito professionale era diminuito essendo confluita l\u2019attivit\u00e0 di amministratore condominiale nella societ\u00e0 G. S. s.n.c. della quale egli era socio e i cui redditi di partecipazione erano stati inseriti nelle dichiarazioni fiscali.<\/p>\n<p>Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l\u2019Agenzia delle Entrate in relazione al riparto dell\u2019onere della prova, all\u2019onere di contestazione degli strumenti parametrici ed al rilievo di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli ipotizzabili in base all\u2019attivit\u00e0 svolta o agli studi di settore.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE<\/strong><br \/>\nLa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall\u2019Agenzia delle Entrate. Invero, ad avviso degli Ermellini correttamente la CTR aveva ritenuto che \u00abrisulta provato nel quadro RH del modello Unico 2001 e Unico 2003, prodotti in causa, e non contestati dall\u2019Ufficio, che per l\u2019anno 2000, oltre al reddito professionale il contribuente ha dichiarato redditi da partecipazione in societ\u00e0\u00bb. E correttamente aveva affermato \u00abche risulta dunque confermato quanto sostenuto dal contribuente cio\u00e8 che per quegli anni il reddito professionale \u00e8 diminuito, essendo confluita l\u2019attivit\u00e0 di amministratore condominiale nella societ\u00e0 G. S. s.n.c. di cui egli \u00e8 socio e che i relativi redditi sono stati inseriti nelle sopraindicate dichiarazioni dei redditi\u00bb.<\/p>\n<p>Si tratta, precisano i giudici, di accertamento in punto fatto che, devoluto al monopolio del giudice di merito, \u00e8 da s\u00e9 solo sufficiente a fondare la decisione d\u2019appello senza che vengano in riguardo altri temi (riparto della prova, parametri e studi settore, scostamenti, etc.).<br \/>\nInoltre, \u00e8 pacifico che il contribuente possa allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attivit\u00e0 dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, s\u00ec da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo gli studi settore (Sez. 5, sentenza n. 3415 del 20\/02\/2015).<\/p>\n<p>Ne consegue il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Leggi la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.lavorofisco.it\/docs\/Cassazione-sentenza-2623-2016-niente-studi-di-settore-se-il-contribuente-svolge-anche-un-altro-lavoro.pdf\" target=\"_blank\">sentenza n. 2623 del 10 febbraio 2016<\/a>.<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br \/>\n<strong>Fonte<\/strong>: <em>www.lavorofisco.it<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell\u2019ipotesi in cui il contribuente \u2013 professionista svolga anche un altro lavoro, i cui proventi sono peraltro ampiamente comprovati da quanto riportato nelle dichiarazioni fiscali, l\u2019Ufficio non pu\u00f2 applicare lo studio di settore corrispondente ma deve tenere in considerazione la diminuzione del reddito professionale verificatasi proprio in dipendenza di tale circostanza di fatto. 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