{"id":670,"date":"2016-02-24T12:05:53","date_gmt":"2016-02-24T11:05:53","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=670"},"modified":"2016-02-24T12:16:02","modified_gmt":"2016-02-24T11:16:02","slug":"trattamento-fine-rapporto-breve-guida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2016\/02\/trattamento-fine-rapporto-breve-guida\/","title":{"rendered":"Trattamento Fine Rapporto: Breve guida"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Tfr-675x275.jpg\" rel=\"attachment wp-att-671\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-671\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Tfr-675x275.jpg\" alt=\"Tfr-675x275\" width=\"280\" height=\"175\" \/><\/a><br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 2120, comma 1, C.c, \u00a0 in ogni caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto come disciplinato dalla Legge 297\/1982 che dal 1\u00b0 giugno 1982 ha sostituito l\u2019indennit\u00e0 di anzianit\u00e0.<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p>Il T.F.R. \u00e8 un elemento della retribuzione la cui erogazione \u00e8 differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro e\u00a0\u00a0si calcola con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all\u2019andamento dell\u2019indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.<br \/>\nIn applicazione dell\u2019art. 5, comma 1, L. n. 297\/1982, per i lavoratori gi\u00e0 in forza al 31 maggio 1982, l\u2019indennit\u00e0 di anzianit\u00e0 che sarebbe spettata a quella data viene calcolata sulla base della normativa allora in vigore e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto.<br \/>\nIl trattamento di fine rapporto \u00e8 dovuto \u2013 ex art. 4, comma 4, L. n. 297\/1982 \u2013 per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.<br \/>\n<strong>La retribuzione utile ai fini del T.F.R.<\/strong><br \/>\nLa retribuzione annua, ai fini del calcolo del t.f.r., comprende tutte le somme, compreso l\u2019equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto \u00e8 corrisposto a titolo di rimborso spese.<br \/>\nL\u2019art. 2120, comma 2, cod. civ. precisa che la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme, compreso l\u2019equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l\u2019esclusione di quanto \u00e8 corrisposto a titolo di rimborso spese.<br \/>\nI contratti collettivi di lavoro stipulati sia a livello nazionale che aziendale possono derogare all\u2019indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del t.f.r.<br \/>\nQualora il contratto collettivo preveda deroghe al principio della onnicomprensivit\u00e0 delle somme ai fini del calcolo del t.f.r., il datore di lavoro deve rispettarne le previsioni nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti (Ministero del Lavoro, interpello n. 43\/2008).<\/p>\n<p><strong><br \/>\nNon occasionalit\u00e0 degli emolumenti<\/strong><br \/>\nCome si \u00e8 detto, la retribuzione da prendere a base per il computo del trattamento di fine rapporto \u00e8 costituita da ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro \u201ca titolo non occasionale\u201d.<br \/>\nSulla base di tale norma, \u00e8 stato ritenuto dalla giurisprudenza che un determinato emolumento sia computabile se:<br \/>\n&#8211; dal punto di vista temporale, viene erogato continuativamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente;<br \/>\n&#8211; dal punto di vista causale, non sia collegato a necessit\u00e0 aziendali contingenti ed episodiche, bens\u00ec venga erogato per una ragione strutturalmente connessa all\u2019attivit\u00e0 espletata dal lavoratore.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nPrestazioni in natura<\/strong><br \/>\nNella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere ricompreso anche l\u2019equivalente delle prestazioni in natura, da computare secondo i valori convenzionali (art. 2120, comma 2, cod. civ.).<br \/>\nLa giurisprudenza prevalente riconosce la computabilit\u00e0 dell\u2019arricchimento derivante al dipendente dall\u2019uso di beni o mezzi aziendali per fini personali oltre che per esigenze aziendali (c.d. fringe benefits): da computare sar\u00e0 solo il valore dell\u2019utilizzazione del bene o del mezzo fatta dal dipendente per fini personali \u2013 che costituisce un effettivo arricchimento per il dipendente stesso \u2013 ma non il valore dell\u2019utilizzazione del bene a fini aziendali.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nPeriodi di retribuzione \u201cfigurativa\u201d<\/strong><br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 2120, comma 3, cod. civ. in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell\u2019anno per una delle cause di cui all\u2019articolo 2110 (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) del codice civile, nonch\u00e8 in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l\u2019integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile l\u2019equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.<br \/>\nQuesta disposizione non sembra derogabile (in senso meno favorevole al lavoratore) attraverso i contratti collettivi nazionali e\/o aziendali di lavoro che non potrebbero quindi escludere alcune assenze dalla maturazione del trattamento di fine rapporto.<br \/>\nAl riguardo la giurisprudenza:<br \/>\n&#8211; ha accolto l\u2019orientamento \u2013 che era stato, in passato, contrastato \u2013 secondo il quale non pu\u00f2 farsi luogo alla suesposta \u201cretribuzione figurativa\u201d per i periodi di chiamata alle armi i quali sono, dunque, irrilevanti ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;<br \/>\n&#8211; ha affermato \u2013 superando il precedente contrasto \u2013 che i periodi di astensione facoltativa \u201cpost partum\u201d della lavoratrice madre sono computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.<\/p>\n<p><strong>Accantonamento annuo e rivalutazione<br \/>\n<\/strong>Il t.f.r. si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all\u2019importo della retribuzione dovuta per l\u2019anno stesso divisa per 13,5. La quota \u00e8 proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. In base all\u2019art. 2120, comma 1, cod. civ., l\u2019importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi.<\/p>\n<p><strong>Frazioni di anno<\/strong><br \/>\nLo stesso comma stabilisce che la quota annua del trattamento di fine rapporto \u00e8 proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.<br \/>\nDa tale disposizione legislativa deriva \u2013 secondo l\u2019orientamento accolto dalla Corte di Cassazione ma avversato da parte della giurisprudenza di merito \u2013 che ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto non deve essere computata la retribuzione relativa alle frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre per le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni occorre computare la retribuzione relativa al mese intero.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nAccantonamento del trattamento di fine rapporto per gli operai agricoli a tempo determinato<\/strong><br \/>\nPer gli operai agricoli a tempo determinato la contrattazione collettiva prevede particolari modalit\u00e0 relativamente:<br \/>\n&#8211; alla determinazione dell\u2019ammontare del trattamento di fine rapporto che \u00e8 pari ad una percentuale calcolata sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale;<br \/>\n&#8211; alla sua corresponsione che \u00e8 prevista in forma periodica;<br \/>\n&#8211; all\u2019accantonamento presso soggetti terzi (v. per quest\u2019ultimo anche art. 58, comma 12, L. n. 144\/1999).<\/p>\n<p><strong><br \/>\nDetrazione del contributo addizionale<\/strong><br \/>\nPer i lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni gestito dall\u2019INPS l\u2019art. 3, comma 16, L. n. 297\/1982 prescrive che dall\u2019importo dell\u2019accantonamento annuo deve essere detratta, ove dovuta, una somma corrispondente al contributo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini contributivi.<br \/>\nLa detrazione pu\u00f2 essere operata fino a concorrenza dell\u2019ammontare complessivo dell\u2019accantonamento annuo. La precisazione si rende necessaria in quanto, in taluni casi limite che presentano una retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto notevolmente ridotta o addirittura assente, l\u2019entit\u00e0 della detrazione pu\u00f2 superare l\u2019importo dell\u2019accantonamento.<br \/>\nQualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva \u00e8 detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore \u00e8 corrispondentemente ridotto.<br \/>\nConsiderata la formulazione del precetto legislativo il contributo non \u00e8 dovuto, tra l\u2019altro, per gli apprendisti e per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro cui la legge ricolleghi lo stesso trattamento contributivo degli apprendisti.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nRivalutazione del fondo accantonato<\/strong><br \/>\nIn applicazione dell\u2019art. 2120, commi 4 e 5, cod. civ., l\u2019accantonamento, con esclusione della quota maturata nell\u2019anno, \u00e8 incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l\u2019applicazione di un tasso costituito dall\u20191,5% in misura fissa e dal 75% dell\u2019aumento dell\u2019indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall\u2019ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell\u2019anno precedente.<br \/>\nPer i rapporti che si risolvono nel corso dell\u2019anno il tasso fisso dell\u20191,50% viene riproporzionato in ragione dei mesi lavorati (0,125% per ciascun mese).<br \/>\nL\u2019incremento dell\u2019indice ISTAT \u00e8 quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell\u2019anno precedente.<br \/>\nSe il rapporto di lavoro si risolve entro il giorno 14 viene utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente; se la risoluzione del rapporto interviene invece dopo il giorno 14 dovr\u00e0 essere utilizzato il tasso di rivalutazione relativo al mese di cessazione.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nConferimento degli accantonamenti t.f.r. ai Fondi pensione e al Fondo di tesoreria INPS<\/strong><br \/>\nFino al 31 dicembre 2006 gli accantonamenti di t.f.r. dei lavoratori non iscritti alla previdenza complementare restavano in azienda fino alla cessazione del rapporto di lavoro (salvo le eventuali anticipazioni richieste dal dipendente). Inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datore di lavoro.<br \/>\nDal 1\u00b0 gennaio 2007 il trattamento di fine rapporto ha assunto la finalit\u00e0 prevalente di strumento di finanziamento previdenziale e ciascun lavoratore deve decidere se destinare il proprio TFR da maturare alle forme pensionistiche complementari o mantenere lo stesso presso il datore di lavoro.<br \/>\nIl trattamento di fine rapporto accantonato e non destinato alla previdenza complementare viene gestito con modalit\u00e0 diverse a seconda della dimensione occupazionale dell\u2019azienda:<br \/>\n&#8211; nel caso di datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti la gestione \u00e8 di completa competenza del datore di lavoro;<br \/>\n&#8211; per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, il t.f.r. maturato a partire dal 1\u00b0 gennaio 2007, che il lavoratore sceglie di mantenere in azienda, deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria costituito presso l\u2019INPS.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nL\u2019obbligo di versamento del t.f.r. al fondo di tesoreria non sussiste per i lavoratori:<br \/>\n&#8211; <\/strong>a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;<br \/>\n&#8211; a domicilio;<br \/>\n&#8211; domestici;<br \/>\n&#8211; stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine del rapporto di lavoro \u00e8 legato al verificarsi di un evento;<br \/>\n&#8211; impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il t.f.r. presso l\u2019ENPAIA);<br \/>\n&#8211; per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell\u2019accantonamento la corresponsione periodica delle quote maturate del t.f.r., ovvero l\u2019accantonamento presso soggetti terzi (es. Casse edili).<\/p>\n<p>Con il conferimento del t.f.r. al Fondo di tesoreria INPS, l\u2019onere della rivalutazione del t.f.r. trasferito al Fondo passa in carico all\u2019INPS, ma il datore di lavoro deve comunque provvedere al calcolo annuale.<br \/>\nIn caso di conferimento del t.f.r. alla previdenza complementare o al Fondo di tesoreria, a compensazione della perdita della disponibilit\u00e0 del TFR, per i datori di lavoro sono previste le seguenti agevolazioni finanziarie:<br \/>\n&#8211; deducibilit\u00e0 dal reddito d\u2019impresa di un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell\u2019ammontare del t.f.r. annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria INPS;<br \/>\n&#8211; esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del t.f.r. nella stessa percentuale del t.f.r. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria INPS;<br \/>\n&#8211; riduzione del costo del lavoro attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di t.f.r. conferito.<\/p>\n<p><strong>Calcolo del TFT maturato<br \/>\n<\/strong>L\u2019ammontare del t.f.r. maturato \u00e8 dato dall\u2019importo maturato al 31 dicembre dell\u2019anno precedente, dalla rivalutazione di tale importo e dalla quota di competenza maturata nell\u2019anno appena concluso<\/p>\n<p>L\u2019ammontare del t.f.r. maturato al 31 dicembre di ogni anno deve essere contabilizzato a quella data e comunicato al lavoratore.<br \/>\nL\u2019ammontare del t.f.r. maturato \u00e8 dato:<br \/>\n&#8211; dall\u2019importo maturato al 31 dicembre dell\u2019anno precedente;<br \/>\n&#8211; dalla rivalutazione di tale importo;<br \/>\n&#8211; dalla quota di competenza maturata nell\u2019anno appena concluso.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Corresponsione<\/strong><br \/>\nL\u2019art. 2120, comma 1, cod. civ., dispone che al momento della cessazione del rapporto di lavoro l\u2019importo spettante per trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore; tuttavia, il termine di corresponsione del t.f.r. in alcuni casi viene ulteriormente definito dalla contrattazione collettiva.<br \/>\nLa Suprema Corte, in una pronuncia (Cass. n. 4822\/2002), ha avuto modo di precisare che il datore di lavoro \u00e8 tenuto a corrispondere il t.f.r. immediatamente al momento della cessazione del rapporto, indipendentemente dalla disponibilit\u00e0 di tutti gli elementi di calcolo ed in particolare dell\u2019indice ISTAT, altrimenti pagher\u00e0 sulla somma anche gli interessi e la rivalutazione per ogni giorno di ritardo.<br \/>\nPer il t.f.r. maturato dal 1\u00b0 gennaio 2007 che i lavoratori delle aziende del settore privato con almeno 50 addetti hanno scelto di lasciare in azienda e non destinare alla previdenza complementare, competente per l\u2019erogazione del trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni \u00e8 il Fondo di tesoreria INPS. Tuttavia, la liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo (D.M. 30 gennaio 2007; INPS circ. n. 70\/2007).<br \/>\nL\u2019importo del t.f.r. \u00e8 costituito:<br \/>\n&#8211; dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre dell\u2019anno precedente;<br \/>\n&#8211; dalla rivalutazione di tale somma sulla base del tasso risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese precedente se la cessazione \u00e8 avvenuta entro il giorno 14);<br \/>\n&#8211; dalla quota di competenza maturata dal 1\u00b0 gennaio al momento della cessazione.<\/p>\n<p>In caso di insolvenza del datore di lavoro il trattamento di fine rapporto \u00e8 corrisposto, ai sensi dell\u2019art 2, L. n. 297\/1982, dal Fondo di garanzia istituito presso l\u2019INPS.<\/p>\n<p><strong>Richiesta di anticipazione del TFR<br \/>\n<\/strong>Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, pu\u00f2 chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.<br \/>\nI lavoratori con anzianit\u00e0 di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un\u2019anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purch\u00e8 giustificata dalla necessit\u00e0 di effettuare:<br \/>\n&#8211; spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120, comma 8, lett. a), cod. civ.);<br \/>\n&#8211; l\u2019acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli (art. 2120, comma 8, lett. b), cod. civ.);<br \/>\n&#8211; spese durante i congedi per maternit\u00e0 (art. 5, D.Lgs. n. 151\/2001; art. 7, comma 1, L. n. 53\/2000);<br \/>\n&#8211; spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (art. 7, comma 1, L. n. 53\/2000).<\/p>\n<p>Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianit\u00e0 e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L\u2019anticipazione pu\u00f2 essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (art. 2120, commi 7 e 9, cod. civ.).<br \/>\nNon sono tenute all\u2019anticipazione \u2013 ex art. 4, comma 3, L. n. 297\/1982 \u2013 le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675.<br \/>\nCon riferimento al primo motivo ed alla formulazione letterale della disposizione \u2013 che fa riferimento a \u201c<em>spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche<\/em>\u201d \u2013 la giurisprudenza ha precisato che:<br \/>\n&#8211; la straordinariet\u00e0 degli interventi va intesa in senso relativo, in modo cio\u00e8 da far ritenere insufficiente, ai fini dell\u2019anticipazione, la sottoposizione a qualsiasi terapia o intervento, ma, al contrario, non necessaria la riferibilit\u00e0 a terapie ed interventi di notevole rilievo;<br \/>\n&#8211; \u00e8 sufficiente che la documentazione che riconosce la sussistenza del requisito della \u201cstraordinariet\u00e0\u201d della spesa, sia di sicura provenienza della competente struttura pubblica \u2013 desumibile dalla carta intestata e dal timbro \u2013 mentre non \u00e8 necessaria la prova che la sigla di sottoscrizione sia stata posta da un medico.<br \/>\nSecondo la prevalente giurisprudenza non costituisce, invece, un presupposto necessario per il conseguimento del diritto all\u2019anticipazione del t.f.r., la circostanza che il lavoratore potrebbe evitare la spesa affidandosi ai servizi forniti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale.<br \/>\nPer quanto concerne la nozione di \u201cacquisto\u201d la Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 1991, n. 142, ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2120, comma 8, lettera b), cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto all\u2019anticipazione del t.f.r. in caso di acquisto \u201cnon definitivo\u201d della prima casa.<br \/>\nPer effetto di tale pronuncia si deve ormai ritenere che sussiste il diritto all\u2019anticipazione anche in caso di acquisto \u201cin itinere\u201d come, ad esempio, la partecipazione a cooperativa edilizia, la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita, l\u2019inizio di costruzione di immobile sul proprio terreno.<br \/>\nPer effetto della sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile 1991, n. 142, il diritto all\u2019anticipazione sorge anche se documentato con mezzi diversi dall\u2019atto notarile.<br \/>\nIn particolare, pu\u00f2 essere ritenuta sufficiente la prova della stipulazione di un contratto preliminare di vendita, della partecipazione a cooperativa edilizia, della costruzione dell\u2019immobile sul proprio terreno, ecc.<br \/>\nResta inteso che le valutazioni sulla seriet\u00e0, effettivit\u00e0 ed idoneit\u00e0 dell\u2019operazione negoziale cos\u00ec documentata, \u00e8 demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito.<br \/>\nOltre che nelle ipotesi di cui all\u2019art. 2120, comma 8, cod. civ., il trattamento di fine rapporto pu\u00f2 essere anticipato, ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione dal lavoro per maternit\u00e0 e paternit\u00e0 di cui all\u2019art. 32, del D.Lgs. n. 151\/2001, nonch\u00e8 per i congedi per la formazione (art. 5, L. n. 53\/2000) e per la formazione continua (art. 6, L. n. 53\/2000). L\u2019anticipazione \u00e8 corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Al trattamento di fine rapporto sono equiparate, ai fini della domanda di anticipazione, le indennit\u00e0 equipollenti comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.<br \/>\nIl Ministero del Lavoro ha chiarito che a tali fattispecie si applicano i principi generali relativi alle altre forme di anticipazioni del t.f.r. con alcune specificazioni.<br \/>\nIn particolare, per quanto riguarda l\u2019anzianit\u00e0 di servizio, il termine di 8 anni deve essere coordinato con quello di 5 anni previsto per la richiesta del congedo per la formazione: qualora il lavoratore abbia maturato detto periodo di servizio per ci\u00f2 stesso pu\u00f2 chiedere il congedo ex art. 5, mentre solo al compimento dell\u2019ottavo anno di servizio matura il diritto alla relativa anticipazione.<br \/>\nGli unici oneri a carico del lavoratore sembrano quelli di indicare all\u2019atto della richiesta scritta la data di inizio del congedo in ordine al quale la legge riconosce il diritto di richiedere l\u2019anticipo del t.f.r., e di presentare al datore di lavoro tale richiesta nei termini di legge, onde consentire l\u2019anticipazione unitamente all\u2019ultima retribuzione prima dell\u2019inizio del congedo.<br \/>\nInfine, a parere del Ministero, la richiesta economica deve essere commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, salva la facolt\u00e0 di richiedere un\u2019anticipazione di entit\u00e0 superiore (sempre nel limite del 70% previsto dall\u2019art. 2120 cod. civ.) fornendo la relativa documentazione probatoria (Ministero del Lavoro, circ. 29 novembre 2000, n. 85).<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 2120, comma 9, cod. civ., l\u2019anticipazione viene detratta dal trattamento di fine rapporto a tutti gli effetti. Il relativo importo non \u00e8 pertanto soggetto a rivalutazione.<br \/>\nNell\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 2122 del codice civile (decesso del lavoratore) l\u2019anticipazione \u00e8 detratta dall\u2019indennit\u00e0 prevista dalla norma medesima (art. 2120, comma 10, cod. civ.).<br \/>\nL\u2019art. 2120 cod. civ., al comma 11, prevede esplicitamente la possibilit\u00e0 di pattuire condizioni di miglior favore sia tramite contratti collettivi, stipulati a livello nazionale o aziendale, sia attraverso accordi individuali.<br \/>\nI contratti collettivi (non gli accordi individuali) possono stabilire criteri di priorit\u00e0 per l\u2019accoglimento delle richieste di anticipazione (art. 2120, comma 11, cod. civ.).<br \/>\nAl riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che, in mancanza di espresse norme contrattuali in materia, il datore di lavoro debba evadere le richieste via via che sono avanzate, secondo un rigoroso criterio cronologico, fino alla concorrenza del numero massimo di beneficiari.<\/p>\n<p><strong>Regime Fiscale \u2013 Nozioni generali<br \/>\n<\/strong>Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gi\u00e0 assoggettate ad imposta sostitutiva.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 17, D.P.R. n. 917\/1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi), il trattamento di fine rapporto non concorre alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione ordinaria con le normali aliquote progressive, ma \u00e8 sottoposto \u2013 assieme alle altre indennit\u00e0 assimilate \u2013 a tassazione separata, secondo criteri specifici.<br \/>\nSono state previste distinte modalit\u00e0 di tassazione per le quote annualmente accantonate del t.f.r. e per le rivalutazioni delle quote stesse, nonch\u00e8 per i relativi acconti e anticipazioni.<br \/>\nLe disposizioni contenute nell\u2019articolo 19 del TUIR cos\u00ec come modificato si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennit\u00e0 e somme, maturate a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2001.<br \/>\nPer il t.f.r., comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennit\u00e0 e somme, maturati fino al 31 dicembre 2000, continua ad applicarsi la previgente disciplina.<br \/>\nPertanto, per le erogazioni di somme a titolo di t.f.r. e per le altre indennit\u00e0 e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione \u00e8 sorto entro il 15 gennaio 2001, considerato che non si verifica il presupposto per l\u2019applicazione della nuova disciplina, non maturando ulteriori quote di t.f.r., continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.<br \/>\nAnche per le altre indennit\u00e0 e somme che non sono erogate in connessione alla cessazione del rapporto, le disposizioni di cui all\u2019art. 19 citato si applicano alle quote delle predette indennit\u00e0 e somme che maturano a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2001 (Agenzia delle Entrate, circ. n. 29\/2001).<br \/>\nA norma dell\u2019art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, il trattamento di fine rapporto non \u00e8 assoggettabile a contribuzione previdenziale.<br \/>\nL\u2019art. 2, comma 514, della L. n. 244\/2007, ha previsto una riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennit\u00e0 equipollenti e sulle altre indennit\u00e0 e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione sorga a partire dal 1\u00b0 aprile 2008. La stessa norma stabilisce che i criteri per attuare la riduzione del prelievo fiscale dovranno essere fissati da un apposito decreto ministeriale da emanare entro il 31 marzo 2008. La tassazione operata dai sostituti d\u2019imposta prima dell\u2019emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto.<br \/>\nCon D.M. 20 marzo 2008 sono stati previsti tali criteri. In particolare, l\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche ex art. 19 del TUIR, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennit\u00e0 equipollenti di cui all\u2019art. 17, comma 1, lett. a), del medesimo TUIR, \u00e8 ridotta di un importo pari a:<br \/>\n&#8211; 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;<br \/>\n&#8211; 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l\u2019importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l\u2019ammontare del reddito di riferimento \u00e8 superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;<br \/>\n&#8211; 50 euro, se il reddito di riferimento \u00e8 superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l\u2019importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l\u2019importo di 2.000 euro.<br \/>\nPer reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del TUIR, ai fini dell\u2019individuazione dell\u2019aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennit\u00e0 equipollenti.<br \/>\nLa detrazione in argomento riduce l\u2019imposta dovuta sulle altre indennit\u00e0 e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all\u2019art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252\/2005 ed \u00e8 riconosciuta dai sostituti d\u2019imposta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d\u2019imposta.<br \/>\nIl Ministero delle finanze, con circolare 5 febbraio 1986, n. 2, ha precisato che ai fini della tassazione separata sono considerate indennit\u00e0 di fine rapporto:<br \/>\n&#8211; il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e le indennit\u00e0 equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata del rapporto di lavoro;<br \/>\n&#8211; le indennit\u00e0 e le somme commisurate alla durata del rapporto, corrisposte in occasione della cessazione dei rapporti relativi: 1. ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, che percepiscano salari entro i limiti correnti maggiorati del 20%; 2. ai sacerdoti; 3. ai membri del Parlamento nazionale ed europeo; 4. ai soggetti che ricoprono cariche elettive o funzionali presso le regioni, le province ed i comuni; 5. ai membri della Corte Costituzionale;<br \/>\n&#8211; le indennit\u00e0 indicate nei primi due punti corrisposte, in caso di morte del lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo;<br \/>\n&#8211; le altre indennit\u00e0 e le somme percepite \u201cuna tantum\u201d in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro subordinato;<br \/>\n&#8211; le somme corrisposte, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di patto di non concorrenza;<br \/>\n&#8211; \u00a0l\u2019indennit\u00e0 di mancato preavviso (v. anche M.F. riss. n. 8\/1289\/1976; n. 8\/1383\/1977);<br \/>\n&#8211; le somme corrisposte al lavoratore licenziato o dimissionario a titolo di liberalit\u00e0 per consuetudine o altra ragione, in eccedenza rispetto alla disciplina legale o contrattuale;<br \/>\n&#8211; i premi di prepensionamento;<br \/>\n&#8211; le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi a seguito del ritardato pagamento del t.f.r.;<br \/>\n&#8211; le indennit\u00e0 integrative del t.f.r. corrisposte da fondi, casse o gestioni speciali.<\/p>\n<p>Appartengono alla categoria in esame, e sono quindi soggette a tassazione separata, le indennit\u00e0 di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte a soggetti non residenti in Italia dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.<br \/>\nIl sistema di tassazione separata si applica indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, e quindi anche alle indennit\u00e0 corrisposte per rapporti di durata inferiore all\u2019anno.<\/p>\n<p>Sono invece tassati come retribuzione corrente, ad esempio:<br \/>\n&#8211; i ratei di premi aziendali o di anzianit\u00e0;<br \/>\n&#8211; i ratei di mensilit\u00e0 aggiuntive o di altri compensi della stessa natura corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro;<br \/>\n&#8211; i compensi per ferie maturate e non fruite corrisposti in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro;<br \/>\n&#8211; le somme che il lavoratore percepisce, nel caso di trasferimento d\u2019azienda, a titolo di rinuncia al vincolo di solidariet\u00e0 tra cedente e cessionario ex art. 2112, comma 2, cod. civ., nonch\u00e9 a titolo di transazione novativa, non verificandosi, in tale ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro (Ag. Entr. ris. n. 135\/E\/2009).<\/p>\n<p>Si segnala inoltre che ai sensi dell\u2019art. 24, comma 31 del D.L. n. 2011\/2011, sulle indennit\u00e0 di fine rapporto di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00, il cui diritto alla percezione \u00e8 sorto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2011, l\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, \u00e8 determinata \u2013 in deroga ai criteri indicati nell\u2019articolo 19 del testo unico n. 917 del 1986 \u2013 applicando le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito ordinarie. Le medesime disposizioni si applicano alle anticipazioni ed agli acconti di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.<br \/>\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br \/>\n<strong>Fonte<\/strong>: <em>www.lavorofisco.it<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ai sensi dell\u2019art. 2120, comma 1, C.c, \u00a0 in ogni caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto come disciplinato dalla Legge 297\/1982 che dal 1\u00b0 giugno 1982 ha sostituito l\u2019indennit\u00e0 di anzianit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,8],"tags":[550,220,549,314,511,49,548,547],"class_list":["post-670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-assicurativo","category-previdenza","tag-anticipazione","tag-calcolo","tag-corresponsione","tag-criteri","tag-fine","tag-fisco-2","tag-rapporto","tag-trattamento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}