{"id":396,"date":"2015-11-20T12:28:59","date_gmt":"2015-11-20T10:28:59","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=396"},"modified":"2016-02-12T23:46:19","modified_gmt":"2016-02-12T22:46:19","slug":"pensioni-ai-superstiti-dallinps-le-ultime-istruzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2015\/11\/pensioni-ai-superstiti-dallinps-le-ultime-istruzioni\/","title":{"rendered":"Pensioni di reversibilit\u00e0: le ultime istruzioni dell&#8217;INPS."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/pensioni14.png\" rel=\"attachment wp-att-560\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-560\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/pensioni14.png\" alt=\"pensioni14\" width=\"280\" height=\"136\" \/><\/a><br \/>\nL\u2019articolo 1, comma 41, della legge dell\u2019 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l\u2019estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale\u00a018 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>L\u2019articolo 7 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge del 30 luglio 2010, n. 122 e l\u2019articolo 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche, in legge del 27 dicembre 2011, n. 214 hanno disposto rispettivamente la soppressione dell\u2019Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010 e dell\u2019Inpdap ed Enpals, a far data dal 1\u00b0 gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all\u2019Inps, che \u00e8 succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.<\/p>\n<p>Alla luce di tali disposizioni normative e al fine di garantire\u00a0uniformit\u00e0 di trattamento ai superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell\u2019Istituto si forniscono le seguenti linee guida in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti.<br \/>\n<strong>1.\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Ambito di applicazione<\/strong><\/p>\n<p>In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell\u2019istituto, per i familiari superstiti individuati dall\u2019articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere\u00a0 di una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p>1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianit\u00e0, inabilit\u00e0 e pensione di invalidit\u00e0) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.<\/p>\n<p>In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di <strong><em>pensione di reversibilit\u00e0<\/em><\/strong>;<\/p>\n<p>2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a015 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;<\/p>\n<p>ovvero<\/p>\n<p>&#8211;\u00a05 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.<\/p>\n<p>In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di <strong><em>pensione indiretta<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidit\u00e0 sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l\u2019assegno reversibile. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i periodi di godimento dell&#8217;assegno di invalidit\u00e0 nei quali non sia stata prestata attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del de cuius, il diritto alla pensione indiretta, \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0 per morte rapportata all\u2019ammontare dei contributi versati.<\/p>\n<p>Il\u00a0 diritto all&#8217;indennit\u00e0 \u00e8 riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell&#8217;assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L\u2019importo di detta indennit\u00e0 \u00e8 pari a 45 volte l\u2019ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell\u2019assicurato nel limite minimo di euro 22,31 e massimo di euro 66,93.<\/p>\n<p>Per i superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico \u00e8 liquidato nel sistema contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati, \u00e8 prevista, invece, l\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 <em>una tantum<\/em>.<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne le modalit\u00e0 e i termini di conseguimento di detta indennit\u00e0 si fa rinvio alla circolare n. 104 del 16 giugno 2003.<\/p>\n<p>Si rammentano le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2011, n. 125, recepite nel messaggio n. 16066 dell\u20198 agosto 2011, che escludono dal diritto alla pensione di reversibilit\u00e0 o indiretta i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell\u2019iscritto all\u2019ente di previdenza. Tali disposizioni confermano le istruzioni fornite con circolare n. 53576 A.G.O.\/193 del 27 settembre 1980.<\/p>\n<p>Si rinvia, in ultimo, alla circolare Inpdap n. 62 del 30 novembre 1995 di recepimento delle disposizioni della legge dell\u2019 8 agosto 1995, n. 335 che estende, a far data dal 17 agosto 1995, la disciplina vigente nell\u2019assicurazione generale obbligatoria alle gestioni previdenziali amministrate dall\u2019Inpdap.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Destinatari<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.1 Coniuge superstite<\/strong><\/p>\n<p>Il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti da parte del coniuge dell\u2019assicurato o del pensionato deceduto non \u00e8 subordinato a nessuna condizione soggettiva.<\/p>\n<p>Il coniuge cessa dal diritto al trattamento in parola se passa a nuove nozze.<\/p>\n<p>In tale caso, egli\/ella avr\u00e0 diritto ad un assegno pari a due annualit\u00e0 della pensione, ex art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 39 nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.<\/p>\n<p>Anche il coniuge separato ha diritto al trattamento pensionistico ai superstiti.<\/p>\n<p>In particolare, in caso di addebito della separazione, il coniuge separato superstite avr\u00e0 diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.<\/p>\n<p>Si richiamano le disposizioni impartite con:<\/p>\n<ul>\n<li>circolare n. 36 del 9 febbraio 1990 e messaggio n. 11631 del 10 luglio 2012, in tema di annullamento del secondo matrimonio concordatario o celebrato con rito civile;<\/li>\n<li>circolare n. 84 del 14 giugno 2012 che prevede, per le pensioni aventi decorrenza 1\u00b0 gennaio 2012, una riduzione dell\u2019aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui: il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un\u2019et\u00e0 del medesimo superiore a 70 anni; la differenza di et\u00e0 tra i coniugi sia superiore a 20 anni; il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a 10 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2.2 Coniuge divorziato superstite<\/strong><\/p>\n<p>Il secondo comma dell\u2019articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito prima dall\u2019articolo 2 della legge del 1 agosto 1978, n. 436 e successivamente dall\u2019articolo 13 della legge del 9 marzo 1987, n. 74 e dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 263 stabilisce che <em>&#8220;in caso di morte dell\u2019ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilit\u00e0, il coniuge rispetto al quale \u00e8 stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell\u2019assegno ai sensi dell\u2019art. 5, alla pensione di reversibilit\u00e0, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Pertanto, nel caso in cui l\u2019assicurato, a seguito di divorzio, non sia passato a nuove nozze, il coniuge divorziato superstite ha diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p>a) abbia la titolarit\u00e0 dell\u2019 assegno periodico divorzile di cui all\u2019articolo 5 della legge n. 898 del 1970.<\/p>\n<p>Al riguardo, si precisa che, in caso di liquidazione dell\u2019assegno divorzile in un\u2019unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius;<\/p>\n<p>b) non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell\u2019assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;<\/p>\n<p>c) la data di inizio del rapporto assicurativo del <em>de cuius<\/em> sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;<\/p>\n<p>d) risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne l\u2019attribuzione della pensione ai superstiti al coniuge divorziato, titolare di assegno periodico divorzile, si richiamano le istruzioni fornite con circolari n. 132 del 27 giugno 2001 e n. 84 del 14 giugno 2012.<\/p>\n<p>In particolare, si rammenta che, in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione sar\u00e0 operata dal Tribunale a cui il coniuge divorziato dovr\u00e0 rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura.<\/p>\n<p>L\u2019importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato \u00e8 pari al 60% della pensione gi\u00e0 liquidata o che sarebbe spettata all\u2019assicurato deceduto.<\/p>\n<p>La sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell\u2019ammontare delle relative quote spettanti.<\/p>\n<p>Pertanto, in tale fattispecie, le sedi, in attesa della notifica della sentenza del Tribunale:<\/p>\n<ol>\n<li>verificheranno se sulla pensione diretta del dante causa veniva trattenuto l\u2019importo dell\u2019assegno divorzile e, in caso affermativo, accantoneranno cautelativamente una somma mensile di pari importo dalla quota di pensione spettante al coniuge superstite;<\/li>\n<li>non erogheranno al coniuge divorziato alcuna quota di pensione;<\/li>\n<li>effettueranno i pagamenti nella misura stabilita al soggetto avente diritto, ossia al coniuge superstite, detraendo da detta quota, un importo pari all\u2019assegno divorzile di cui al precedente punto 1.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del Tribunale, le sedi ripartiranno la prestazione tra gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di pensione, sulla base di quanto stabilito dal Giudice.<\/p>\n<p>Contestualmente al primo pagamento, al coniuge divorziato verr\u00e0 liquidata l\u2019eventuale quota cautelativamente accantonata.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>2.3 Figli ed equiparati<\/strong><\/p>\n<p>Il\u00a0 decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5, recante\u00a0&#8220;modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, cos\u00ec garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi&#8221; ha disposto\u00a0 l\u2019eliminazione dei riferimenti presenti nel sistema normativo italiano a \u201cfigli legittimi\u201d e \u201cfigli naturali\u201d, sostituendo i medesimi termini con quello di figlio.<\/p>\n<p>Pertanto, ai sensi dell\u2019articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell\u2019assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18\u00b0 anno di et\u00e0 o, indipendentemente dall\u2019et\u00e0, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Per i figli\u00a0 superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni \u00e8 elevato a 21 anni in caso di frequenza di\u00a0 scuola\u00a0 media o professionale\u00a0 e\u00a0 a\u00a0 tutta\u00a0 la durata del corso di laurea,\u00a0 ma\u00a0 non\u00a0 oltre\u00a0 al\u00a0 26\u00b0\u00a0 anno\u00a0 di\u00a0 et\u00e0, in caso di frequenza dell\u2019Universit\u00e0.<\/p>\n<p>Si fa rinvio ai paragrafi 3 e 4 per ci\u00f2 che concerne la trattazione dello status di studente e della verifica della sussistenza del requisito della vivenza a carico.<\/p>\n<p>Sono equiparati ai figli:<\/p>\n<ul>\n<li>figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;<\/li>\n<li>figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;<\/li>\n<li>figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virt\u00f9 di sentenza, nei casi previsti dall\u2019art. 279 del codice civile;<\/li>\n<li>figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all\u2019assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;<\/li>\n<li>figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;<\/li>\n<li>figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;<\/li>\n<li>minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;<\/li>\n<li>nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;<\/li>\n<li>figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarit\u00e0 \u00e8 il 1\u00b0 giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di presenza nel nucleo familiare del dante causa di figli, anche minori, del coniuge superstite, le sedi verificheranno che il genitore naturale non abbia l\u2019obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi.<\/p>\n<p>In tale ipotesi, le somme corrisposte dovranno essere valutate ai fini delle verifica dell\u2019effettivo mantenimento del minore da parte del <em>de cuius<\/em>, nonch\u00e9 del requisito della vivenza a carico in caso di figli maggiorenni studenti o inabili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.4 Genitori<\/strong><\/p>\n<p>In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola \u00e8 riconosciuto ai genitori dell\u2019assicurato o pensionato che al momento della morte di quest\u2019ultimo:<\/p>\n<ul>\n<li>abbiano compiuto il 65\u00b0 anno di et\u00e0;<\/li>\n<li>non siano titolari di pensione diretta o indiretta;<\/li>\n<li>siano a carico del lavoratore deceduto (vedi par. 3)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il genitore che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un\u2019altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.5 Fratelli celibi e sorelle nubili<\/strong><\/p>\n<p>In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti,\u00a0 il diritto al trattamento pensionistico in parola \u00e8 riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell\u2019assicurato o pensionato che al momento della morte di quest\u2019ultimo:<\/p>\n<ul>\n<li>siano inabili al lavoro;<\/li>\n<li>non siano titolari di pensione diretta o indiretta;<\/li>\n<li>siano a carico del lavoratore deceduto (vedi par. 3)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il fratello o la sorella che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario\/a di altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.<\/p>\n<p>Anche la cessazione dello stato di inabilit\u00e0 e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette.<br \/>\n3. <strong>Requisito del carico<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di et\u00e0 superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.<\/p>\n<p>I figli o equiparati di et\u00e0 inferiore a 18 anni sono considerati a priori a carico del dante causa.<\/p>\n<p>Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:<\/p>\n<p>a)\u00a0stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua <strong>condizione di non autosufficienza economica<\/strong>con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall\u2019eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.<\/p>\n<p>La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l\u2019importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.<\/p>\n<p>Per trattamento minimo deve intendersi l\u2019importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall\u2019assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili.<\/p>\n<p>In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell\u2019accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito \u00e8 quello stabilito dall&#8217;articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato.<\/p>\n<p>Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall\u2019articolo 5 della legge del 12 giugno 1984 n. 222 e che si trovino nella impossibilit\u00e0 di deambulare senza l\u2019aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un\u2019assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell\u2019importo dell\u2019indennit\u00e0 di accompagnamento.<\/p>\n<p>Come illustrato nel punto 2.3 della circolare n. 15 del 2009, ai fini dell\u2019accertamento dei limiti decritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all\u2019IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell&#8217;IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall\u2019 articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.<\/p>\n<p>Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo \u00e8 subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest\u2019ultimo. Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.<\/p>\n<p>b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa. Tale condizione si desume dall\u2019effettivo comportamento di quest\u2019ultimo nei confronti dell\u2019avente diritto.<\/p>\n<p>In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>la convivenza<\/strong>, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per i figli di et\u00e0 superiore a 18 e conviventi \u00e8 necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre pu\u00f2, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>la non convivenza<\/strong>. In tal caso, per i figli di et\u00e0 superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in manierarilevante e continuativa al mantenimento del superstite.<\/p>\n<p>A tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.<\/p>\n<p>Non \u00e8 richiesto che l\u2019assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente. Una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuit\u00e0, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purch\u00e9 il superstite non possa procurarsi altri mezzi di sussistenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Status di studente<\/strong><\/p>\n<p>Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0 hanno un\u2019et\u00e0 compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0 hanno un\u2019et\u00e0 compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all\u2019universit\u00e0 o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.1 Figli studenti nell\u2019ambito nel primo e secondo ciclo di istruzione<\/strong><\/p>\n<p>La locuzione legislativa di cui all\u2019articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 \u201cscuola media o professionale\u201d deve essere letta alla luce della nuova articolazione del sistema di istruzione e formazione che prevede i seguenti livelli di articolazione:<\/p>\n<ul>\n<li>scuola dell\u2019infanzia;<\/li>\n<li>primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;<\/li>\n<li>secondo ciclo di istruzione, che si compone del sistema dell\u2019istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell\u2019istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado o di una delle scuole ricomprese nel secondo ciclo di istruzione d\u00e0 diritto al riconoscimento\/proroga della pensione ai superstiti fino al ventunesimo anno di et\u00e0.<\/p>\n<p>Nulla \u00e8 innovato rispetto a quanto disposto in tema di frequenza \u00a0di scuola media o professionale.<\/p>\n<p>A riguardo, si rammenta che fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione i corsi di qualifica professionale svolti ai sensi della legge del 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche e integrazioni e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226.<\/p>\n<p>Per i corsi di qualifica svolti all\u2019estero valgono le disposizioni per il riconoscimento dei titoli esteri.<\/p>\n<p>La pensione \u00e8 riconosciuta quando il decesso del lavoratore \u00e8 avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio superstite.<\/p>\n<p>La durata del corso nelle scuole secondarie e professionali va dal 1 settembre al 31 agosto dell\u2019anno successivo.<\/p>\n<p>Qualora lo studente frequenti l\u2019ultimo anno di corso, il termine dell\u2019anno scolastico \u00e8 :<\/p>\n<ul>\n<li>30 giugno per la scuola secondaria di primo grado;<\/li>\n<li>31 luglio per la scuola secondaria di secondo grado.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se il ciclo di studi comprende pi\u00f9 corsi che si susseguono con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra un corso e l\u2019altro.<\/p>\n<p>In caso di frequenza di singoli corsi la durata coincide con la durata effettiva del corso.<\/p>\n<p>In caso di interruzione degli studi prima del termine dell\u2019anno scolastico, il diritto a pensione \u00e8 riconosciuto se il decesso \u00e8 avvenuto nel periodo che va dall\u2019inizio del corso stesso alla data di interruzione.<\/p>\n<p>Nell\u2019apposita sezione intranet, cui si accede dal percorso: <em>intranet&gt;direzione centrale pensioni&gt;Area Normativa e contenzioso amministrativo dell&#8217;Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali&gt;Istituti esteri&gt;universit\u00e0 e scuole secondarie italiane<\/em>, \u00e8 pubblicato l\u2019elenco delle scuole e universit\u00e0 diverse da quelli statali, nonch\u00e9 estere e dei relativi corsi attivati, la cui iscrizione d\u00e0 diritto alla pensione ai superstiti.<\/p>\n<p>In caso di attestazione di iscrizione ad un corso non presente in elenco le sedi prospetteranno il caso alla direzione centrale pensioni attraverso la casella di posta elettronica istituzionale \u201cnormativa.dcpensioni@inps.it\u201d.<\/p>\n<p>Le sedi avranno cura di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicit\u00e0 delle certificazioni prodotte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.2 Figli studenti universitari<\/strong><\/p>\n<p>Perfeziona il requisito dello \u201cstatus di studente\u201d ai fini del riconoscimento\/proroga del diritto a pensione ai superstiti\u00a0 per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26\u00b0 anno di et\u00e0, l\u2019iscrizione a:<\/p>\n<ul>\n<li>universit\u00e0 statali e non statali riconosciute;<\/li>\n<li>altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell\u2019istruzione superiore;<\/li>\n<li>corsi di livello universitario;<\/li>\n<li>scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facolt\u00e0 universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il diritto a pensione \u00e8 riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento.<\/p>\n<p>Pertanto, solo se l\u2019anno accademico di iscrizione, durante il quale si \u00e8 verificato il decesso del lavoratore, \u00e8 contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si pu\u00f2 considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.<\/p>\n<p>Realizza tale condizione l\u2019iscrizione classificata \u201cfuori corso\u201d di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purch\u00e9 non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l\u2019iscrizione classificata \u201cin corso\u201d quando tali limiti siano stati superati.<\/p>\n<p>Il diritto non pu\u00f2 essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.<\/p>\n<p>Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l\u2019iscrizione ad altra facolt\u00e0 o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o pi\u00f9 anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.<\/p>\n<p>La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26\u00b0 anno di et\u00e0 o al conseguimento della laurea non seguito dall\u2019iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.3 Durata dell\u2019anno accademico e del corso di laurea<\/strong><\/p>\n<p>Con messaggio n. 26667 del 28 novembre 2008, in relazione alle innovazioni intervenute con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 in tema di riforma universitaria e in relazione all\u2019autonomia riconosciuta alle universit\u00e0 di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nell\u2019ambito dei regolamenti di ateneo, prevedendo una data di inizio e di fine dell\u2019anno accademico diversa da quella compresa tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell\u2019anno successivo, sono state fornite istruzioni operative alle sedi, rispetto a cui nulla si innova e si precisa quanto segue.<\/p>\n<p>Le prestazioni previste in favore dei figli studenti universitari sono erogate di norma fino al 31 ottobre dell\u2019ultimo anno del corso di studi, fermo restando ovviamente il limite del compimento del 26\u00b0 anno di et\u00e0.<\/p>\n<p>I figli studenti universitari iscritti all\u2019ultimo anno del corso legale di studi, nell\u2019ambito del vecchio ordinamento didattico ovvero nel nuovo ordinamento, su richiesta e previa produzione della documentazione, hanno diritto alla proroga dell\u2019erogazione della pensione ai superstiti per le sessioni di esame relative all\u2019ultimo anno accademico del proprio corso legale di studi, purch\u00e9 entro le medesime sessioni completino il corso di laurea.<\/p>\n<p>Per documentazione necessaria ai fini della proroga \u00e8 da intendersi la certificazione\/autocertificazione attestante l\u2019avvenuto completamento del corso di studi.<\/p>\n<p>Pertanto, le sedi sospenderanno il trattamento di reversibilit\u00e0 o indiretto alla data di scadenza dell\u2019anno accademico e, su richiesta dell\u2019interessato che documenta l\u2019avvenuto conseguimento del titolo accademico, procederanno alla proroga della pensione con contestuale liquidazione dell\u2019arretrato fino al mese di conseguimento del titolo accademico.<\/p>\n<p>Si rinvia all\u2019informativa Inpdap n. 42 del 23 aprile 2002 che disciplina il periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione (es. luglio 2015) e l\u2019iscrizione all\u2019universit\u00e0 (es. novembre 2015). In tal caso, il figlio superstite mantiene il suo status di studente ed ha diritto, al ricorrere degli altri requisiti previsti dall\u2019ordinamento, a percepire la quota di pensione.<\/p>\n<p>Medesimo principio trova applicazione per ci\u00f2 che concerne il mantenimento dello status di studente nel periodo compreso tra il completamento del corso di laurea triennale e l\u2019iscrizione al corso di laurea specialistica.<\/p>\n<p>In caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell\u2019intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d\u2019istruzione \u2013 es. liceo &#8211; e l\u2019istruzione superiore \u2013 es. Universit\u00e0 &#8211; oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria \u2013 es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l\u2019iscrizione, successiva alla data del\u00a0 decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuit\u00e0, entro la prima scadenza utile prevista per l\u2019iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo.<\/p>\n<p>Si tratta, infatti, di prosieguo all\u2019interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo status.<\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne le modalit\u00e0 di pagamento, le sedi, accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento\/mantenimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell\u2019avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.4 Studente universitario a tempo parziale<\/strong><\/p>\n<p>A seguito delle innovazioni introdotte con il decreto ministeriale del 22\u00a0 ottobre 2004, n. 270 in tema di riforma universitaria, le universit\u00e0 godono di ampia autonomia nel disciplinare nell\u2019ambito dei regolamenti di ateneo gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, nel caso di studente a tempo parziale occorre avere riguardo della durata normale del corso di laurea.<\/p>\n<p>Considerato che l\u2019iscrizione in qualit\u00e0 di studente a tempo parziale comporta il conseguimento della laurea oltre la durata normale del corso di studi, la pensione ai superstiti verr\u00e0 sospesa al superamento di detto limite e ripristinata, qualora in un momento successivo, tornino a verificarsi i requisiti previsti dalla legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.5 Validit\u00e0 dei titoli di studio esteri<\/strong><\/p>\n<p>Gli art. 170 e 332 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevedono che i detentori di titoli accademici stranieri possano chiederne l\u2019equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.<\/p>\n<p>Pertanto, ai fini del riconoscimento\/proroga del diritto a pensione ai superstiti le sedi acquisiranno il certificato di iscrizione estero, con indicazione della tipologia e la durata del corso frequentato.<\/p>\n<p>Tale certificazione deve essere corredata di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero effettuata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nello stato estero oppure da un traduttore ufficiale, come previsto dall\u2019art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<\/p>\n<p>In caso di attestazione di iscrizione ad un corso non presente nella sezione intranet<em>: intranet&gt;direzione centrale pensioni&gt;Area Normativa e contenzioso amministrativo dell&#8217;Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali&gt;Istituti esteri&gt;universit\u00e0 e scuole secondarie italiane,<\/em> le sediattiveranno la procedura di cui al punto 4.1.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.6 Studenti laureati che accedono a tirocinio<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142\u00a0 chiarisce gli ambiti e le modalit\u00e0 relative ai tirocini formativi e di orientamento di cui all\u2019articolo 18 della legge del 24 giugno 1997 n. 196.<\/p>\n<p>Nello specifico, il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilit\u00e0 di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.7 Figli studenti iscritti a corsi di formazione artistica e musicale (conservatori)<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione ai corsi di formazione artistica e musicale (conservatori), come da circolare n. 76 del 21 luglio 2008 e nota operativa Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, \u00e8 equiparata, a decorrere dall\u2019anno accademico 2005\/2006, all\u2019iscrizione ai corsi universitari ed \u00e8, quindi, utile ai fini del riconoscimento del diritto\/proroga della pensione ai superstiti.<\/p>\n<p>Resta fermo che la qualifica di studente universitario si perde comunque al 26\u00b0 anno di et\u00e0 o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero altro corso di laurea.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.8 Diritto alla pensione ai superstiti. Iscrizione a Istituti Tecnici Superiori (ITS).<\/strong><\/p>\n<p>Come chiarito con messaggio n. 1893 del 16 marzo 2015, l&#8217;iscrizione a I.T.S. deve essere equiparata all\u2019iscrizione a corsi universitari ed \u00e8 quindi da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e\/o proroga della pensione ai superstiti.<\/p>\n<p>La qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma I.T.S., nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26\u00b0 anno di et\u00e0 in caso di iscrizione ad un successivo corso di laurea o perfezionamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.9 Figli studenti universitari iscritti a singoli corsi<\/strong><\/p>\n<p>Con nota del 5 febbraio 2010, il Ministero dell\u2019Istruzione ha precisato che gli studenti iscritti a singoli corsi previsti dall\u2019ordinamento degli studi di un ateneo sono da ritenersi studenti universitari per il tempo necessario al relativo espletamento (frequenza delle lezioni e svolgimento dell\u2019esame conclusivo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.10 Figli studenti iscritti a master<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong>Il comma 8, dell\u2019articolo 3 del decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato dall\u2019art. 3 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, dispone che \u201cin attuazione dell\u2019art. 1, comma 15 della legge del 14 gennaio 1999, n. 4 le universit\u00e0 possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello\u201d.<\/p>\n<p>Ne consegue, dunque, che i master universitari (anche stranieri se equivalenti a quelli di pari grado in Italia), attivati nei modi e termini di cui ai citati decreti, sono ricompresi tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non fa venire meno il diritto alla pensione di reversibilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.11 Figli studenti vincitori di borsa di mobilit\u00e0 Erasmus presso una facolt\u00e0 straniera<\/strong><\/p>\n<p>Come precisato dal Ministero dell\u2019Istruzione, il vincitore di una borsa di mobilit\u00e0 Erasmus presso una universit\u00e0 straniera conserva, per tutta la durata del beneficio, lo status di studente universitario, iscritto presso l\u2019universit\u00e0 di origine.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4.12 Figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca<\/strong><\/p>\n<p>La frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previsto dall\u2019articolo 4, legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, non fa venire meno lo status di studente universitario.<\/p>\n<p>Fatta salva l\u2019autonomia riconosciuta alle universit\u00e0 di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, l&#8217;avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell&#8217;anno accademico.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 12 del decreto ministeriale dell\u2019 8 febbraio 2013, n. 45 ribadisce che, per effetto di quanto disposto dalla legge dell\u20198 agosto 1998 n. 315, \u00a0i soggetti beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all\u2019iscrizione alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a far data dal 1 gennaio 1999, quali destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva e pensionistica della gestione stessa.<\/p>\n<p>Come precisato con circolare n. 101 del 5 maggio 1999, l\u2019ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non \u00e8 inquadrabile, in base alle norme del t.u.i.r., tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti.<\/p>\n<p>Pertanto, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, \u00e8 utile ai fini del riconoscimento o proroga del diritto a pensione ai superstiti nei limiti di quanto precisato nel paragrafo 5.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il valore di dottorati di ricerca svolti all\u2019estero si rimanda al procedimento istruttorio di verifica delle certificazioni straniere.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi. Sent. Corte Costituzionale n. 42 del 1999<\/strong><\/p>\n<p>Con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>La Corte ha argomentato che \u201c<em>la percezione di un piccolo reddito per attivit\u00e0 lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell\u2019orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicch\u00e9 la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilit\u00e0 si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non pu\u00f2 riguardare attivit\u00e0 lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.<\/p>\n<p>Con la predetta sentenza la Corte ha peraltro riconosciuto che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l\u2019eventuale individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore.<\/p>\n<p>In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall\u2019assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.<\/p>\n<p>Pertanto, in caso di attivit\u00e0 retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l\u2019onere di comunicare tempestivamente all\u2019Istituto il reddito annuo presunto, nonch\u00e9 ogni variazione dello stesso.<\/p>\n<p>In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all\u2019immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell\u2019anno di riferimento.<\/p>\n<p>Si rammenta che, ai fini dell\u2019accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attivit\u00e0 di lavoro.<\/p>\n<p>Trattandosi di un nucleo familiare\u00a0 con \u00a0figlio studente, da solo o in concorso con altri familiari,\u00a0 non si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 1, comma 41, legge dell\u20198 agosto 1995, n. 335.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.1 Impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche, riguardante la \u201crevisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell\u2019articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196\u201d, sancisce che l\u2019utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina l\u2019istaurazione di un rapporto di lavoro e non prevede tra i trattamenti pensionistici incompatibili con lo svolgimento con dette attivit\u00e0 la pensione ai superstiti.<\/p>\n<p>Analogamente, lo svolgimento di borsa lavoro, ai sensi del comma 5 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280, non comporta\u00a0 l\u2019istaurazione di un rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019impiego in lavori socialmente utili e lo svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette attivit\u00e0 non configurano, a norma dell\u2019articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come prestazione di lavoro retribuito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5.2 Diritto alla pensione ai superstiti in costanza di attivit\u00e0 svolta nell\u2019ambito dei progetti di servizio civile<\/strong><\/p>\n<p>Con messaggio n. 22604 del 15 giugno 2005, \u00e8 stato previsto che la partecipazione da parte del figlio studente titolare di pensione di reversibilit\u00e0 ai progetti di cui al decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 recante la \u201cDisciplina del Servizio civile nazionale a norma dell\u2019articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64\u201d, non comporta la sospensione del trattamento pensionistico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>6.\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Figli inabili che svolgono attivit\u00e0 lavorativa<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019 articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 annovera tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti i figli di qualunque et\u00e0 riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte. Hanno, inoltre, diritto alla prestazione i figli minori divenuti inabili tra la morte del genitore e il compimento della maggiore et\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019inabilit\u00e0 richiesta per il diritto a pensione ai superstiti, ai sensi dell\u2019articolo 2 legge 12 giugno 1984, n. 222 presuppone che il soggetto <em>\u201ca causa dell\u2019infermit\u00e0 o difetto fisico o mentale, si trovi nell\u2019assoluta e permanente impossibilit\u00e0 di svolgere qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Al riguardo, si richiama la circolare n. 15 del 6 febbraio 2009, con cui sono state recepite le disposizioni contenute nell\u2019articolo 46 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 che ha modificato la disciplina del riconoscimento\/mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti dei figli inabili che svolgono attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>7.\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Nipoti<\/strong><\/p>\n<p>La circolare n. 195 del 4 novembre 1999 fornisce istruzioni operative ai fini dell\u2019applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l\u2019incostituzionalit\u00e0 dell\u2019articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818\u00a0 nella parte in cui non prevede, fra i soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purch\u00e9 minori all\u2019atto del decesso dell\u2019ascendente.<\/p>\n<p>Pertanto, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.<\/p>\n<p>Come confermato dal Coordinamento generale legale dell\u2019istituto conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti:<\/p>\n<ul>\n<li>fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori di et\u00e0 alla data della morte dell\u2019ascendente;<\/li>\n<li>senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore et\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai fini dell\u2019accertamento del diritto a pensione ai superstiti, si richiamano le disposizioni impartite con circolari n. 213 del 18 dicembre 2000 e n. 132 del 7 dicembre 2007.<\/p>\n<p>In particolare, nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non \u00e8 ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purch\u00e9 sia accertata l\u2019impossibilit\u00e0 dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attivit\u00e0 lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.<\/p>\n<p>Al fine di stabilire se il nipote possa essere considerato a carico degli ascendenti, il requisito dell\u2019assenza di reddito in capo ai genitori \u00e8 soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poich\u00e9 il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Per reddito \u00e8 da intendersi, infatti, una percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.<\/p>\n<p>Diverso il caso in cui il genitore svolga attivit\u00e0 lavorativa autonoma alla data di morte dell\u2019ascendente: in tal caso lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 stessa, seppur in perdita, \u00e8 ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione.<\/p>\n<p>Il diritto acquisito alla pensione di reversibilit\u00e0\u00a0 in favore del nipote minore vivente a carico dell\u2019ascendente non deve essere revocato n\u00e9 sospeso nel momento in cui, ad una data successiva il decesso del dante causa, il genitore riprenda l\u2019attivit\u00e0 lavorativa o diventi titolare di redditi che potrebbero consentirne il mantenimento.<\/p>\n<p>Le sedi esperiranno ogni opportuno accertamento allo scopo di accertare che il minore sia effettivamente a carico dell\u2019ascendente.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>8.\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Misura della pensione ai superstiti<\/strong><\/p>\n<p>La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell&#8217;assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione gi\u00e0 liquidata o che sarebbe spettata all&#8217;assicurato. Le aliquote di reversibilit\u00e0 sono stabilite nelle seguenti misure:<\/p>\n<p>&#8211; coniuge solo: 60%;<\/p>\n<p>&#8211; coniuge e un figlio: 80%;<\/p>\n<p>&#8211; coniuge e due o pi\u00f9 figli: 100%.<\/p>\n<p>Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilit\u00e0 sono le seguenti:<\/p>\n<p>&#8211; un figlio: 70%;<\/p>\n<p>&#8211; due figli: 80%;<\/p>\n<p>&#8211; tre o pi\u00f9 figli: 100%;<\/p>\n<p>&#8211; un genitore: 15%;<\/p>\n<p>&#8211; due genitori: 30%;<\/p>\n<p>&#8211; un fratello o sorella: 15%;<\/p>\n<p>&#8211; due fratelli o sorelle: 30%;<\/p>\n<p>&#8211; tre fratelli o sorelle: 45%;<\/p>\n<p>&#8211; quattro fratelli o sorelle: 60%;<\/p>\n<p>&#8211; cinque fratelli o sorelle: 75%;<\/p>\n<p>&#8211; sei fratelli o sorelle: 90%;<\/p>\n<p>&#8211; sette o pi\u00f9 fratelli o sorelle: 100%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>9.\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Articolo 1, comma 41, legge n. 335 dell\u20198 agosto 1995<\/strong><\/p>\n<p>Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell\u20198 agosto 1995, n. 335.<\/p>\n<p>Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non pu\u00f2 comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.<\/p>\n<p>I limiti di cumulabilit\u00e0 non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell\u2019assicurazione generale obbligatoria. Essi trovano, pertanto, applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.<\/p>\n<p>Predette disposizioni fanno salvi i trattamenti previdenziali pi\u00f9 favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della stessa legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.<\/p>\n<p>Ai fini di detta cumulabilit\u00e0, con circolari n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del\u00a0 20 febbraio 1996\u00a0 sono stati precisati i redditi del beneficiario da valutare: redditi assoggettabili all&#8217;IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non \u00e8 valutato l\u2019importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il superstite sia titolare di pi\u00f9 pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell\u2019applicazione della normativa in parola.<\/p>\n<p>Si rinvia al messaggio n. 17203 del 25 ottobre 2013, che disciplina i casi in cui il reddito relativo all\u2019assegno vitalizio, collegato ad una carica ricoperta per l\u2019esercizio di un mandato pubblico, rilevi o meno ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019abbattimento della pensione di cui alla menzionata tabella F.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>10. <\/strong><strong>Disposizioni finali<\/strong><\/p>\n<p>Le domande di pensione non ancora definite e quelle relative ad eventi morte successivi alla data di pubblicazione della presente circolare dovranno essere definite tenendo conto dei chiarimenti in essa forniti.<\/p>\n<p>Per quanto non previsto espressamente continuano ad applicarsi le disposizioni gi\u00e0 operanti in materia.<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br \/>\n<strong>Fonte<\/strong>: <em>www.inps.it<\/p>\n<p><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019articolo 1, comma 41, della legge dell\u2019 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l\u2019estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale\u00a018 gennaio 1945, n. 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