{"id":321,"date":"2015-07-29T23:14:40","date_gmt":"2015-07-29T21:14:40","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=321"},"modified":"2016-02-12T21:02:18","modified_gmt":"2016-02-12T20:02:18","slug":"la-cassazione-sulla-impugnabilita-degli-avvisi-bonari-36-bis-e-36-ter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2015\/07\/la-cassazione-sulla-impugnabilita-degli-avvisi-bonari-36-bis-e-36-ter\/","title":{"rendered":"LA CASSAZIONE SULLA IMPUGNABILITA&#8217; DEGLI AVVISI BONARI (36-BIS E 36-TER)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/agenzia_entrate.jpg\" rel=\"attachment wp-att-464\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-464\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/agenzia_entrate.jpg\" alt=\"agenzia_entrate\" width=\"275\" height=\"183\" \/><\/a><br \/>\nLa comunicazione dei controlli automatici e \u00a0formali \u00a0(artt. 36\/bis e 36\/ter del DPR 600\/73) costituisce un atto impugnabile in commissione tributaria (vedi sentenza in calce).<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La Corte ricorda come nella propria elaborazione giurisprudenziale abbia pi\u00f9 volte affermato (prima fra tutte sentenza n. 16293\/07), che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell\u2019art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l\u2019Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorch\u00e9 tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell\u2019attivit\u00e0 esecutiva, bens\u00ec con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione \u201cavviso di liquidazione\u201d o \u201cavviso di pagamento\u201d o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l\u2019impugnazione o della commissione tributaria competente.<\/p>\n<p>Sotto un altro aspetto, si \u00e8 chiarito (sentt. nn. 17010\/12, 10987\/2011 e 25297\/14) che l\u2019elencazione degli atti impugnabili contenuta nell\u2019art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facolt\u00e0 di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l\u2019Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome \u00e8 possibile un\u2019interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell\u2019amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell\u2019allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.<\/p>\n<p>Sulla scorta di detti principi, infine, con la sentenza n. 25297\/14 (e in senso conforme 7344\/2012) si \u00e8 affermata l\u2019impugnabilit\u00e0 dell\u2019avviso bonario di cui al terzo comma dell\u2019articolo 36 bis DPR 600\/73, che assolve ad una funzione analoga all\u2019avviso, impugnato nel giudizio di cui parliamo, emesso ai sensi del quarto comma dell\u2019articolo 36 ter dello stesso DPR 600\/73.<\/p>\n<p>Deve quindi concludersi, secondo la Corte, che l\u2019avviso bonario di cui di cui al quarto comma dell\u2019articolo 36 ter DPR 600\/73 \u00e8 autonomamente impugnabile; la Commissione Tributaria Regionale non si \u00e8 attenuta a tale principio e, pertanto, si propone l\u2019accoglimento del ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.<br \/>\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br \/>\n<strong>Fonte<\/strong>:<em> www.iltributo.it<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">CORTE DI CASSAZIONE<br \/>\nOrdinanza 28 luglio 2015, n. 15957<\/p>\n<p style=\"text-align: left\">\u00abLa Sig.ra G.T. ricorre contro l\u2019Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.\u00a0183\/34\/13 con cui la \u00a0Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Sez. distaccata di\u00a0Catania), confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile\u00a0l\u2019impugnativa di un avviso bonario emesso ai sensi dell\u2019articolo 36-ter DPR 600\/73 a\u00a0seguito del controllo formale del modello UNICO 2008 presentato dalla contribuente\u00a0per il periodo d\u2019imposta 2007.<br \/>\nIl ricorso si fonda su due motivi.<br \/>\nCon il primo motivo, riferito all\u2019articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c. si denuncia la\u00a0violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 19 D.Lgs. 546\/1992 in cui la Commissione\u00a0Tributaria Regionale sarebbe incorsa giudicando l\u2019avviso bonario atto non\u00a0autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.<br \/>\nCon il secondo motivo, la ricorrerne contesta &#8220;l\u2019erronea e contraddittoria motivazione\u00a0della sentenza sul principio di diritto stabilito dalle SS.UU. con le sentenze nn.\u00a016293\/2007 e 16428\/2007&#8221;.<br \/>\nL\u2019Agenzia delle Entrate si \u00e8 costituita con controricorso.<br \/>\nI due mezzi di ricorso sono da trattare congiuntamente (in quanto il secondo reitera\u00a0sostanzialmente la censura proposta nel primo, arricchendo l\u2019argomentazione volta a\u00a0contrastare l\u2019assunto della non impugnabilit\u00e0 dell\u2019avviso bonario) a vanno giudicati\u00a0manifestamente fondati.<br \/>\nQuesta Corte ha infatti pi\u00f9 volte affermato, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite\u00a0n. 16293\/07, che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di\u00a0accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell&#8217;art. 19 del d.lgs. 31 dicembre\u00a01992, n. 546, tutti quegli atti con cui l&#8217;Amministrazione comunica al contribuente una<br \/>\npretesa tributaria ormai definita, ancorch\u00e9 tale comunicazione non si concluda con una\u00a0formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi\u00a0dell&#8217;attivit\u00e0 esecutiva, bens\u00ec con un invito bonario a versare quanto dovuto, non\u00a0assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione &#8220;avviso di liquidazione&#8221; o\u00a0&#8220;avviso di pagamento&#8221; o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare\u00a0per l&#8217;impugnazione o della commissione tributaria competente. Sotto altro aspetto, si \u00e8\u00a0chiarito (sentt. nn. 17010\/12, 10987\/2011 e 25297\/14) che \u00a0l&#8217;elencazione degli atti\u00a0impugnabili contenuta nell&#8217;art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura\u00a0tassativa, ma non preclude la facolt\u00e0 di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi\u00a0l&#8217;Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa\u00a0tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome \u00e8 possibile\u00a0un&#8217;interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme\u00a0costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento\u00a0dell&#8217;amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell&#8217;allargamento della\u00a0giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sulla scorta di\u00a0detti principi, infine, con la sentenza n. 25297\/14 si \u00e8 affermata l\u2019impugnabilit\u00e0\u00a0dell\u2019avviso bonario di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 36 bis DPR 600\/73, che assolve\u00a0ad una funzione analoga all\u2019avviso, impugnato in questo giudizio, di cui al quarto\u00a0comma dell\u2019articolo 36 ter dello stesso DPR 600\/73.<br \/>\nDeve quindi concludersi che l\u2019avviso bonario di cui di cui al quarto comma dell\u2019articolo\u00a036 ter DPR 600\/73 \u00e8 autonomamente impugnabile; la Commissione Tributaria\u00a0Regionale non si \u00e8 attenuta a tale principio e, pertanto, si propone l\u2019accoglimento del\u00a0ricorso, e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.\u00bb<br \/>\nche l\u2019Agenzia delle entrate si \u00e8 costituita con controricorso;\u00a0che la relazione \u00e8 stata notificata alle parti;\u00a0che la ricorrente ha depositato memoria difensiva;\u00a0che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;<br \/>\nche, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">P.Q.M.<\/p>\n<p style=\"text-align: left\">Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria\u00a0Regionale della Sicilia, in altra composizione, che regoler\u00e0 anche le spese del giudizio di\u00a0legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La comunicazione dei controlli automatici e \u00a0formali \u00a0(artt. 36\/bis e 36\/ter del DPR 600\/73) costituisce un atto impugnabile in commissione tributaria (vedi sentenza in calce).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,490],"tags":[415,308,416,413,414,344,410,418,419,128,345,411,412,417,331,61],"class_list":["post-321","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fisco","category-giurisprudenza-fiscale","tag-415","tag-308","tag-416","tag-36bis","tag-36ter","tag-agenzia","tag-atti","tag-avvisi","tag-bonari","tag-cassazione","tag-entrate","tag-impugnabili","tag-impugnabilita","tag-luglio","tag-ordinanza","tag-sentenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=321"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/321\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}