{"id":318,"date":"2015-07-23T11:29:55","date_gmt":"2015-07-23T09:29:55","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=318"},"modified":"2016-02-16T10:17:49","modified_gmt":"2016-02-16T09:17:49","slug":"non-dovuto-lassegno-divorzile-al-coniuge-se-il-marito-riesce-a-malapena-a-sopravvivere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2015\/07\/non-dovuto-lassegno-divorzile-al-coniuge-se-il-marito-riesce-a-malapena-a-sopravvivere\/","title":{"rendered":"Non dovuto l&#8217;assegno divorzile al coniuge se il marito riesce a malapena a sopravvivere."},"content":{"rendered":"<div class=\"articolo-txt articolo-txt-banner\">\n<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/giudice-sentenza-id12731.jpg\" rel=\"attachment wp-att-548\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-548\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/giudice-sentenza-id12731.jpg\" alt=\"giudice-sentenza-id12731\" width=\"280\" height=\"209\" \/><\/a><\/p>\n<p>Non deve versare alcun mantenimento alla moglie l\u2019ex coniuge che, con un reddito medio-basso, gi\u00e0 si accolla, per ordine del giudice, le <strong>rate del mutuo <\/strong>sulla casa coniugale e, contemporaneamente, versa l\u2019assegno di <strong>mantenimento per i figli<\/strong>. A dirlo \u00e8 la <strong>Cassazione <\/strong>in una ordinanza (<em>n. 7053\/15 dell\u20198.04.2015<\/em>).<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>\u00c8 salvo cos\u00ec l\u2019uomo che gi\u00e0 doveva versare alla moglie l\u2019assegno di mantenimento e, nello stesso tempo, poich\u00e9 a quest\u2019ultima era stata assegnata la casa coniugale e collocati i figli, anche il mantenimento di questi ultimi. Tre oneri insieme (banca, moglie e figli) sono davvero troppi per chi non guadagna a sufficienza gi\u00e0 per s\u00e9. E cos\u00ec, secondo i giudici, \u00e8 legittimo chiedere la <strong>revisione delle condizioni di separazione<\/strong> e ottenere la cancellazione almeno dell\u2019obbligo di versamento dell\u2019assegno mensile alla donna.<\/p>\n<p>Prima di stabilire se, e in quale misura, \u00e8 dovuto il mantenimento, il giudice deve innanzitutto porre a confronto le due diverse posizioni di reddito tra i due coniugi: nel fare ci\u00f2, il tribunale deve sempre considerare l\u2019onere che spetta a chi \u00e8 tenuto a versare l\u2019assegno per il <strong>mantenimento della prole <\/strong>e l\u2019eventuale <strong>rata del mutuo <\/strong>contratto per l\u2019acquisto dell\u2019appartamento posseduto in compropriet\u00e0 con l\u2019ex.<\/p>\n<p>Bisogna, insomma, che il magistrato consideri sempre l\u2019incidenza di tali esborsi, certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito, di questi tempi, da molti uomini.<br \/>\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br \/>\n<strong>Fonte<\/strong><em>: www.laleggepertutti.it<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>Cassazione \u00a0 sez. VI Civile \u2013 1, ordinanza 17 febbraio \u2013 8 aprile 2015, n. 7053<\/strong><br \/>\n<em>Presidente Di Palma \u2013 Relatore Cristiano<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><em>E\u2019 stata depositata la seguente relazione:<\/em><br \/>\n<em>1) La Corte d\u2019appello di Roma, con sentenza del 21.2.013, ha respinto l\u2019appello proposto da U.D.G. contro la sentenza del tribunale che aveva pronunciato la sua separazione dalla moglie L.S., ponendo a suo carico l\u2019obbligo di versarle un assegno di mantenimento di \u20ac 400 mensili annualmente rivalutabili.<\/em><br \/>\n<em>La corte territoriale, per ci\u00f2 che ancora interessa nella presente sede, ha rilevato che l\u2019appellante, maresciallo della G.d.F., godeva di un reddito da lavoro annuo pari a<\/em><br \/>\n<em>circa il triplo di\u00a0 quello dell_a S., operatrice presso un cali enter, che inoltre la signora, cui in sede di separazione era stata assegnata la casa familiare (in compropriet\u00e0 di entrambi i coniugi), dove avrebbe dovuto continuare a risiedere insieme ai due figli minori, era stata sostanzialmente costretta a cercare una nuova abitazione, per la quale versava un canone mensile di \u20ac 900, mentre il D.G. abitava presumibilmente nell\u2019appartamento, di cui aveva ottenuto la riconsegna sin dal 2008, pagando interamente la rata del mutuo contratto per l\u2019acquisto; che dunque la posizione del marito, che godeva di stabilit\u00e0 lavorativa, di maggiori entrate economiche e non aveva spese abitative, era ben pi\u00f9 favorevole di quella della moglie e giustificava il riconoscimento dell\u2019assegno nella misura stabilita dal primo giudice.<\/em><br \/>\n<em>2)La sentenza \u00e8 stata impugnata da U.D.G. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, resistito dalla S. con controricorso.<\/em><br \/>\n<em>Il ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta, sotto un primo profilo, che la corte territoriale non abbia tenuto conto delle prove documentali da lui prodotte al fine di dimostrare che il suo reddito netto, di \u20ac 2050 mensili, \u00e8 gravato, oltre che dall\u2019assegno di mantenimento corrisposto alla moglie, anche da quello (di \u20ac 527 mensili) che versa per i figli, dalla rata del mutuo contratto per l\u2019acquisto della casa (di \u20ac 628 mensili) e da un\u2019ulteriore rata fissa (di E 140 mensili) a rimborso di un altro finanziamento, e che, pertanto, detratte tali spese fisse, la somma che gli resta, di poco pi\u00f9 di 300 euro mensili, \u00e8 del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze della vita quotidiana; deduce, sotto altro profilo, che non \u00e8 vero che egli abita nella casa coniugale, della quale la S. detiene in via esclusiva le chiavi, che non gli sono mai state riconsegnate. 3) 11 motivo appare, nella sua prima parte, manifestamente fondato, atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la corte territoriale ha totalmente omesso di considerare che il D.G. corrisponde un assegno per il mantenimento dei due figli; il giudice, inoltre, dopo aver dato atto che il ricorrente si \u00e8 interamente accollato la rata del mutuo contratto per l\u2019acquisto dell\u2019appartamento che possiede in compropriet\u00e0 con la moglie, non ha tenuto conto neppure di tale onere, affermando contraddittoriamente che sul ricorrente non gravano spese abitative. Risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell\u2019incidenza di tali esborsi \u2013 certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito dal D.G. \u2013 sulla complessiva situazione economica dei ricorrente da porre a raffronto con quella della S., solo all\u2019esito della quale potr\u00e0 stabilirsi se, ed in quale misura, quest\u2019ultima abbia diritto alla corresponsione dell\u2019assegno di mantenimento.<\/em><br \/>\n<em>Nella sua seconda parte il motivo appare invece inammissibile, atteso che il ricorrente, il quale ha dichiarato di risiedere in via degli Zigoli 10, ovvero all\u2019indirizzo in cui si trova la casa familiare, non ha chiarito perch\u00e9 il solo fatto che la moglie non gli abbia restituito le chiavi dell\u2019appartamento gli impedirebbe di rientrarne in possesso e di abitarvi.<\/em><br \/>\n<em>Si dovrebbe pertanto concludere per il parziale accoglimento dei ricorso, con conseguente rinvio della causa alla Corte d\u2019appello di Roma in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.<\/em><br \/>\n<em>La S. ha depositato memoria.<\/em><br \/>\n<em>Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla S. che, nella memoria, riferisce di nuove circostanze di fatto di cui non pu\u00f2 tenersi conto nella presente sede di legittimit\u00e0 e che se mai, ricorrendone i presupposti processuali, potranno essere fatte valere nel corso del giudizio di rinvio._<\/em><br \/>\n<em>II ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d\u2019appello di Roma in diversa composizione, che regoler\u00e0 anche le spese di questo giudizio di legittimit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center\" align=\"center\"><em>P.Q.M.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left\" align=\"center\"><em>La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d\u2019appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.<\/em><br \/>\n<em>Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalit\u00e0 delle parti e dei soggetti in esso menzionati.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left\">\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non deve versare alcun mantenimento alla moglie l\u2019ex coniuge che, con un reddito medio-basso, gi\u00e0 si accolla, per ordine del giudice, le rate del mutuo sulla casa coniugale e, contemporaneamente, versa l\u2019assegno di mantenimento per i figli. 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