{"id":310,"date":"2015-07-22T13:26:08","date_gmt":"2015-07-22T11:26:08","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=310"},"modified":"2015-07-22T13:27:01","modified_gmt":"2015-07-22T11:27:01","slug":"debiti-tributari-termini-di-prescrizione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2015\/07\/debiti-tributari-termini-di-prescrizione\/","title":{"rendered":"DEBITI TRIBUTARI: TERMINI DI PRESCRIZIONE"},"content":{"rendered":"<p>Superato un certo periodo di tempo i debiti fiscali si considerano annullati, ma quali sono i<strong>termini di prescrizione<\/strong> per i vari tributi? Vediamo quando \u00e8 possibile considerare non pi\u00f9 esigibile il pagamento delle <strong>cartelle esattoriali<\/strong> relative ai principali tributi, quali IRPEF, IRAP, IVA, IMU, TARI, TASI, canone RAI, multe e contributi previdenziali.<\/p>\n<h4>Decadenza e prescrizione<\/h4>\n<p>Prima di tutto bisogna distinguere tra decadenza della cartella di pagamento e termini di prescrizione. Il concetto giuridico di <strong>decadenza<\/strong> si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un\u2019azione necessaria per acquisire un diritto. La <strong>prescrizione<\/strong> rappresenta invece una sanzione per l\u2019Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.<\/p>\n<div class=\"banner banner-container resource-banner\">\n<div class=\"banner-content\">\n<div id=\"DfpVisibilityIdentifier_2928971345536411\" class=\"GoogleActiveViewClass\"><strong>Cartelle esattoriali<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>In termini di riscossione delle cartelle di pagamento\u00a0questo significa che l\u2019Ente di riscossione, come <strong>Equitalia<\/strong>, decade dall\u2019azione di riscossione relativamente ai termini di notifica della cartella se entro determinati termini non notifica alcun atto (avviso o cartella). In questo caso, tuttavia, se il diritto non \u00e8 ancora prescritto, il credito pu\u00f2 comunque essere preteso in via giudiziaria per mezzo di un\u2019azione davanti al giudice. In sostanza, a decadere non \u00e8 il diritto di credito ma il diritto di Equitalia\u00a0ad agire mediante riscossione. Diversamente quando una cartella Equitalia cade in prescrizione, ad essere estinta non \u00e8 solo l\u2019azione, ma anche il diritto: un credito prescritto si considera estinto.<\/p>\n<p><strong>Prescrizione decennale<\/strong><\/p>\n<p>I termini di prescrizione sono di 10 anni nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.<\/p>\n<h4>Contributi<\/h4>\n<p>Per quanto riguarda i <strong>contributi previdenziali<\/strong> INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidariet\u00e0 di cui all\u2019articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103\/1991 i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335\/1995 e variano in base al periodo di riferimento:<\/p>\n<ul>\n<li>10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;<\/li>\n<li>10 anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;<\/li>\n<li>5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I <strong>contributi minori<\/strong> (DS, TBC, ENAOLI, SSN etc) e quelli dovuti da artigiani, esercenti attivit\u00e0 commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla<strong> Gestione Separata<\/strong> cadono in prescrizione dopo 5 anni. Per le somme aggiuntive, ovvero per le sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione \u00e8 di 10 anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 14152\/2004 e n. 18148\/2006.<\/p>\n<h4>IRPEF, IRAP, IVA<\/h4>\n<p><strong>IRPEF<\/strong>, <strong>IRAP<\/strong> e <strong>IVA<\/strong> si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283\/2010.<\/p>\n<h2>IMU, TARI, TASI<\/h2>\n<p>Anche per i tributi locali, come <strong>IMU<\/strong>, <strong>TARI<\/strong> e <strong>TASI<\/strong>, in realt\u00e0 esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l\u2019articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ci\u00f2 che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283\/2010.<\/p>\n<h4>Multe e bollo auto<\/h4>\n<p>Le <strong>multe<\/strong> per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui \u00e8 stata commessa l\u2019infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689\/1981). Per il mancato versamento del <strong>bollo auto<\/strong> la prescrizione \u00e8 invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953\/82, cos\u00ec come modificato dall\u2019art.3 del D.l. 2\/86 convertito nella legge 60\/86).<\/p>\n<h2>Canone RAI<\/h2>\n<p>Il <strong>canone RAI<\/strong> si considera prescritto dopo 10 anni a partire dalla fine di gennaio dell\u2019anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432\/ 2005).<\/p>\n<h2>Diritti Camera di Commercio<\/h2>\n<p>Anche per i <strong>diritti annuali Camera di Commercio<\/strong> non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dal\u2019articolo 2946 del Codice Civile, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni,trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544\/1\/2010 e CTR Ferrara 523\/2013). Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.<\/p>\n<p>Fonte:<em> www.pmi.it<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Superato un certo periodo di tempo i debiti fiscali si considerano annullati, ma quali sono itermini di prescrizione per i vari tributi? Vediamo quando \u00e8 possibile considerare non pi\u00f9 esigibile il pagamento delle cartelle esattoriali relative ai principali tributi, quali IRPEF, IRAP, IVA, IMU, TARI, TASI, canone RAI, multe e contributi previdenziali. 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