{"id":31,"date":"2014-08-01T10:56:47","date_gmt":"2014-08-01T08:56:47","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=31"},"modified":"2014-08-01T12:51:40","modified_gmt":"2014-08-01T10:51:40","slug":"la-cassazione-assolve-un-contribuente-per-gli-omessi-versamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2014\/08\/la-cassazione-assolve-un-contribuente-per-gli-omessi-versamenti\/","title":{"rendered":"LA CASSAZIONE ASSOLVE UN CONTRIBUENTE PER GLI OMESSI VERSAMENTI"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione \u2013 Sez. Terza Penale \u2013 con la sentenza n. 30574 dell\u201911 luglio 2014 ha assolto un contribuente per le omesse ritenute ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74\/2000 per assoluta assenza dell\u2019elemento psicologico del reato.<br \/>\nIn sostanza, il ricorrente, a seguito di contestazione dell\u2019Agenzia delle Entrate con cui gli si chiedevano chiarimenti in relazione al modello 770\/2005, essendosi accertato il mancato versamento delle ritenute relativo all\u2019anno d\u2019imposta 2004, non appena appresa l\u2019irregolarit\u00e0 aveva provveduto al versamento, comprensivo di sanzioni e di interessi.<br \/>\nQuindi, si sarebbe semplicemente trattato di una dimenticanza non potendo parlarsi di dolo, nemmeno generico, del ricorrente.<br \/>\nInfatti, il ritardo sarebbe dipeso dal fatto che la condotta omissiva contestatagli era stata commessa qualche mese dopo l\u2019entrata in vigore della legge finanziaria 2005, che aveva posticipato il termine per eseguire i versamenti fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d\u2019imposta, comminando una sanzione penale.<br \/>\nQuindi, \u00e8 plausibile, in applicazione dell\u2019art. 5 del codice penale, stante il breve periodo temporale intercorso tra l\u2019entrata in vigore della predetta legge ed il tempus commissi delicti, che il ricorrente non fosse ancora a conoscenza delle innovazioni legislative o che non si fosse tempestivamente informato dal suo consulente fiscale, non commettendo con dolo il fatto ascrittogli.<br \/>\nLa Cassazione, con la succitata sentenza, ha ribadito che per il reato di omesso versamento delle ritenute di cui all\u2019art. 10-bis citato l\u2019elemento soggettivo richiesto \u00e8 il dolo generico, che richiede la mera consapevolezza della condotta omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26\/05\/2010, depositata il 07\/07\/2010).<br \/>\nNon si tratta, tuttavia, di un dolo in \u201cre ipsa\u201d, in quanto lo stesso deve essere sempre provato e, quando di tale prova manca un\u2019adeguata e logica motivazione, il contribuente deve essere mandato assolto.<br \/>\nQuesti principi sono importanti per contestare le relative imputazioni di reato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione \u2013 Sez. Terza Penale \u2013 con la sentenza n. 30574 dell\u201911 luglio 2014 ha assolto un contribuente per le omesse ritenute ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74\/2000 per assoluta assenza dell\u2019elemento psicologico del reato. In sostanza, il ricorrente, a seguito di contestazione dell\u2019Agenzia delle Entrate con cui gli si chiedevano chiarimenti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[14],"class_list":["post-31","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fisco","tag-mancato-versamento-ritenute"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}