{"id":286,"date":"2015-03-26T13:55:54","date_gmt":"2015-03-26T11:55:54","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=286"},"modified":"2016-03-09T19:30:50","modified_gmt":"2016-03-09T18:30:50","slug":"pensioni-come-tutelare-il-conto-corrente-su-cui-e-depositata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2015\/03\/pensioni-come-tutelare-il-conto-corrente-su-cui-e-depositata\/","title":{"rendered":"Pensioni: Come tutelare il Cc su su cui \u00e8 depositata"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images.jpg\" rel=\"attachment wp-att-755\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-755\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images.jpg\" alt=\"images\" width=\"280\" height=\"152\" \/><\/a>Tutelare dal pignoramento pi\u00f9 della met\u00e0 (in particolare i 4\/5) del conto corrente bancario o postale su cui viene accreditata la pensione (o lo stipendio) \u00e8 possibile, almeno stando a un indirizzo (purtroppo ancora minoritario) della giurisprudenza, ma comunque fondato su una valida intuizione giuridica. Vediamo come sia possibile, partendo dal dato normativo.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>1 | COSA PREVEDE LA LEGGE<\/strong><\/p>\n<p>Come tutti ormai sanno, la pensione \u00e8 pignorabile entro massimo un quinto del suo ammontare (ci\u00f2 vale anche per lo stipendio), a condizione, per\u00f2, che l\u2019atto di pignoramento venga notificato direttamente all\u2019Ente pensionistico (o al datore di lavoro).<br \/>\nTuttavia, una volta che le suddette somme sono state depositate sul conto corrente esse sono pignorabili al 100%.<br \/>\nE questo perch\u00e9 gran parte dei giudici [Trib. Roma, sent. del 24.03.2000] ha ritenuto, fino ad oggi, che, una volta entrate nella materiale disponibilit\u00e0 del percettore, tali emolumenti finiscano per confondersi con il restante patrimonio di quest\u2019ultimo, cos\u00ec non rendendo pi\u00f9 possibile distinguere cosa derivi da redditi pensionistici (o di lavoro), e quindi pignorabili entro 1\/5, da tutti i restanti redditi, pignorabili invece fino al 100%.<\/p>\n<p><strong>2 | POCHE GARANZIE PER PENSIONATI E LAVORATORI<\/strong><\/p>\n<p>La questione \u00e8 particolarmente delicata per due aspetti.<\/p>\n<p>Il primo riguarda il fatto che tale conseguenza si spinge anche al cosiddetto \u201cminimo vitale\u201d che, di norma, non \u00e8 mai pignorabile. Si tratta dell\u2019importo \u201cminimo\u201d della pensione (pari a 525,89 euro) che la giurisprudenza ritiene impignorabile in quanto rivolto ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato. Ebbene, anche se il pensionato riceve dall\u2019Inps una pensione inferiore o uguale al minimo vitale, una volta depositata in banca essa non solo pu\u00f2 essere pignorata, ma lo pu\u00f2 essere fino al 100% [Trib. Bari, sent. n. 2946 del 4.10.2010].<br \/>\nOvviamente, una situazione del genere porter\u00e0 il pensionato, che gi\u00e0 vive \u201cai limiti del sostentamento\u201d, a privarsi di un sacrosanto diritto: quello di avere un conto corrente e di poter utilizzare tutti i benefici che esso comporta, specie riguardo alla facilit\u00e0 dei pagamenti da casa o con le domiciliazioni (benefici che, data l\u2019et\u00e0 del percettore, sarebbero invece necessari).<\/p>\n<p>La seconda questione, che abbiamo pi\u00f9 volte evidenziato in questo portale (leggi \u201cAbolito di fatto il limite del \u201cquinto\u201d pignorabile\u201d), rende del tutto inutile, o quantomeno superato, il limite del pignoramento di 1\/5 imposto dal codice, e ci\u00f2 perch\u00e9 chiunque oggi pu\u00f2 conoscere in quale banca il debitore possiede il proprio conto corrente, grazie all\u2019anagrafe dei conti. Il che render\u00e0 il pignoramento sul conto molto pi\u00f9 sicuro, celere e conveniente rispetto a quello presso l\u2019Inps o il datore di lavoro.<\/p>\n<p><strong>3 | GIUDICI CORAGGIOSI<\/strong><\/p>\n<p>In questo triste quadro, si inserisce per\u00f2 un filone di giurisprudenza che esclude la possibilit\u00e0 di pignoramento integrale del conto corrente su cui viene accreditata la pensione a patto che:<\/p>\n<p>a) la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per natura ed importo: in pratica, deve essere palese ed evidente che sul conto vengano accreditati solo i ratei pensionistici. Bisogna quindi consentire al giudice di identificare esattamente la provenienza delle somme depositate;<\/p>\n<p>b) sullo stesso conto non siano stati fatti ulteriori accrediti diversi da quelli dei ratei della pensione (si pensi, ad esempio, al bonifico per un canone di affitto, per una vincita al gioco, ecc.). Insomma, il debitore oggetto dell\u2019esecuzione forzata deve essere in grado di dimostrare che sul conto vi sia solo e soltanto la pensione e null\u2019altro.<\/p>\n<p>Questo orientamento, dicevamo, \u00e8 minoritario. Di recente, peraltro, \u00e8 stato affermato da due sentenze coraggiose: quella del tribunale di Savona [Sent. del 02.01.2014] e di Sulmona [Sent. del 20.03.2013].<\/p>\n<p>Offerte le due suddette prove, dunque, secondo i giudici, il pignoramento resterebbe confinato solo entro il quinto della somma percepita a titolo di pensione: il che significa, a conti fatti, salvare ben i 4\/5 del conto corrente bancario o postale.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Savona giustamente cos\u00ec commenta: non si vede per quale ragione il semplice accredito della somma sul conto corrente possa mutare la sua natura assistenziale. Insomma, se nasce come pensione, essa muore tale: \u00e8 solo un problema di prova, quindi. Ed assolta quest\u2019ultima, la garanzie dei limiti al pignoramento deve essere integra.<\/p>\n<p>Secondo il giudice, tale orientamento, favorevole al debitore, va condiviso ancor di pi\u00f9 dopo l\u2019approvazione del decreto Salva Italia [L. 214\/11] che di fatto ha imposto, tra gli altri, ai pensionati di ricevere la pensione, se superiore a mille euro, su di un conto corrente o un libretto di deposito: in tal caso, infatti, non vi sono dubbi circa la possibilit\u00e0 di identificare esattamente la provenienza delle somme depositate.<\/p>\n<p>I precedenti citati hanno a riferimento la pensione, ma non vi dovrebbero essere ragioni per escludere dal medesimo ragionamento anche i redditi di lavoro dipendente, per i quali i termini del problema sono identici.<\/p>\n<p>Fonte: <em>wwww.laleggepertutti.it<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutelare dal pignoramento pi\u00f9 della met\u00e0 (in particolare i 4\/5) del conto corrente bancario o postale su cui viene accreditata la pensione (o lo stipendio) \u00e8 possibile, almeno stando a un indirizzo (purtroppo ancora minoritario) della giurisprudenza, ma comunque fondato su una valida intuizione giuridica. 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