{"id":239,"date":"2015-02-03T10:45:40","date_gmt":"2015-02-03T08:45:40","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=239"},"modified":"2015-02-03T10:45:40","modified_gmt":"2015-02-03T08:45:40","slug":"avviso-di-accertamento-e-cartella-esattoriale-casi-di-nullita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2015\/02\/avviso-di-accertamento-e-cartella-esattoriale-casi-di-nullita\/","title":{"rendered":"AVVISO DI ACCERTAMENTO E CARTELLA ESATTORIALE: CASI DI NULLITA&#8217;"},"content":{"rendered":"<p>Se manca la firma del direttore dell\u2019ufficio dell\u2019Agenzia delle Entrate l\u2019avviso di accertamento \u00e8 nullo e, con esso, anche la conseguente cartella esattoriale emessa da Equitalia.<\/p>\n<p>L\u2019atto si salva dal vizio solo se, pur firmato da un sostituto del direttore, a quest\u2019ultimo sia stata conferita l\u2019esplicita delega del capo ufficio: delega che va prodotta al cittadino qualora (presentando una istanza di accesso agli atti) ne chieda l\u2019esibizione.<\/p>\n<p>Non \u00e8 tutto. Fate ben attenzione a cosa vi viene mostrato. Infatti, deve trattarsi di una delega in senso stretto e non di atti simili. Non basta, per esempio, il semplice \u201cordine di servizio\u201d a supplire alla delega. Esso non \u00e8 una vera e propria delega e non rende valido l\u2019atto.<\/p>\n<p>A chiarirlo \u00e8 stata la <a title=\"Sentenza Commissione Tributaria Frosinone\" href=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/file\/Comm_Trib_Prov_Frosinone_636-07-01-2015.pdf\" target=\"_blank\">Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con la sentenza n. 636 del 07.01.2015<\/a> con cui \u00e8 stato accolto il ricorso di una contribuente a cui \u00e8 stato annullato l\u2019atto impositivo notificatole dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Secondo i giudici tributari, la sottoscrizione del direttore dell\u2019ufficio territoriale \u00e8 essenziale proprio ai fini dell\u2019esistenza dell\u2019atto di accertamento (trattandosi di atto di natura provvedimentale a carattere tributario dal contenuto decisorio).<br \/>\nNon qualsiasi firma apposta all\u2019atto, pu\u00f2 ritenersi sufficiente a integrare gli estremi della \u201csottoscrizione\u201d e neanche il fatto che colui che abbia firmato l\u2019atto sia incardinato all\u2019interno dell\u2019ufficio di provenienza, anche se con qualifica di dirigente. C\u2019\u00e8 invece bisogno della sottoscrizione del capo dell\u2019ufficio o, in mancanza, della sua esplicita delega.<\/p>\n<p>Se manca tale requisito, l\u2019atto \u00e8 inesistente.<\/p>\n<p>E, per ovvie ragioni, inesistenti sono anche tutti gli altri atti emessi sulla scorta del primo. Quindi, anche le relative cartelle esattoriali di Equitalia.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, l\u2019atto impugnato risulta firmato dal Capo Area Imprese autorizzato da atto di servizio del Direttore Provinciale, allegato alle controdeduzioni dell\u2019Ufficio.<br \/>\nNella sentenza si specifica che l\u2019ordine di servizio non costituisce una valida delega proprio per via della diversa natura giuridica di questi due atti.<br \/>\nInfatti: \u00a0 \u2013 da un lato, la delega ha la funzione di autorizzare specificamente l\u2019esercizio dei poteri del delegante al delegato; \u00a0 \u2013 dall\u2019altro lato, l\u2019ordine di servizio \u00e8, invece, una semplice disposizione interna diretta a disciplinare l\u2019esplicazione dei servizi di istituto e a regolare la ripartizione dei compiti del personale dipendente.<\/p>\n<p>Non \u00e8 delega, in senso tecnico, la disposizione con cui il titolare di un ufficio ripartisce fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve svolgere: questa ripartizione interna di compiti, infatti, non comporta alcuna deroga esterna alla competenza, laddove la delega, invece, ha rilevanza esterna.<\/p>\n<p>Risultato: non essendo l\u2019ordine di servizio una delega, l\u2019atto impositivo \u00e8 nullo e, con esso, tutti i seguenti atti, anche le cartelle di Equitalia qualora il debito, non pagato, sia stato successivamente iscritto a ruolo.<\/p>\n<p>Fonte: www.laleggepertutti.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se manca la firma del direttore dell\u2019ufficio dell\u2019Agenzia delle Entrate l\u2019avviso di accertamento \u00e8 nullo e, con esso, anche la conseguente cartella esattoriale emessa da Equitalia. 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