{"id":225,"date":"2015-01-24T13:37:37","date_gmt":"2015-01-24T11:37:37","guid":{"rendered":"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/?p=225"},"modified":"2016-02-12T21:09:29","modified_gmt":"2016-02-12T20:09:29","slug":"emendabilita-dichiarazione-redditi-solo-per-errori-che-non-incidono-sulla-determinazione-del-reddito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/2015\/01\/emendabilita-dichiarazione-redditi-solo-per-errori-che-non-incidono-sulla-determinazione-del-reddito\/","title":{"rendered":"Dichiarazione dei redditi: emendabile solo per errori che non incidono sulla determinazione del reddito."},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-511\" src=\"http:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Dichiarazione-Redditi.jpg\" alt=\"Dichiarazione-Redditi\" width=\"280\" height=\"187\" \/><br \/>\nIn presenza di errori meramente formali il contribuente ha pi\u00f9 tempo per emendare la dichiarazione fiscale. \u00c8 quanto emerge dalla sentenza n. 20415\/14, pubblicata il 26 settembre dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.<\/p>\n<p><!--more--><br \/>\nI supremi giudici si sono occupati del caso di un contribuente che ha impugnato una cartella di pagamento conseguente alla liquidazione di IRPEF eIVA per l\u2019anno 2000, operata dall\u2019Ufficio ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. n. 600\/73 e 54-bis D.P.R. n. 633\/72.<\/p>\n<p>L\u2019adita CTP di Milano ha mantenuto ferma la pretesa, avendo ritenuto tardiva la dichiarazione di rettifica del contribuente poich\u00e9 presentata nel 2005 con la proposizione dell\u2019impugnativa verso la cartella.<\/p>\n<p>La CTR della Lombardia ha invece ritenuto tempestiva la dichiarazione in questione \u2013 limitatamente al reddito imponibile ai fini IRPEF -, con ci\u00f2 accogliendo parzialmente l\u2019appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di prime cure.<br \/>\nApprodata in Cassazione, la controversia si \u00e8 chiusa a favore del Fisco.<\/p>\n<p>Secondo gli Ermellini, in tema di imposte sui redditi, la possibilit\u00e0 per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull&#8217;obbligazione tributaria, \u00e8 esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell&#8217;Amministrazione Finanziaria, e anche oltre il termine previsto per l&#8217;integrazione della dichiarazione &#8211; fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall&#8217;art. 2, co. 8 bis, D.P.R. n. 322\/98, come introdotto dall&#8217;art. 2 del D.P.R. n. 435\/01 &#8211; solo nell&#8217;ipotesi in cui si tratti di correzione di &#8220;errori od omissioni&#8221; di carattere meramente formale, che abbiano determinato l&#8217;indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito di imposta.<\/p>\n<p>La scadenza prevista dalla disposizione succitata opera, invero, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale nella compilazione della dichiarazione in questione, come tale emendabile anche al di l\u00e0 del termine di cui al citato art. 2, co. 8 bis, D.P.R. 322\/98.<\/p>\n<p>Ebbene, ad avviso della S.C., la CTR ha giustamente constatato che la dichiarazione integrativa del contribuente \u2013 presentata solo in occasione dell\u2019impugnazione della cartella \u2013 era finalizzata a un mutamento della base imponibile, ai fini di ridurre il reddito dichiarato per il 2000, e non a ovviare a meri errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al detto anno. Pertanto, alla stregua dei rilievi suesposti, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa, al pi\u00f9 tardi, entro il 31 ottobre 2002, vale a dire entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d\u2019imposta successivo (2001); ci\u00f2 porta a concludere che \u201cla rettifica proposta nell\u2019anno 2005\u2013 si legge in sentenza \u2013 contrariamente all\u2019assunto del giudice dell\u2019appello, deve considerarsi tardiva\u201d.<\/p>\n<p>Il contribuente paga le spese. In conclusione, la sentenza della CTR Lombardia \u00e8 stata cassata e la causa decisa nel merito dalla Sezione Tributaria del Palazzaccio, che ha respinto integralmente il ricorso introduttivo della lite con condanna del contribuente alle spese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In presenza di errori meramente formali il contribuente ha pi\u00f9 tempo per emendare la dichiarazione fiscale. \u00c8 quanto emerge dalla sentenza n. 20415\/14, pubblicata il 26 settembre dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,490],"tags":[264,262,257,258,260,261,263,265,259,61],"class_list":["post-225","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fisco","category-giurisprudenza-fiscale","tag-base","tag-correzione","tag-corte-cassazione","tag-dichiarazione","tag-emendabilita","tag-errori","tag-formali","tag-imponibile","tag-redditi","tag-sentenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=225"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/225\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiomassimolotti.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}